Accused Withdraws Appeal Against Seizure Orders After Voluntary Payment for Damages
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused party, facing criminal proceedings for sexual acts with minors and pornography, filed an appeal against seizure orders issued in October 2001; however, the court ruled that the appeal must be struck from the record because the defense counsel subsequently informed the court in writing, on September 12, 2002, that the appellant was withdrawing the complaint, a decision made without imposing court fees or costs, particularly given the accused's voluntary delivery of CHF 45,000 from vintage car sales to cover potential damages for the injured parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 283 CPP, artt. 161 ss. e 280 ss. CPP; Accused Withdraws Appeal Against Seizure Orders After Voluntary Payment for Damages: Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles of the Criminal Procedure Code (CPP) are cited as context for the decision regarding the appeal concerning seizure orders.
Cited in relation to the hearing conducted under this specific article.
Cited regarding the hearing conducted in the case.
Testo completo
N. 570.2001.2 LM Lugano,
11 ottobre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 19 novembre 2002 da
__________, __________
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
contro gli ordini di sequestro 31 ottobre 2001 emanati nell’ambito del procedimento penale condotto nei suoi confronti per titolo di reato di atti sessuali con fanciulli e pornografia;
uditi il magistrato d’accusa ed i patrocinatori dell’accusato e delle parti lese in udienza ex art. 283 CPP in data 23 agosto 2002, e preso atto che in quella circostanza l’accusato ha spontaneamente consegnato il ricavo provento dalla vendita delle sue auto d’epoca (in tutto fr. 45'000.—) al magistrato inquirente, da tenere a disposizione delle parti lese “per i risarcimenti che la Corte vorrà loro riconoscere” (verbale Giar cit., p. 2);
visto lo scritto 12 settembre 2002 del patrocinatore dell’accusato, che comunica il ritiro del gravame in oggetto, ciò che viene constatato con la presente decisione, evidentemente senza aggravio di tassa o spese di giudizio, eventuali ripetibili essendo semmai compensate;
visti gli artt. 161 ss. e 280 ss. CPP
d e c i d e :
1. Il reclamo 19/20 novembre 2001 è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese di giudizio, e non si attribuiscono ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
- avv. __________, per sé e per le parti lese da lui rappresentate;
- avv. __________, per sé e per le parti lese da lei rappresentate;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________/CS/CS di ritorno.
giudice __________