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INC.2001.11103 • GIAR TI INC.2001.11103 Generato dall'IA

Prosecutor's Decision Appeal Timeliness

Numero d'incarto INC.2001.11103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought review of a public prosecutor's decision that rejected requests for further evidence in a proceeding concerning sexual acts with minors and pornography. The court found the appeal inadmissible because it was filed late; although the appeal was dated within the ten-day statutory deadline following notification of the contested decision on September 28th, it was delivered to the post office two days later, on October 10th, rendering it untimely according to the applicable procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 281 cpv. 1 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, Art. 52 cpv. 4 CPP, Art. 9 cpv. 6 CPP; Prosecutor's Decision Appeal Timeliness: The court found the appeal inadmissible because it was filed late; although the appeal was dated within the ten-day statutory deadline following notification of the contested decision on September 28th, it was delivered to the post office two days later, on October 10th, rendering it untimely according to the applicable procedural code.

Parole chiave

Generato dall'IA
termine processuale perentorio ritardo del ministero pubblico notificazione della decisione tempestività dell'istanza di ricusazione base legale decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 52 cpv. 4 CPP

Cited for imposing court costs, anticipated by the state due to the benefit of free legal aid.

art. 9 cpv. 6 CPP

Cited for imposing costs for party representation fees (ripetibili) on the unsuccessful appellant.

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Testo completo

N. 111.2001.3 L Lugano,

23 ottobre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato l'8/10 ottobre 2001 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 27 settembre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia;

viste le osservazioni 15 ottobre 2001 della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), che postula la reiezione del reclamo;

preso atto della comunicazione 22 ottobre 2001 del magistrato requirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine, costatato in effetti che:

- la decisione impugnata, datata 27 settembre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al patrocinatore del reclamante, per raccomandata da __________ con il numero di impostazione __________;

- accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di __________, danno quell'invio siccome ritirato il 28 settembre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);

- lo stesso reclamo ricorda che "*la decisione qui impugnata è stata emanata in data 27 settembre 2001 e intimata il giorno successivo*";

- il gravame porta la data dell'8 ottobre 2001, decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta due giorni dopo e cioè il 10 ottobre 2001, quindi tardivamente;

per cui in diritto:

- non può che conseguirne decisione di irricevibilità (definitiva: art.

284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con carico di spese giudiziarie, anticipate dallo Stato per il beneficio del gratuito patrocinio (art. 52 cpv. 4 CPP), e di onere di ripetibili a favore della controparte, commisurate al ridotto impegno di quest'ultima (art. 9 cpv. 6 CPP) e pertanto nelle possibilità finanziarie del reclamante soccombente;

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è irricevibile per tardività.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.-, anticipate dallo Stato, sono a carico del reclamante.

3. __________ pagherà alla parte civile __________ l'importo di fr. 60.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante;

- avv. __________, per sé e per la parte civile;

- Procuratore pubblico avv. __________.

giudice __________