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INC.2001.18902 • GIAR TI INC.2001.18902 Generato dall'IA

Motion to Lift Seizure Denied Pending Trial on Fraud-Related Assets

Numero d'incarto INC.2001.18902
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A request was filed to lift a seizure on funds (FRS 39,322.-) held in a frozen account, which was seized in connection with an indictment for fraud, misuse of data processing systems, disloyal administration, and document forgery, where the prosecution proposed confiscation of the account assets for partial restitution to the civil party. The court determined that it had jurisdiction to rule on pre-trial seizure/release matters and acknowledged the legitimacy of the requesting enforcement office, representing seizing creditors; however, the court reasoned that a release before the trial in a summary procedure was only permissible if there was an absence or insufficiency of evidence linking the assets to the crime subject to confiscation, which the request failed to assert, thus denying the request while noting the requesting party could reapply to the trial court whose merits review on confiscation would be definitive.

Regesto Legislator

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Art. 70 CP, Art. 165 CPP, Art. 316g cpv. 1 CPP, Art. 71 cpv. 3 CP, Art. 280 ss. CPP, Art. 161 ss. CPP; Motion to Lift Seizure Denied Pending Trial on Fraud-Related Assets: The court determined that it had jurisdiction to rule on pre-trial seizure/release matters and acknowledged the legitimacy of the requesting enforcement office, representing seizing creditors; however, the court reasoned that a release before the trial in a summary procedure was only permissible if there was an absence or insufficiency of evidence linking the assets to the crime subject to confiscation, which the request failed to assert, thus denying the request while noting the requesting party could reapply to the trial court whose merits review on confiscation would be definitive.

Parole chiave

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richiesta di pignoramento frode nel pignoramento truffa controllo della procedura decreto di rinvio a giudizio sostanza Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto di accusa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 280 ss. CPP

Cited as part of the procedural framework relevant to the decision on the request for release of seized assets (dissequestro).

Art. 161 ss. CPP

Cited as part of the procedural framework concerning seizures (sequestri) relevant to the decision.

Art. 316a ss. CPP

Cited as the procedural rule governing the abbreviated procedure under which the main criminal case is being conducted.

Art. 70 CP

Cited as the substantive provision regarding confiscation, which is the underlying issue affecting the seized assets.

Art. 71 CP

Cited concerning the consequences of confiscation and participation in execution proceedings.

Art. 73 CP

Cited concerning compensation awarded to the injured party.

Art. 2 lett. 2.

This corresponds to the order dismissing the request ('L'istanza é evasa ai sensi dei considerandi (quindi, sostanzialmente respinta)'), which is the substantive outcome, although it refers back to the reasons.

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Testo completo

Incarto n. INC.2001.18902 · Lugano 28 agosto 2008 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza presentata il 29 luglio 2008, e pervenuta a questo ufficio il 7 agosto 2008, dall'

intesa ad ottenere

il dissequestro di una somma pari a FRS 39'322.- sui beni sequestrati nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________ nei confronti di __________, ora oggetto dell’atto d’accusa ACC __________, in procedura abbreviata;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (14/18 agosto 2008), quelle della parte civile __________ (12/14 agosto 2008 e 18/19 agosto 2008) e constatato che __________ non ha presentato osservazioni;

potendosi prescindere (per quanto si dirà in seguito) dalla visione dell’intero incarto penale;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

- il 28 aprile 2008, il Procuratore ha posto in stato d’accusa __________ per le ipotesi di reato di truffa, abuso di un impianto di elaborazione dati, amministrazione infedele e falsità in documenti, per tutta una serie di fatti avvenuti fino al 2001 (ACC __________);

- avendo le parti scelto la procedura abbreviata (316a ss. CPP), l’atto di rinvio a giudizio sottopone già alla Corte (per approvazione) le proposte di pena e di misure; tra queste vi è la “*confisca del conto no. __________*”, con riferimento all’art. 70 CP, e attribuzione alla parte civile quale “*parziale risarcimento*” (cfr. proposte di pena, punto 5);

- con scritto del 29 luglio 2008, indirizzato al Procuratore pubblico, l’UEF di __________ (richiamato un verbale di pignoramento) chiede che dal conto no. __________ venga liberata la somma di FRS 39'322.-, valuta 30.9.2008, onde saldare alcune procedure esecutive;

- il magistrato requirente ha trasmesso lo scritto al TPC invitando quest’ultimo a valutare se la questione dovesse essere decisa nell’ambito del dibattimento previsto per il 12 settembre 2009, ovvero sottoposta

preliminarmente al GIAR; il TPC, con comunicazione del 6 agosto 2008, ha trasmesso gli scritti in questione a questo ufficio, per competenza (doc. 1, inc. GIAR

189/2001);

- con ordinanza del 12 agosto 2008, questo ufficio ha riconosciuto la propria competenza (in materia di sequestri/dissequestri nel periodo intercorrente tra l’atto d’accusa ed il dibattimento);

- con osservazioni del 12 agosto 2008 (doc. 5, inc. GIAR 189/2001), la parte civile __________ si oppone all’istanza, rilevando che in caso di condanna dell’accusato, riconoscimento del proprio danno e confisca (meglio, in caso di conferma delle proposte in tal senso sottoposte alla Corte) il suo

diritto ad essere risarcito sui beni confiscati è prevalente a quelli di qualsiasi creditore;

- il magistrato inquirente, con osservazioni del 14 agosto 2008 (doc. 6, inc. GIAR 189/2001) rileva che la domanda dell’UEF si basa su di un provvedimento (il pignoramento) di “natura civilistica/amministrativa” e che né l’UEF né i creditori sono parti al procedimento penale, con la conseguenza che il pignoramento stesso “*non sembra godere di particolare priorità e/o privilegio, rispetto alla misura coercitiva penale*” e, per concludere, si rimette al giudizio di questo giudice;

- in ordine, ribadita la competenza di questo ufficio come da ordinanza 12.8.2008, va pure accertata la legittimazione dell’UEF (qui rappresentante i creditori pignoratizi);

- in questa sede, e anche in materia di dissequestro, occorre far riferimento agli artt. 280 ss. CPP che conferiscono legittimazione non solo alle parti al procedimento, bensì anche ai terzi che dimostrano un interesse legittimo; a giudizio di questo giudice, in presenza di un pignoramento l’interesse legittimo a contestare un sequestro, rispettivamente formulare istanza di dissequestro o contestarne il rifiuto, deve essere riconosciuta;

- nel merito va detto che lo statuto attuale dei beni di cui è chiesta liberazione è quello di averi sotto sequestro, quindi soggetti ad una misura cautelare (ex 161 CPP);

- competenze e tempistica delle decisioni in merito al destino di valori o oggetti sequestrati è regolamentata, di principio, dall’art. 165 CPP;

- un dissequestro, in altri momenti procedurali e per altri motivi, é comunque possibile (quando non dovuto) in applicazione dei seguenti principi:

“Come tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato (DTF TF 1P.391/2003; decisioni GIAR pubblicate in REP 1999 n. 131, REP 1998 n. 117, REP 1966 n. 107; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). Inoltre, la verifica della fondatezza di questi presupposti deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (CRP 1 ottobre 1991, 184/91; CRP 17 marzo 1992, 38/92).”

(GIAR 30 aprile 2008, 88.2008.1)

- nel caso in esame, dall’atto d’accusa del 28 aprile 2008 (e in assenza di altre indicazioni delle parti) si deve desumere che l’inquirente ritiene che gli averi sotto sequestro costituiscono il prodotto di reato soggetto a confisca ex art. 70 CP; infatti, sottopone all’approvazione della Corte una proposta formulata in tal senso e con riferimento alla norma citata (cfr. ACC __________);

- in tale contesto, un dissequestro (anche solo parziale) da parte di questo ufficio (che, lo si ricorda, non ha competenze di merito) prima dell’apertura della fase di giudizio, potrebbe avvenire unicamente a seguito della constatazione dell’assenza (o assoluta insufficienza) di indizi di reato o di connessione tra questi e gli averi sotto sequestro (come indicato più sopra);

- tale ipotesi non è neppure ventilata nell’istanza di dissequestro che risulta, quindi, carente nella motivazione (GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6);

- abbondanzialmente, si rileva che un’analisi d’ufficio (qualora ammissibile, cfr. per tutte: CRP 5.12.1997, 60.97.00175 e CRP 20 agosto 2007, 60.2007.174) sarebbe poco opportuna vista l’imminenza del merito (e forse neppure concretamente fattibile vista l’entità dei fatti menzionati nell’atto di rinvio a giudizio) che si pronuncerà, con competenza piena, sul fondamento della proposta di confisca (art. 316g cpv. 1 CPP);

- in virtù di tutto quanto esposto nei paragrafi precedenti, la richiesta formulata dall’UEF non può trovare accoglimento positivo in questa sede; l’UEF resta, ovviamente libero di riformulare le sue richieste all’indirizzo della Corte giudicante (nell’eventualità che la confisca con assegnazione alla parte lesa non fosse approvata e/o fosse trasformata in un sequestro a garanzia del risarcimento compensatorio che, quand’anche assegnato alla parte lesa ex art. 73, non esclude la partecipazione di altri creditori alla procedura esecutiva – cfr. art. 71 cpv. 3 CP);

- vista la particolarità della fattispecie (non da ultimo il fatto che lo scritto che è stato considerato quale istanza di dissequestro poteva forse essere trattato quale richiesta interlocutoria) non si prelevano tasse e spese;

P.Q.M.

Viste le norme indicate, in particolare gli artt. 161 ss., 280 ss., 316a ss. CPP, 70, 71,

73 CP,

decide

1. L’istanza é evasa ai sensi dei considerandi (quindi, sostanzialmente respinta).

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10 giorni dalla notifica.

4. Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice Edy Meli