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INC.2001.39003 • GIAR TI INC.2001.39003 Generato dall'IA

Public Prosecutor Communication Restriction Complaint Mooted

Numero d'incarto INC.2001.39003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A complaint was filed challenging the de facto refusal of the Public Prosecutor to permit unrestricted attorney-client communications and the lack of a reasoned decision regarding the request. The court noted that while communications are legally free unless restricted by the investigating magistrate for investigative or security reasons, any restriction requires a formal, motivated, and notified decision, especially when a written decision is explicitly requested to allow for legal review. Because the Public Prosecutor subsequently issued a formal authorization for free communication before the court ruled, the complaint was rendered moot and was consequently dismissed without the imposition of fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 64 cpv.2 CPP, art. 64 CPP, art. 280 CPP, art. 29 CF, art. 30 CF, art. 31 CF; Public Prosecutor Communication Restriction Complaint Mooted: The court noted that while communications are legally free unless restricted by the investigating magistrate for investigative or security reasons, any restriction requires a formal, motivated, and notified decision, especially when a written decision is explicitly requested to allow for legal review. Because the Public Prosecutor subsequently issued a formal authorization for free communication before the court ruled, the complaint was rendered moot and was consequently dismissed without the imposition of fees or costs.

Parole chiave

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questioni processuali corrispondenza con il difensore magistrato principio di opportunità spese legali ammissione del pubblico ministero Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 64 CPP

Although the provision was mentioned in the reasoning regarding the freedom of meetings, it is also cited in the section preceding the final orders (P.Q.M.) as a basis for the decision.

art. 280 CPP

Cited as a procedural basis in the section preceding the final orders (P.Q.M.).

art. 29 CF

Cited as a basis in the section preceding the final orders (P.Q.M.).

art. 30 CF

Cited as a basis in the section preceding the final orders (P.Q.M.).

art. 31 CF

Cited as a basis in the section preceding the final orders (P.Q.M.).

art. 6 CEDU

Cited as a basis in the section preceding the final orders (P.Q.M.).

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Testo completo

N. 390.2001.3 Lugano,

10 agosto 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

Sedente per statuire sul reclamo

9 agosto 2001 presentato da

__________, __________,

(patr. dall'avv. __________);

contro il rifiuto di fatto del Procuratore pubblico di concedere colloqui liberi con il difensore e l’assenza di una decisione motivata in merito;

visto lo scritto 10 agosto del Procuratore pubblico che accogli la richiesta di colloqui liberi tra accusato e difensore;

ritenuto che:

- i colloqui tra accusato e difensore sono, per legge, liberi (art.

64 cpv. CPP); il magistrato inquirente può tuttavia limitarli, condizionarli o vietarli per motivi d’inchiesta o di sicurezza (art. 64 cpv.2 CPP);

- di principio, quindi, non sono i colloqui liberi a dover essere richiesti mediante istanza, bensì è la loro limitazione (condizione o divieto) che necessita decisione (con motivazione e notificata agli interessati);

- la prassi di comunicazione e motivazione orale di una decisione limitativa dei colloqui può certamente essere mantenuta (per motivi di economia procedurale), ma laddove vi sia esplicita richiesta di ricevere decisione formale (ai fini del controllo di legalità), quest’ultima deve essere notificata;

- in caso contrario potrebbe sussistere diniego di giustizia;

- nel caso in esame la richiesta di concessione dei colloqui liberi presentata con scritto del 3 agosto 2001 non risulta essere stata oggetto di decisione formale;

- non è dato sapere se vi sia stata evasione verbale ed in che termini, comunque la richiesta è stata ribadita con scritto del 8 agosto 2001 (con esplicitato riferimento ad una decisione scritta) e con il reclamo oggetto della presente decisione si chiede che il GIAR decida in merito ai colloqui liberi;

- con scritto del 10 agosto 2001 il magistrato inquirente ha formalmente autorizzato i colloqui evadendo in tal senso la richiesta di decisione formale e, di fatto, rendendo privo d’oggetto il reclamo;

- in conseguenza il reclamo menzionato in entrata viene stralciato dai ruoli senza (visto il motivo dello stralcio) carico di tasse e spese;

P.Q.M.

Visti gli artt. 64, 280 CPP, 29, 30,31 CF, 6 CEDU,

decide:

1. Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.

2. Non si percepiscono tasse e spese giudiziarie.

3. Intimazione:

- Avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

- Procuratore Pubblico __________, sede.

giudice __________