Revocation of Weekly Reporting Obligation Post-Indictment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, initially arrested in late 2001 for complicity in robbery and subsequently granted provisional release with conditions including a weekly police check-in, filed a request to revoke this reporting obligation after the indictment was issued, given the passage of over two years without any reported breach of conditions. The court granted the request, reasoning that the weekly reporting requirement, while perhaps justifiable during the investigation, no longer served its original purpose or complied with the principle of proportionality over two years post-indictment, especially considering the existence of a substantial bail deposit was deemed a sufficient guarantee for the accused's appearance at trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 lett. b CPP, Art. 108 cpv. 3 CPP, art. 108 CPP, art. 107 CPP, art. 97 CPP, art. 102 CPP; Revocation of Weekly Reporting Obligation Post-Indictment: The court granted the request, reasoning that the weekly reporting requirement, while perhaps justifiable during the investigation, no longer served its original purpose or complied with the principle of proportionality over two years post-indictment, especially considering the existence of a substantial bail deposit was deemed a sufficient guarantee for the accused's appearance at trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), indicating the basis for ruling on provisional liberty measures, which includes the revocation ordered in point 1.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), indicating the basis for ruling on the revocation of substituted arrest measures.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), regarding the Judge's jurisdiction over arrest-related matters after the indictment.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), likely concerning the substitution measures whose revocation is decided.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), relating to provisional liberty measures.
These articles are cited in the grounds for decision (P.Q.M.) as the general framework for the decision concerning arrest/liberty.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), likely concerning the right to liberty or related fundamental rights.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), concerning constitutional guarantees relevant to the decision.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), concerning fundamental rights relevant to the decision.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), likely related to the procedural context of the decision.
This article is cited in the grounds for decision (P.Q.M.), likely as the underlying basis for the criminal charges.
Testo completo
Incarto n. INC.2001.64503 · Lugano 21 febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di revoca di misure sostitutive dell'arresto, presentata il 4 febbraio 2005 (ancorché datata 4 gennaio 2005) da
__________ e qui trasmessa il 18/21 febbraio 2005, per competenza, dal Tribunale penale cantonale;
visto lo scritto 14 febbraio 2005 del Procuratore pubblico Mario Branda;
sentito, telefonicamente, il Presidente delle assise correzionali competente per il giudizio in merito all'A/A __________;
potendosi prescindere dalla visione dell'intero incarto penale;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 27 novembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per complicità in rapina (inc. GIAR 645.200.1, doc. 1 e 2);
- con decisione del 6 febbraio 2002, il GIAR concedeva a ________ la libertà provvisoria (anche alla luce del "*coinvolgimento ridotto … nella fattispecie inquisita, con sostanzial chiarimento della sua partecipazione, come ai rilievi del magistrato inquirente*"), previa versamento di una cauzione (FRS 25'000.--), deposito dei documenti di legittimazione, divieto di contattare terzi coinvolti e obbligo di presentarsi settimanalmente presso un ufficio scelto dal Procuratore pubblico (sentenza 6 febbraio 2002, inc. GIAR 645.2001.2);
- il 13 novembre 2002, il magistrato inquirente ha rinviato a giudizio __________, per rapina (cfr. atto d'accusa ____, doc. 7 inc. GIAR 645.2001.1);
- in data 19 aprile 2002, il magistrato inquirente ha autorizzato __________ a far rientro in Italia (verosimilmente restituendo i documenti di legittimazione), mantenendo però l'obbligo di presentarsi settimanalmente presso gli uffici di polizia di Chiasso (doc. 3, inc. GIAR 645.2001.3);
- con scritto del
4 gennaio 2005, ma introdotto in febbraio (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.1), __________ ha chiesto al magistrato inquirente che l'obbligo di presenza settimanale, presso il posto di polizia di Chiasso, venga soppresso o, perlomeno, modificato;
- il Procuratore pubblico ha trasmesso la richiesta al Presidente delle Assise correzionali competenti per il giudizio (esprimendo preavviso favorevole per un allentamento della misura - doc. 3, inc. GIAR 645.2001.3) e quest'ultimo, a sua volta, l'ha trasmessa (per competenza) a questo ufficio (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.3);
- dopo l'emanazione dell'atto d'accusa questo giudice è (direttamente, ancorché su istanza di parte) competente in materia d'arresto (art. 97 lett. b CPP), libertà provvisoria (art. 108 cpv. 3 CPP), sequestro/dissequestro (CRP 60.2002.00174; GIAR 268.1997.2); per analogia, quando non in combinata applicazione degli artt. 97, 107 e 108 cpv. 2 CPP (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. 6 e 7 ad art. 96, n. 3 ad art. 107), è data la competenza di questo giudice (sempre dopo l'emanazione dell'atto d'accusa) per la decisione in materia di revoca delle misure sostitutive dell'arresto;
- nel caso in esame, non appare necessario chiedere osservazioni (all'istanza) ad altre autorità; il Procuratore pubblico si è già espresso con lo scritto del 14 febbraio 2005 ed il Presidente delle assise correzionali competenti, sentito telefonicamente, ha trasmesso l'istanza (e il preavviso del PP) senza segnalare nulla di particolare (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.3);
- nel merito, va detto che la misura (così come ordinata: presenza settimanale) poteva avere un senso fintanto che l'inchiesta era in corso, rispettivamente nel primo periodo dopo il rinvio a giudizio, nell'eventualità di una tempestiva citazione al dibattimento; ad oltre due anni dall'emanazione dell'atto d'accusa (con l'obbligo costantemente rispettato, visto che nessuno sostiene il contrario) la misura non sembra conservare il suo scopo e la sua finalità originari;
- anche le misure sostitutive dell'arresto possono (debbono) essere modificate, o soppresse, se la situazione si modifica (sentenza 20.03.1996 in re Z., GIAR 767.1994.25); esse debbono, inoltre, rispettare il principio di proporzionalità;
- nel caso in esame, l'obbligo di presentarsi settimanalmente ad un posto di polizia, ad oltre due anni dall'emanazione dell'atto d'accusa, non appare più rispettoso del principio di proporzionalità, neppure trattandosi di cittadino italiano residente in Italia e accusato di un crimine; la presenza di una cauzione di FRS 25'000.-- (anche alla luce dell'atteggiamento dell'accusato che non risulta aver violato in questi due anni l'obbligo di presentarsi settimanalmente) appare, oggi, misura sufficiente a garantire presenza al dibattimento;
- la misura può, quindi, essere revocata; non si vede (né il magistrato inquirente lo motiva) quale possa essere la necessità (o anche solo l'utilità) di un semplice allentamento della misura;
P.Q.M.
visti gli artt. 95 ss., 96, 97, 102, 107, 108, 284 CPP, 10 cpv. 2, 29, 31 CF,
decide
1.
L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, l'obbligo fatto a __________ di presentarsi una volta alla settimana presso un ufficio scelto dal Procuratore pubblico, è revocato.
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
La presente decisione è impugnabile (da chi ne fosse legittimato) davanti alla CRP entro dieci (10) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice Edy Meli