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INC.2000.78701 • GIAR TI INC.2000.78701 Generato dall'IA

Prosecutor's Denial of Access to Files and Evidence in Defamation Appeal Dismissed

Numero d'incarto INC.2000.78701
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a public prosecutor's decision to implicitly deny access to case files and the admission of evidence in a defamation proceeding initiated against the appellant concerning public statements made about the complainant's past legal issues and current dispute with a municipal entity administered by the complainant. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the simplified procedure under the procedural code allows the prosecutor to issue a decree of indictment at any stage following preliminary investigations, and that the accused is not required to be personally heard by the prosecutor when the proposed penalty does not exceed a fine, while further noting that the requested evidence was largely unnecessary as the appellant had already admitted the substantial truth of the underlying facts regarding his past legal entanglements and public position.

Regesto Legislator

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Art. 173 cfr, Art. 207 cpv. 4 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, art. 207 a CPP, art. 66 cpv. 1 LTF; Prosecutor's Denial of Access to Files and Evidence in Defamation Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the simplified procedure under the procedural code allows the prosecutor to issue a decree of indictment at any stage following preliminary investigations, and that the accused is not required to be personally heard by the prosecutor when the proposed penalty does not exceed a fine, while further noting that the requested evidence was largely unnecessary as the appellant had already admitted the substantial truth of the underlying facts regarding his past legal entanglements and public position.

Parole chiave

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diffamazione consultazione degli atti atti istruttori questioni processuali ricusazione del pubblico ministero accusa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 207 a CPP

The complaint was declared inadmissible because it conflicts with the simplified procedure established by this article for issuing an accusation decree.

art. 207 cpv. 4 CPP

The court confirmed that the accused does not need to be heard by the Public Prosecutor if the proposed penalty does not exceed a fine, as per this provision.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited as the basis for the decision being final, although the article itself is not cited in the dispositive orders 1-4, it appears in the concluding reasoning before the orders.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed court costs on the unsuccessful party via this provision.

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Testo completo

N. 787.2000.1 L Lugano,

18 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 dicembre 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 1. dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha rifiutato (implicitamente) l'accesso agli atti e l'assunzione di prove nel procedimento conseguente a querela penale sporta contro il reclamante per titolo di diffamazione da __________ (patrocinato dall'avv. __________);

ritenuto che l'esito del reclamo può prescindere per economia di giustizia dal chiamare le controparti a formulare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che

- __________ è, tra altro, consigliere comunale di __________ e nella seduta 28 agosto 2000 appunto del legislativo di questa città si è espresso sulla gestione del __________, di cui __________ è amministratore delegato, con affermazioni da quest'ultimo considerate lesive del suo onore:

in un'intervista pubblicata sul quotidiane __________ del __________ 2000, __________ ha preso posizione e commentato il menzionato intervento;

- il 13 settembre 2000, __________ ha sposto querela contro __________ per titolo di diffamazione, avendo il querelato affermato in quell'intervista:

"*Non accetto che proprio un personaggio del calibro di __________, pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico ufficiale, venga a farci la morale lanciando accuse del tutto prive di fondamento*"

- in sede di informazioni preliminari, le parti sono state sentite presso il Commissariato di __________, mantenendo le proprie posizioni: giova rilevare che il querelante ha ammesso di "*aver avuto a che fare con la Giustizia, e questo ben 35 anni fa*" e di avere aperta con l'autorità (perlomeno a livello di Ufficio giuridico della circolazione) una vertenza in relazione a pretesa "*aggressione a pubblico ufficiale*", che in ogni modo "*non è ancora sfociata in nessun provvedimento e nessuna denuncia*" (v. rapporto di polizia 4 ottobre 2000 e annessi verbali, acquisito all'inc. MP 5746/2000);

- con ordinanza del 17 ottobre 2000, il Procuratore pubblico ha formalmente comunicato a __________ la conseguente apertura di un procedimento penale per diffamazione, costituita dalle querelate affermazioni, con le avvertenze di rito a norma degli art. 207 cpv. 4 e 207 a CPP;

- ad una prima richiesta del querelato del 23 ottobre 2000 di avere immediato accesso all'intero incarto e di essere interrogato personalmente dal magistrato inquirente, il Procuratore pubblico ha dato risposta il giorno seguente, inviando copia del rapporto di polizia del 4 ottobre 2000 e respingendo la richiesta di interrogatorio, con richiamo ai rimedi di legge, in quanto:

"*… visti i reati ipotizzati e vista la sanzione che potrebbe essere inflitta, non vi è nessun obbligo in questo senso*."

- con istanza 24 novembre 2000, dopo segnalazione dell'incompletezza della documentazione messa a disposizione, __________ ha chiesto di essere ammesso alla prova della verità in subordine della buona fede a mente dell'art. 173 cfr. 2 CP, attraverso l'assunzione di una serie di prove

(produzione di documenti, richiamo di atti e audizione di testimoni), per "*dimostrare che le affermazioni fatte … corrispondono a verità, risp. che le stesse sono state provocate da circostanze particolari, in un contesto politico e quindi di interesse pubblico*", ritenuto che il querelante è "*persona pubblica*" e che il querelato è da tempo duramente attaccato da quest'ultimo;

- il Procuratore pubblico, pacificamente acquisito all'incarto processuale quanto prodotto, con decisione 1. dicembre 2000 ha respinto tutte le altre prove, atteso che il querelante ha ammesso "*di avere avuto a che fare con la giustizia*" e che vi è "*già sufficiente documentazione atta a dimostrare il clima ed il contesto*" della vicenda, e l'11 dicembre 2000 ha emanato il decreto di accusa contro __________ con la proposta di pena di fr. 300.- di multa per diffamazione (DAP 2514/2000);

- il reclamo in discussione, fatto l'istoriato della fattispecie, censura l'"*affrettato*" decreto di accusa, che viola le norme di procedura e misconosce il diritto di essere sentito, riproponendo le proprie prove, assistite dalle ragioni già fatte valere;

- il reclamo è irricevibile perché si scontra con la regolarità dell'emanazione del decreto di accusa secondo la procedura semplificata introdotta con la novella dell'8 ottobre 1998 (in vigore dal 1. gennaio 1999), che consente all'art. 207 a CPP la formulazione appunto di un decreto di accusa "*a qualsiasi stadio del procedimento*", anche dopo le sole informazioni preliminari senza promozione dell'accusa né istruzione formale, fermo inoltre restando che l'accusato non deve essere obbligatoriamente sentito dal Procuratore pubblico se la pena proposta non esorbiterà la multa (art. 207 cpv. 4 CPP, il cui contenuto, con quello della norma in precedenza citata, venne portato a conoscenza del querelato con l'intimazione del 17 ottobre 2000): senza qui trarre giudizi sulla bontà della scelta del legislatore, questa facilitazione è stata comprensibilmente introdotta per sgravare il Ministero pubblico in casi di modesta rilevanza, essendo in ogni modo pacifico il diritto di difendersi dinnanzi al Pretore competente, previa opposizione;

- abbondanzialmente si aggiunge che, acquisita come detto la documentazione prodotta dal querelato, le altre prove proposte non costituiscono novità: __________ ha ammesso la sostanziale verità di suoi trascorsi penali e di altra pendenza in atto, mentre la sua veste di politico impegnato a livello comunale e cantonale è notoria e, in uno con le vertenze tra le parti, emerge a sufficienza dagli atti, come completati ad opera del querelato;

- l'esito del reclamo, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.

1 lett. a CPP, e contrario), vuole carico delle spese giudiziarie alla parte soccombente;

richiamati i citati articoli di legge

decide:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 180.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante;

- avv. __________, per sé e per __________ (con copia del reclamo);

- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo e con l'inc. MP 5746/2000 di ritorno).

giudice __________