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INC.2002.17801 • GIAR TI INC.2002.17801 Generato dall'IA

Appeal Mootness Due to Revocation of Search Information Prohibition

Numero d'incarto INC.2002.17801
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed a complaint against an order issued by the Public Prosecutor that authorized the search of bank records related to an individual and prohibited informing third parties of the measure. Subsequently, the complainant withdrew the complaint after the Public Prosecutor revoked the prohibition on informing third parties, leading the investigating judge to rule the appeal moot and dismiss it without imposing court costs, based on the procedural provisions governing appeals.

Regesto Legislator

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art. 280 ss. CPP, art. 158 ss. CPP; Appeal Mootness Due to Revocation of Search Information Prohibition: Subsequently, the complainant withdrew the complaint after the Public Prosecutor revoked the prohibition on informing third parties, leading the investigating judge to rule the appeal moot and dismiss it without imposing court costs, based on the procedural provisions governing appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
perquisizione di carte e registrazioni decisioni incidentali revoca della decisione amministrativa principio di pubblicità eccezione di incostituzionalità ritiro dell'istanza giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 280 ss. CPP

Cited in conjunction with Art. 158 ss. CPP as the procedural basis for the decision, even though the outcome was based on the withdrawal.

art. 158 ss. CPP

Cited as the procedural framework applicable to the subject matter of the complaint (search warrants).

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Testo completo

N. 178.2002.1 L Lugano,

16 aprile 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 marzo 2002 dalla

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

contro l'ordine di perquisizione di relazioni bancarie riferibili a __________, con divieto di informare terzi del provvedimento, emanato il 20 marzo 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;

preso atto della comunicazione 15 aprile 2002 della reclamante di ritiro del reclamo, in quanto da lei formulato, il Procuratore pubblico avendo revocato il divieto di informazione, come confermato dalle osservazioni 15 aprile 2002 dello stesso magistrato;

considerato conseguentemente che il reclamo è divenuto privo di oggetto, per cui va stralciato dai ruoli senza carico di spese giudiziarie;

visti gli art. 158 ss. e 280 ss. CPP,

decide:

1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'inc. 8914/2001 di ritorno).

giudice __________