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INC.2001.32001 • GIAR TI INC.2001.32001 Generato dall'IA

Mootness of Appeal Due to Subsequent Procedural Action in Criminal Case

Numero d'incarto INC.2001.32001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant filed a complaint alleging denial or delay of justice in the handling of a criminal proceeding concerning alleged financial and documentary offenses committed while the claimant was an official at a specific entity. The court declared the appeal moot because the Public Prosecutor's Office had subsequently taken new action in the disputed proceeding, rendering the initial grievance about procedural stagnation without object.

Regesto Legislator

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art. 280 ss. CPP; Mootness of Appeal Due to Subsequent Procedural Action in Criminal Case: The court declared the appeal moot because the Public Prosecutor's Office had subsequently taken new action in the disputed proceeding, rendering the initial grievance about procedural stagnation without object.

Parole chiave

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denuncia penale ritardi procedurali funzionario pubblico e-justice violazione dei diritti procedurali impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 280 ss. CPP

This provision was cited when deciding that the appeal was moot (evaso) due to the continuation of the proceedings.

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Testo completo

N. 320.2001.1 M Lugano,

6 agosto 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 19 giugno 2001 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

per denegata rispettivamente ritardata giustizia nella conduzione di un procedimento per reati patrimoniali e documentali asseritamente commessi presso il __________, di cui il reclamante era funzionario;

viste le osservazioni 21 giugno 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ e la conseguente presa di posizione 31 luglio 2001 del reclamante, che considera evaso il presente gravame per la costatazione di nuovo impulso al procedimento in discussione;

richiamati gli art. 280 ss. CPP,

decide:

1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per __________;

- Procuratore pubblico avv. __________ (rif. inc. MP __________).

giudice __________