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INC.2001.69103 • GIAR TI INC.2001.69103 Generato dall'IA

Prosecutor's Instruction Regarding Bearer Savings Passbook Not Appealable Decision

Numero d'incarto INC.2001.69103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a public prosecutor's instruction to deposit the balance of a bearer savings passbook, purportedly belonging to another individual, into a specific bank account, requesting instead that the passbook be released to their disposition. The court found that the prosecutor's written instruction of January 8, 2002, which merely confirmed the passbook was in the authority's possession, did not constitute a formal, appealable decision under procedural law, as there was no formal seizure order or formalized refusal to release the item, rendering the appeal inadmissible due to the absence of a directly challengeable act.

Regesto Legislator

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Art. 280 CPP, art. 6, 157 ss, 161, 280, 284 CPP, Art. 1; Prosecutor's Instruction Regarding Bearer Savings Passbook Not Appealable Decision: The court found that the prosecutor's written instruction of January 8, 2002, which merely confirmed the passbook was in the authority's possession, did not constitute a formal, appealable decision under procedural law, as there was no formal seizure order or formalized refusal to release the item, rendering the appeal inadmissible due to the absence of a directly challengeable act.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito del pubblico diritto bancario decisioni incidentali cassa di risparmio impugnabilità della decisione di rinvio titolare del conto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 6, 157 ss, 161, 280, 284 CPP

These procedural articles are cited in the preamble to the final decision which declares the appeal inadmissible.

Art. 1.

This order explicitly declares the appeal inadmissible.

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Testo completo

N. 691.2001.3 Lugano,

29 gennaio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo

15 gennaio 2002 presentato da:

__________(rappr. dall'__________)

contro lo scritto 8 gennaio 2002 del Procuratore Pubblico Emanuele Stauffer con il quale l'accusato viene invitato a versare il saldo di un libretto a portatore (di pertinenza di __________) sul conto __________ presso la __________;

preso atto delle osservazioni 22./23 gennaio 2002 delle PC __________ e __________, nonché di quelle del Procuratore Pubblico di data 28 gennaio 2002, postulanti la reiezione del gravame;

visti gli atti dell'inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto:

che:

- nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per i reati di cui agli artt. 138, 146, 158, 251 CP, con decisione di data 18 dicembre 2001 (AI 3); questa decisione è stata accettata dal reclamante;

- con reclamo del 15 gennaio 2002, __________, dopo aver sostenuto legittimazione e tempestività del reclamo stesso, nonché aver presentato la propria interpretazione degli artt. 161 CPP e 59 CP, contesta la "richiesta del Procuratore pubblico di versare il saldo del libretto al portatore di pertinenza del signor __________ sul conto no. __________ c/o __________, …" e conclude chiedendone l'annullamento; contestualmente, chiede che il libretto venga lasciato a "sua libera disposizione";

- sul libretto in oggetto vi sarebbe, oggi, un saldo pari a FRS 452,60 (cfr. doc. D di reclamo, non contestato dal magistrato inquirente);

- dagli atti dell'incarto __________ non risulta che il libretto menzionato sia stato posto sotto sequestro; a dire il vero non è neppure chiaro in quali circostanze il magistrato inquirente ne sia entrato in possesso; nello scritto 8 gennaio 2002, oggetto della presente impugnativa, si parla di acquisizione in sede di "perquisizione" ma il relativo verbale non ne da atto (cfr. AI 4); nelle osservazioni (del Procuratore pubblico - p. 1) si parla di consegna avvenuta il giorno dell'autodenuncia, ma nulla risulta dai verbali del 18 dicembre 2001 (doc A e B inc. __________);

- sempre dagli atti, neppure risulta che il reclamante abbia mai presentato istanza di dissequestro del libretto;

- a questo punto occorre quindi constatare l'assenza non solo di un rifiuto di dissequestro impugnabile, ma anche quella di un formale sequestro;

- lo scritto datato 8 gennaio 2002, che perlomeno conferma che ad un certo momento il libretto era nelle mani del magistrato, non costituisce, né nella forma né nei contenuti (artt. 280, 6, 161 cpv. 6 CP), una decisione formale; trattasi di uno scritto (con relativo invito a fare) apparentemente successivo ad un accordo tra magistrato inquirente e difesa; ciò sarebbe ulteriormente confermato dallo scritto 11 gennaio 2002, indirizzato dal difensore al procuratore, che non sembra contestare l'invito e chiede la consegna del libretto ad un impiegato dello studio legale (AI 17);

- né il reclamante, nella sua impugnativa, né il magistrato, nelle sue osservazioni, si esprimono in alcun modo sulle questione richiamate più sopra, così da permettere chiarimento di questi aspetti, che concernono anche la buona fede processuale; non è compito di questo giudice intraprendere avventure interpretative in merito, bastando qui constatare da un lato l'assenza di formale decisione di sequestro e/o rifiuto di dissequestro (impugnabili in questa sede), dall'altro che lo scritto di data 8 gennaio (anche in virtù dell'assenza di un ordine di sequestro formale) non può essere qualificato quale ordine impugnabile ex art. 280 CPP;

- in attesa che accusa e difesa chiariscano il loro rapporto con l'oggetto in questione (anche dal profilo formale), non resta che dichiarare il reclamo irricevibile per assenza di decisioni impugnabili;

- visto quanto sopra non si prelevano tasse e spese, neppure si assegnano ripetibili;

P.Q.M.

visti gli artt. 6,

157 ss, 161, 280, 284 CPP, 59, 138, 146, 158, 251 CP, 26, 29 CF;

decide:

1. Il reclamo è irricevibile.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

giudice Edy Meli