Travel Agency v. Public Prosecutor Regarding Procedural Omissions and Secretary Impartiality
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA travel agency and its administrator filed a complaint against the Public Prosecutor for alleged omissions, specifically involving a judicial secretary with perceived ties to the defense counsel in the underlying criminal matter, in the issuance of decisions to dismiss the proceedings against former employees and an interested party accused of patrimonial crimes. The court ruled the appeal inadmissible because challenging the impartiality of a secretary is not within the jurisdiction of the investigating judge and is instead governed by procedural rules concerning recusation before the judge under whom the secretary operates, leading to the dismissal of the appeal with costs assessed against the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 cpv. 1 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, Art. 39 lett. f TG, art. 280 ss. CPP, art. 43 ss. CPP; Travel Agency v. Public Prosecutor Regarding Procedural Omissions and Secretary Impartiality: The court ruled the appeal inadmissible because challenging the impartiality of a secretary is not within the jurisdiction of the investigating judge and is instead governed by procedural rules concerning recusation before the judge under whom the secretary operates, leading to the dismissal of the appeal with costs assessed against the appellants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decision to support the declaration of inadmissibility of the appeal based on procedural grounds.
Cited in the decision concerning the legal basis for imposing costs on the unsuccessful appellants.
Cited as general procedural law governing the decision on the appeal, leading to the imposition of costs.
Cited in the reasoning section, but not explicitly used in the dispositive orders (numbered 1-5).
Cited in the reasoning section, but not explicitly used in the dispositive orders (numbered 1-5).
Testo completo
N. 778.2000.1 L Lugano,
12 dicembre 2000
N. 779.2000.1 L
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato l'11 dicembre 2000 da
__________, Agenzia di viaggi __________,
e
__________
(entrambe patrocinate dall'avv. __________)
per omissioni della Procuratrice pubblica avv. __________, consistenti nell'aver fatto partecipe il Segretario giudiziario avv. __________ all'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
atteso che per l'esito del gravame è superfluo chiamare la magistrata inquirente e le controparti a presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che
- __________ e la sua amministratrice unica __________ hanno sporto denuncia il 23 ottobre 2000 contro __________, già dipendente e direttrice della __________ (agenzia di viaggi gestita dalle denuncianti), e __________, apparentemente interessata a rilevare la concorrente per conto della ditta __________, per titolo di reati patrimoniali ed altro: la Procuratrice pubblica, con atti del 28 novembre 2000 ha decretato il non luogo a procedere (inc. NLP 3333 e 3334/2000);
- il reclamo in oggetto considera omissione della Procuratrice pubblica la circostanza di aver fatto partecipare alle sue decisioni il Segretario giudiziario avv. __________, sospetto di imparzialità per essere stato attivo presso l'avv. __________, patrocinatore della denunciata __________;
- a parte il fatto che da tempo oramai l'avv. __________ opera presso il Ministero pubblico e che le decisioni di non luogo a procedere sono state prese come di legge dal magistrato competente (a nulla influendo le sigle sui decreti), la ricusa di un segretario non rientra nelle competenze di questo giudice e neppure sembra essere prevista dalla procedura (art. 43 ss. CPP), mentre l'esclusione è rimessa al giudice presso il quale funziona il segretario (art. 42 cpv. 1 CPP);
- il reclamo è conseguentemente per più versi irricevibile e come tale va dichiarato con la presente decisione definitiva, che vuole carico di tassa e spese giudiziarie alle reclamanti soccombenti (art. 280 ss., nonché e contrario art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e art. 39 lett. f TG);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 20.- sono a carico delle reclamanti in solido ed in parti uguali.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per le reclamanti;
- Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia del reclamo e con gli incarti NLP 3333 e 3334/2000 di ritorno).
5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.
giudice __________