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INC.2001.59702 • GIAR TI INC.2001.59702 Generato dall'IA

Sexual Misconduct Accused Denied Provisional Release Pending Recidivism Assessment

Numero d'incarto INC.2001.59702
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual arrested on charges including sexual acts with minors, based on allegations of improper touching during massages, filed for provisional release, arguing the investigation was unduly delayed and that pre-trial detention was no longer proportional given the time served and the lack of flight risk or collusion danger, while the Public Prosecutor opposed it pending a psychiatric evaluation essential for assessing recidivism risk given prior similar convictions. The court rejected the request for release, finding that while investigative needs (specifically the psychiatric report and concluding testimony) did not strictly necessitate continued detention to prevent evidence tampering, the serious indications of guilt, coupled with the defendant's concerning personal history and apparent lack of full realization of the gravity of the alleged conduct, created a concrete danger of recidivism that required further assessment by specialists before release could be considered.

Regesto Legislator

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Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, Art. 102 cpv. 1 CPP, Art. 176 cpv. 3 CPP, Art. 39 lett. f TG, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Sexual Misconduct Accused Denied Provisional Release Pending Recidivism Assessment: The court rejected the request for release, finding that while investigative needs (specifically the psychiatric report and concluding testimony) did not strictly necessitate continued detention to prevent evidence tampering, the serious indications of guilt, coupled with the defendant's concerning personal history and apparent lack of full realization of the gravity of the alleged conduct, created a concrete danger of recidivism that required further assessment by specialists before release could be considered.

Parole chiave

Generato dall'IA
scarcerazione atti sessuali condotta precedente possesso di pornografia minorile prove psichiatriche valutazione dei rischi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 283
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons.
DTF 102 Ia 381
DTF 105 Ia 31
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 102 cpv. 1 CPP

Cited as the obligation of the Public Prosecutor to not prolong detention beyond what is necessary.

art. 176 cpv. 3 CPP

Cited as the obligation of the Public Prosecutor to act swiftly.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited regarding the possibility of appealing the decision to the Criminal Appeals Chamber.

art. 39 lett. f TG

Cited in conjunction with the contrary rule for the exemption of judicial fees and costs for the rejected application.

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Testo completo

N. 597.2001.2 L Lugano,

25 febbraio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15/18 febbraio 2002 da

__________, attualmente presso__________

(patrocinato dall'avv.__________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 20/22 febbraio 2002 dal Procuratore pubblico avv. Antonio Perugini;

viste le osservazioni 25 febbraio 2002 dell'accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 6 novembre 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e subordinatamente sfruttamento dello stato di bisogno,

avendo lascivamente accarezzato degli adolescenti durante sedute di massaggio ed approfittando delle stesse.

L'accusato ha minimizzato i fatti rimproveratigli, riferendo di massaggi personalizzati con possibili "*sfioramenti*", senza nessun intento o scopo sessuale: di contro vi sono convergenti descrizioni delle vittime, che depongono a favore delle imputazioni.

2.

L'istanza di libertà provvisoria, evidenziata violazione del principio di celerità per assenza di continuati atti istruttori e ritardo nell'allestimento dei referti peritali psichiatrici, considera assente pericolo di collusione o di inquinamento delle prove rispettivamente di concreta ipotesi di possibilità per l'accusato di intervenire su terzi. Il carcere preventivo si qui sofferto è d'altro canto monito sufficiente, unitamente all'età di __________, per escludere pericolo di recidiva, mentre non può essere parola di pericolo di fuga per i suoi legami personali e sociali.

Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, in quanto l'istruttoria è ancora aperta, in particolare nell'attesa della perizia psichiatrica, che porterà anche all'interrogatorio conclusivo di __________, essendo rimasto inteso con la difesa di rinunciare a superflui verbali "*interlocutori*". Dalla perizia si attendono anche puntualizzazioni sul pericolo di recidiva (__________ha precedenti specifici) e sulle possibilità di suo contenimento, anche in vista di un'eventuale concessione della libertà provvisoria.

Le osservazioni dell'accusato al preavviso negativo ancora sottolineano ed evidenziano violazione dei principi di proporzionalità e di celerità. Ciò vale per i bisogni istruttori, che attendono solo la consegna della perizia psichiatrica, sulla quale __________ non può influire, ed il verbale conclusivo unico, il cui rinvio alla disponibilità del menzionato referto - se anche comprensibile - non giustifica il mantenimento del carcere preventivo. Si aggiunge che il pericolo di recidiva non può essere ancorato a fatti di oltre quindici anni fa ed è sufficiente a scongiurarlo l'intenzione di rinunciare all'attività professionale, eventualmente da formalizzare il misura sostitutiva.

3.

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione e il pericolo di recidiva.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; M. Luvini, I presupposti del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono dati nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno sino a chiarimento dell'eventualità di recidiva e delle misure atte a contrastarla, come ancora si dirà in seguito.

4.1

La presenza di seri indizi di colpevolezza non è stata contestata né posta in dubbio dall'accusato istante. In effetti, al di là delle riduttive sue dichiarazioni, stanno quelle anche sofferte delle vittime, unitamente alla personalità ed ai precedenti di __________. Egli infatti venne condannato, con sentenza __________ della Corte delle Assise correzionali di __________, per ripetuti atti

di libidine su fanciulli in danno di una vittima sui dieci anni, già allora in sede di massaggi terapeutici: inoltre ammette di essere anche omosessuale e disponeva di pubblicazioni e videoregistrazioni pornografiche, pure di quest'ultimo genere. A ciò si aggiunge l'apparente ridotta presa di coscienza del suo rimproverato comportamento.

4.2

L'attesa della perizia e del conseguente verbale conclusivo dinnanzi al magistrato inquirente sono bisogni istruttori che non necessitano permanenza di privazione della libertà personale di __________. Non si vede infatti quali manovre collusive o di inquinamento di prove egli possa in proposito mettere in atto: d'altro canto, sugli accertamenti istruttori (con riferimento ai verbali di polizia), egli potrebbe già essere convenientemente interrogato e poi se del caso ricitato per essere confrontato con le risultanze peritali.

4.3

Il pericolo di recidiva, presupposto di cui allora è qui solo discorso deve di principio essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (REP 1998 n. 103; LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Per quanto già accennato sopra non può essere sottovalutato nella presente fattispecie un serio pericolo di ricaduta. Anche se relativamente lontani, __________ si presenta con specifici precedenti e la sua costituzione personale (con riserva di puntuali accertamenti peritali) appare problematica, per la sua tendenza omosessuale e per la banalizzazione dei suoi inquisiti comportamenti (senza dimenticare il possibile influsso negativo dell'età). Certo la rinuncia all'attività di massaggiatore, in particolare esercitata su pazienti adolescenti, sarebbe tale da ridurre possibilità di reiterazione in atteggiamenti lascivi, ma non è ancora sufficiente. Occorre esaminare ed eventualmente disporre altre misure di accompagnamento e di controllo, con il concorso di specialisti. Per evitare procrastinazione di queste soluzioni e non sembrando necessario attendere la consegna del referto peritale definitivo, il Procuratore pubblico dovrà acquisire al più presto i suggerimenti dei periti in proposito oppure - in collaborazione con la Difesa - optare per altra interlocutoria presa a carico, così da poter concludere a conveniente contenimento di pulsioni recidivanti, il tutto nel rispetto del noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1

CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP), avuto riguardo al principio di proporzionalità.

5.

Ricordato in particolare l'ultimo considerando, l’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4. Intimazione:

giudice Claudio Lepori