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INC.2001.27801 • GIAR TI INC.2001.27801 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Due to Mootness

Numero d'incarto INC.2001.27801
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual filed an appeal against a departmental decision that prohibited them from leaving the territory of certain municipalities. The court noted subsequent communications indicating the appellant had withdrawn the appeal because their personal situation was under review by the relevant authority. Consequently, the court declared the appeal procedure closed as it had become moot and waived any judicial fees or costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie; Appeal Withdrawal Due to Mootness: The court noted subsequent communications indicating the appellant had withdrawn the appeal because their personal situation was under review by the relevant authority. Consequently, the court declared the appeal procedure closed as it had become moot and waived any judicial fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
sindacato giurisdizionale ritiro dell'istanza giudiziaria decisione incidentale impugnabile revoca della decisione amministrativa censure procedurali riesame di una decisione precedente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie
This order explicitly rules on the non-perception of court fees and expenses.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

This order explicitly rules on the non-perception of court fees and expenses.

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Testo completo

N. 278.2001.1. L Lugano,

25 giugno 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul ricorso presentato il 23 maggio 2001 da

__________

(rappresentato dal __________)

contro la decisione 23 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, che gli ha fatto divieto di abbandono del territorio dei Comuni di __________;

preso atto delle comunicazioni 6 giugno 2001 del reclamante e 13 giugno 2001 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, dalla quali appare il ritiro del gravame, in vista di un riesame della situazione personale del ricorrente, per cui si ha stralcio dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

decide:

1. La procedura ricorsuale è evasa, in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Intimazione:

- __________, per sé e per il ricorrente;

- Dipartimento delle istituzioni, Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, Bellinzona (con i suoi atti di ritorno).

giudice __________