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INC.2001.69104 • GIAR TI INC.2001.69104 Generato dall'IA

Application for Release of Seized Assets in Fraud Case Denied Pending Trial

Numero d'incarto INC.2001.69104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicant, facing trial for fraud and related financial crimes spanning 1994 to 2001, sought the release of items (jewelry, coins, ingots) seized from a safety deposit box in 2001, claiming they belonged to his wife and son and were acquired before or through third-party gifts, not as proceeds of crime. The court denied the release because the applicant only asserted ownership without providing documentation to confirm that the property belonged to third parties or was acquired outside the period of the alleged offenses, thus failing to demonstrate that the retention of the items for confiscation or as compensation guarantee was manifestly unwarranted during this pre-trial phase, reserving the final decision on confiscation or maintenance of seizure to the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 161 cpv. 1 CPP, Art. 70 CP, Art. 71 CP, artt. 70 ss. CP, art. 161 e ss. CPP, art. 284 CPP; Application for Release of Seized Assets in Fraud Case Denied Pending Trial: The court denied the release because the applicant only asserted ownership without providing documentation to confirm that the property belonged to third parties or was acquired outside the period of the alleged offenses, thus failing to demonstrate that the retention of the items for confiscation or as compensation guarantee was manifestly unwarranted during this pre-trial phase, reserving the final decision on confiscation or maintenance of seizure to the trial court.

Parole chiave

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beni sequestrati truffa ordine del pignoramento reati contro il patrimonio accusa di truffa tentata sottrazione d'imposta Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 70 ss. CP

The denial of the request is based on the possibility of confiscation under these provisions, which must be decided by the merits court.

art. 161 e ss. CPP

This procedural code section is generally relevant to the seizure process, which is the subject of the decision.

art. 284 CPP

This provision relates to the ability to appeal the decision to the Camera dei Ricorsi Penali (CRP), as indicated in order 3.

art. 251 CPP

This procedural article is cited in the P.Q.M. although not explicitly used in the operative orders, it relates to the jurisdiction or procedure for handling seizure matters before trial.

art. 138 CPP

This procedural article is cited in the P.Q.M. as applicable.

art. 148 CPP

This procedural article is cited in the P.Q.M. as applicable.

art. 280 ss. CPP

This procedural code section is generally relevant to the seizure process, which is the subject of the decision.

art. 161 CPP

This procedural article is cited in the P.Q.M. as the basis for the seizure regime, although the specific application is found in the reasoning concerning the court's competence.

art. 280 ss. CPP

This procedural code section is generally relevant to the seizure process, which is the subject of the decision.

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Testo completo

Incarto n. INC.2001.69104 · Lugano 14 luglio 2009 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sull’istanza di dissequestro presentata il 27/29 maggio 2009 da

__________ in relazione a

cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, e relativo contenuto, sequestrati nell’ambito dell’inc. MP __________ (ora __________);

viste le osservazioni del magistrato inquirente (19 giugno 2009), delle parti civili rappresentate dall’__________ (16/17 giugno 2009) e di quelle rappresentate dall’__________ (10/15 giugno 2009);

constatato che le altre parti civili oggetto di notifica non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato;

visto, per quanto necessario, l’inc. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

- __________ è oggetto di un procedimento penale sfociato, in data

25 novembre 2008, in un rinvio a giudizio per le ipotesi di truffa, appropriazione indebita, rispettivamente falsità in documenti, per fatti avvenuti tra il 1994 ed il 2001 (cfr. __________);

- nel corso del 2001, sono stati emanati ordini di perquisizione e sequestro che hanno colpito anche la cassetta di sicurezza n. __________ presso __________ (AI 5 e 7); la cassetta di sicurezza menzionata non figura tra i sequestri indicati nell’atto d’accusa (cfr. __________, pag. 11 e 12); neppure risultano (né vengono indicate indicate) decisioni di dissequestro in merito;

- a seguito di un intervento della Presidente del TPC (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4), il magistrato requirente ha incaricato la polizia di procedere all’apertura della cassetta ed all’elencazione del suo contenuto, come meglio si evince dal rapporto d’esecuzione dell’11 maggio 2009 (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4);

- con istanza del 27 maggio 2009 (doc. 1, inc. GIAR 691.2001.4), __________ chiede il dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ (gioielli, marenghi e lingottini), affermando che questo appartiene alla moglie (in parte sin da prima della loro conoscenza e per altra parte a seguito di regali da parte di terzi) e al figlio (regali da parenti e amici);

- il magistrato requirente si oppone al dissequestro (doc. 9, inc. GIAR 691.2001.4) affermando che non vi sono evidenze circa la proprietà della moglie e del figlio in relazione agli oggetti in questione, dei quali mai è stato chiesto il dissequestro prima d’ora (neppure dalle persone qui indicate come proprietarie);

- analoga posizione è espressa dalle parti civili rappresentate dall’__________ (doc. 8, inc. GIAR 691.2001.4), che aggiunge ritenere compito del merito esprimersi compiutamente in punto all’istanza in questione;

- le altre parti civili o non si sono espresse o si rimettono al presente giudizio (doc. 7, inc. GIAR 691.2001.4);

- l’istanza di dissequestro è ricevibile in ordine, in quanto presentata dall’accusato, perdurante il sequestro ed all’autorità competente; infatti:

· in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro;

· di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

- in diritto si ha che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato; il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato inquirente/requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione

o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

- il mantenimento del sequestro di beni ai fini di confisca, o quale garanzia per il risarcimento compensatorio (questioni che in via definitiva appartengono alla competenza del giudice del merito), presuppone che la possibilità di applicazione degli artt. 70 e 71 CP sia ancora presente; ergo, il dissequestro nella fase predibattimentale presuppone che le condizioni per l’applicazione delle norme citate siano manifestamente assenti;

- nel caso in esame occorre constatare che:

· gli oggetti/beni/valori in questione sono stati posti sotto sequestro, di fatto con il sequestro della cassetta di sicurezza, nel dicembre 2001;

· la cassetta di sicurezza risulta essere stata locata nel dicembre 1993 (cfr. data del contratto indicata nello scritto 17.1.2002 della __________), comunque aperta l’ultima volta nel 1998 (cfr. Rapporto d’esecuzione 11 maggio 2009);

· il periodo di commissione dei reati indicati nell’atto d’accusa va dal 1994 al 2001;

· dal momento in cui la cassetta di sicurezza, e relativo contenuto, è stata posta sotto sequestro non vi sono state, fino alla primavera del 2009, istanze di dissequestro o richieste di restituzione del contenuto della cassetta (neppure, in quanto neppure l’istante lo indica, rivendicazioni di proprietà);

· la proprietà di terzi sul contenuto della cassetta è semplicemente asserita, non vengono prodotti né indicati documenti o elementi dell’incarto (che non spetta a questo giudice scartabellare alla ricerca di elementi a conforto della tesi dell’istante) che permettano di confermare, direttamente o indirettamente, tali asserzioni;

- sulla base degli elementi indicati non è possibile accertare che l’effettiva proprietà dei gioielli sia della moglie e quella di marenghi e lingotti del figlio (la sola plausibilità dell’ipotesi, trattandosi di gioielli femminili, rispettivamente di doni non inusuali per determinate ricorrenze, non basta nella fase predibattimentale), che l’acquisto sia avvenuto da parte di terzi e/o prima del periodo di commissione dei reati, rispettivamente non con il provento degli stessi;

- l’istanza deve pertanto essere respinta e la questione (confisca, ai sensi dell’art. 70 CP, e/o mantenimento del sequestro a garanzia del risarcimento compensatorio, ai sensi dell’art. 71 CP) rinviata al merito per giudizio definitivo (pur restando teoricamente aperta la possibilità per l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata e documentataritenuto che questo ufficio non procede all’assunzione di provefino all’apertura del dibattimento);

- questioni di proporzionalità non sono state sollevate (e, peraltro, non emergono in modo evidente dagli atti e allegati prodotti);

- la tassa di giustizia e le spese, che seguono la soccombenza, vengono determinate con il presente giudizio impugnabile alla CRP trattandosi di materia di sequestro;

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 148, 138, 251, 70 ss. CP,

161 e ss., 280 ss., 284 CPP,

decide

1. L'istanza di dissequestro del 27 maggio 2009, presentata da __________, è respinta.

2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 320.-, sono a carico dell'istante; non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione (con copia di tutte le osservazioni) a:

giudice Edy Meli