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INC.2001.34002 • GIAR TI INC.2001.34002 Generato dall'IA

Appellant's Complaint of Denial of Justice Regarding Seized Cash and Case File Access

Numero d'incarto INC.2001.34002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant complained of a denial of justice after the public prosecutor failed to rule on the release of seized cash and access to case files following the appellant's arrest for threats with a firearm and illegal weapon possession. The court found that the immediate release of the seized funds and the prosecutor's subsequent action to provide case file access rendered the primary claims moot, although it acknowledged that unjustified delays in responding to party requests constitute a denial of justice; however, given the complexity of investigating the large cash seizure and the prosecutor's subsequent compliance, the appeal was struck from the record as having become objectless, with no court fees or indemnities awarded.

Regesto Legislator

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Art. 29 cpv. 1 ultima, artt. 280 ss. CPP, art. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed, art. 66 LTF; Appellant's Complaint of Denial of Justice Regarding Seized Cash and Case File Access: The court found that the immediate release of the seized funds and the prosecutor's subsequent action to provide case file access rendered the primary claims moot, although it acknowledged that unjustified delays in responding to party requests constitute a denial of justice; however, given the complexity of investigating the large cash seizure and the prosecutor's subsequent compliance, the appeal was struck from the record as having become objectless, with no court fees or indemnities awarded.

Parole chiave

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pignoramento di crediti e-justice inutilizzabilità delle prove illecite consultazione degli atti perenzione del diritto amministrativo difetto di legittimazione del ministero pubblico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cpv. 1 ultima
- in diritto é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia quando, in violazione dell’art. 29 cpv. 1 ultima frase Cost.
artt. 280 ss. CPP
Cited in the preamble to the decision alongside mentioned norms, indicating the applicable procedural framework for the appeal.
art. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed
Cited in the reasoning section as the constitutional basis for the prohibition against unjustified delays or denial of justice, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it justifies the context of the ruling on the appeal's merit (or lack thereof).
art. 66 LTF
Impliedly referred to by the decision not to charge judicial fees and expenses (Tassa né spese giudiziarie) and not to award costs (non si assegnano ripetibili), which is the rule governing costs when no decision on the merits is formally rendered or when they are waived.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 280 ss. CPP

Cited in the preamble to the decision alongside mentioned norms, indicating the applicable procedural framework for the appeal.

art. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed.

Cited in the reasoning section as the constitutional basis for the prohibition against unjustified delays or denial of justice, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it justifies the context of the ruling on the appeal's merit (or lack thereof).

art. 66 LTF

Impliedly referred to by the decision not to charge judicial fees and expenses (Tassa né spese giudiziarie) and not to award costs (non si assegnano ripetibili), which is the rule governing costs when no decision on the merits is formally rendered or when they are waived.

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Testo completo

N. 340.2001.2 M Lugano,

12 febbraio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 18/19 settembre 2001 da

__________,

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

per diniego di giustizia da parte del Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, nel procedimento penale promosso contro l’accusato reclamante;

lette le osservazioni 24 settembre 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del gravame, nonché le contro-osservazioni 26 settembre 2001 dell’accusato reclamante;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 4377/2001/BA;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto:

che

- __________ è stato tratto in arresto in data 1° luglio 2001, a seguito della denuncia inoltrata il medesimo giorno da tre suoi concittadini, che l’avevano accusato di averli minacciati con una pistola. La perquisizione ha portato alla luce fr. 28'000 in contanti (v. rapporto d’arresto 1° luglio 2001, inc. Giar 340.2001.1 doc. 2). Sentito l’accusato il giorno successivo, questo giudice ne ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di esposizione a pericolo della vita altrui, ripetuta minaccia con arma da fuoco, vie di fatto, infrazione alla LC Armi (inc. Giar 340.2001.1 docc. 7 e 1);

- rilasciato due giorni dopo, l’accusato – per il tramite del suo difensore di fiducia – ha chiesto la liberazione del denaro sequestrato (oltre all’importo succitato, vennero rinvenuti altri fr. 6'000). Le richieste datano

9 e 25 luglio 2001, rispettivamente 3 settembre 2001; la prima richiesta è stata subito evasa, limitatamente all’importo di fr. 6'000. La mancata evasione della terza richiesta ha portato al presente gravame;

- l’accusato reclamante constata, in sintesi, come a più di due mesi dell’arresto non abbia ancora avuto libero accesso agli atti, e come di conseguenza non sappia se, e semmai a quale titolo, l’importo di fr. 28'000 gli sia stato sequestrato (v. reclamo, inc. Giar 340.2001.2 doc. 1 pto. 7 p. 3). Chiede sia assegnato un termine al magistrato inquirente perché si pronunci in merito (loc. cit., pto. 8 p. 3);

- il Procuratore Pubblico, da parte sua, fatta la cronistoria dell’istruttoria, osserva come abbia tempestivamente provveduto a liberare la prima *tranche* di fr. 6'000, mentre a valere quale risposta al sollecito

3 settembre 2001, il segretario giudiziario incaricato della gestione dell’incarto avrebbe informato telefonicamente il reclamante dell’assenza del magistrato fino al successivo 19 settembre 2001. Puntualizza poi che appena rientrato, in data 21 settembre 2001, dopo aver preso conoscenza del rapporto preliminare di polizia giudiziaria consegnatogli l’11 settembre 2001, ha liberato l’importo in questione. Conclude preannunciando il deposito degli atti non appena gli sarà restituito l’incarto. Postula la reiezione del reclamo;

- vista la cronistoria presentata dal Procuratore Pubblico, questo giudice ha ritenuto di dover concedere all’accusato reclamante la facoltà di brevemente replicare. Cogliendo l’opportunità offertagli, l’accusato precisa che già in data 10 luglio 2001 il Procuratore Pubblico gli avrebbe garantito l’imminente liberazione dell’importo sequestrato. Aggiunge di non aver saputo che il rapporto preliminare di polizia giudiziaria era stato consegnato al magistrato inquirente solo l’11 settembre 2001. Conclude ammettendo di essere stato informato dell’assenza del Procuratore Pubblico (dice, tuttavia, solo fino al 14 settembre 2001), ma che comunque il reclamo, già annunciato, era a quel momento in ogni caso giustificato (contro-osservazioni, inc. Giar 340.2001.2 doc. 6);

- in diritto é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia quando, in violazione dell’art. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed., l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; v. anche le massime in Rep. 131 [1998], ni. 107 e 108);

- l’avvenuta liberazione dell’importo di fr. 28'000, disposta nel frattempo dal Procuratore Pubblico, rende il reclamo, su quel punto, privo d’oggetto. Per quanto riguarda l’accesso agli atti, si deve prendere atto che il magistrato inquirente ha preannunciato l’integrale deposito dei medesimi, non appena tornato in possesso dell’incarto: anche a questo proposito, dunque, il reclamo può dirsi sostanzialmente evaso;

- abbondanzialmente, si constata che la cronologia dell’istruttoria indicata dal magistrato inquirente, rimasta incontestata, attesta che l’inchiesta è stata portata avanti con la dovuta sollecitudine. Non si può rimproverare agli inquirenti, confrontati con l’invero inusuale rinvenimento di fr. 34'000 in contanti, per di più nelle mani di persona apparentemente incline alla violenza (almeno verbale) ed oltretutto in possesso di una pistola, di aver voluto approfondire l’origine del denaro. Parimenti del tutto giustificato appare che il Procuratore Pubblico abbia atteso la consegna del rapporto preliminare di polizia, che notoriamente raccoglie gli accertamenti delle forze di polizia, per decidere sul dissequestro. Da censurare infine, nell’ottica della buona fede processuale, il fatto che l’accusato abbia inoltrato il proprio reclamo sapendo dell’assenza del magistrato inquirente;

- d’altro canto, non appare mai superfluo rammentare al magistrato inquirente che ad ogni esplicita richiesta delle parti è sempre dovuto un puntuale riscontro, non foss’altro che per riservarsi una decisione formale più avanti, oppure per rifiutare quanto chiesto. Anche nel caso di specie, le richieste di dissequestro e accesso agli atti meritavano tempestiva risposta scritta;

- nel caso specifico, constatato in conclusione come il reclamo debba comunque venire stralciato dai ruoli siccome divenuto nel frattempo privo d’oggetto, la mancata esplicita evasione almeno della formale richiesta di accesso agli atti giustifica che si prescinda dal prelevare tassa e spese di giudizio. Tenuto conto che, per il resto, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto, non vengono assegnate ripetibili;

- la presente decisione è definitiva.

Per i quali motivi

viste le norme menzionate e gli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

1. Il reclamo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.

2. Non si percepiscono tassa né spese giudiziarie; non si assegnano ripetibili.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante;

- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle contro-osservazioni 26 settembre 2001 dell’accusato reclamante e con l’inc. MP 4377/2001/BA di ritorno.

giudice __________