Appeal Against Seizure of Bank Account Linked to Organized Crime Investigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested the Public Prosecutor's refusal to lift the seizure of a bank account linked to a criminal investigation involving fraud, extortion, corruption, and money laundering, claiming ownership of the funds despite the account being formally held by a third party connected to the main accused. The reviewing judge rejected the appeal, reasoning that although the appellant was the formal titleholder, the ongoing investigation strongly suggested the funds were actively used by the accused in the suspected criminal activities, and the appellant failed to provide objective proof or credible documentation to counter these findings or adequately justify the origin of the large sums, thereby justifying the precautionary seizure to preserve evidence and potential forfeiture.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 cpv. 1 CPP, Art. 120 CPP, Art. 280 cpv. 2 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, Art. 9 cpv. 6 CPP; Appeal Against Seizure of Bank Account Linked to Organized Crime Investigation: The reviewing judge rejected the appeal, reasoning that although the appellant was the formal titleholder, the ongoing investigation strongly suggested the funds were actively used by the accused in the suspected criminal activities, and the appellant failed to provide objective proof or credible documentation to counter these findings or adequately justify the origin of the large sums, thereby justifying the precautionary seizure to preserve evidence and potential forfeiture.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis allowing appeal to the Criminal Appeals Chamber against this decision.
Cited as the legal basis for imposing court costs and party reimbursement.
Testo completo
N. 506.2000.5 L Lugano,
21 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 giugno 2001 da
____________, __________
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 30 maggio 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha rifiutato il dissequestro di un conto presso la Banca ____________di Lugano, sequestrato nel contesto del procedimento pendente a carico di ____________ (patrocinato dall'avv. __________);
viste le osservazioni 15 giugno 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo, e quelle
15 giugno 2001 di ____________, che conclude analogamente, gli averi in conto essendo di sua spettanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che:
- la presente contestazione si inserisce nel procedimento penale pendente a carico dell'avv. ____________, arrestato il 24 agosto 2000 con le imputazioni di truffa, estorsione, corruzione attiva e riciclaggio di denaro, con istruttoria tuttora in corso, che ha evidenziato tra altro un ampio contesto di
riciclaggio di importanti somme di denaro specialmente connesse con traffici di stupefacenti ed estensione quindi dell'accusa all'ipotesi di organizzazione criminale;
- le indagini hanno portato al sequestro di averi rivendicati dal reclamante ed in particolare, per quanto qui concerne, del conto 13661.01 presso la Banca ____________di Lugano, fiduciariamente intestato ad __________ (già __________) ____________, a suo tempo segretaria dell'avv. ____________, e del quale si proclama titolare ____________, a suo dire cliente di lunga data del menzionato legale;
- la richiesta di dissequestro 21 maggio 2001, formulata da ____________ (in uno con denuncia e costituzione di parte civile nei confronti di ____________, "*sussistendo ragionevole sospetto di illecito penale a carico di quest'ultimo, per gli averi qui rivendicati e altri*"), è stata respinta il 30 maggio 2001 dal Procuratore pubblico, in quanto l'istante non ha giustificato la propria rivendicazione, "*indicando la natura e l'origine degli ingenti patrimoni sequestrati*", né si è presentato a deporre in merito, come fatto da altri clienti dell'accusato, peraltro essendo evidente il riserbo dell'autorità inquirente a tutela del segreto istruttorio;
- ricordato che l'istanza di dissequestro si fondava sulla documentazione bancaria attestante la proprietà economica del conto per il reclamante e sulla sua alimentazione in grazia di forte disinvestimento da parte di ____________ all'inizio degli anni novanta, il reclamo censura la carente motivazione della decisione impugnata e con diffusa (superflua) lena dialettica considera privo di fondamento il sequestro ed ora il suo mantenimento;
- nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico considera in ordine il reclamo siccome irricevibile, per non avere ____________ portato sufficiente prova di essere proprietario dei fondi sequestrati, e nel merito ne chiede la reiezione, per la dimostrata stretta relazione economica tra questi ultimi e quelli sequestrati in contanti presso lo studio dell'avv. ____________, fermo restando che ad un terzo, quale il reclamante, non può essere indicato il complesso delle indagini, per la tutela del segreto istruttorio;
- come ricordato in ingresso, ____________ lapidariamente chiede la reiezione del reclamo, in quanto gli averi sul conto sono di sua spettanza;
- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);
- la legittimazione di ____________, per quanto risulta formalmente dalla documentazione del conto in discussione, può essere ammessa, nel generico contesto dell'art. 280 cpv. 2 CPP, senza che da ciò possa derivare buon fondamento di merito;
- infatti già da quanto avanzato dal magistrato inquirente in particolare nelle osservazioni (e corrispondente alle risultanze istruttorie che, a giusta ragione, non vanno svelate al di fuori di quanto stabilito dalla procedura) emerge chiaramente che di quel conto disponeva attivamente lo stesso ____________, proprio ed anche nell'ambito di operazioni indagate, a conforto delle dichiarazioni in tal senso di quest'ultimo: dall'altra parte ed al di là della mera forma, ____________ non ha minimamente cercato di contrastare tali conclusioni con un minimo di prova oggettiva o con migliori e ragionati riscontri documentali (essendo del tutto vaga l'affermazione di punto precisati disinvestimenti di anni fa);
- senza necessità di soffermarsi sulla serie di ragionamenti e contestazioni, in quanto estranea al nocciolo della questione e ricordato il
diritto di ricorrere alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), il reclamo è allora respinto, con seguito di spese giudiziarie e di ridotte di ripetibili alla contro parte (art. 9 cpv. 6 CPP);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico di ____________, che rifonderà a ____________ la somma di fr. 40.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso, entro dieci giorni dall'intimazione, alla Camera dei ricorsi penali.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- avv. __________, per sé e per ____________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore pubblico avv. __________, sede.
giudice __________