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INC.2000.37709 • GIAR TI INC.2000.37709 Generato dall'IA

Appeal Regarding Scope of Expert Medical Examination in Corruption Case

Numero d'incarto INC.2000.37709
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged the magistrate's decision to reject supplemental questions proposed by the accused, who was facing charges including passive corruption, in relation to a previously ordered medical expert examination focused on oncology. The court reasoned that the appellant was attempting to introduce clearly psychiatric questions into an established, unchallenged medical expert mandate (which itself was limited after an initial request for a full psychiatric evaluation was denied), and that the accused's established professional activity demonstrated no significant mental impairment at the time of the alleged offenses, thus upholding the rejection of the supplementary questions as they constituted an attempt to relitigate a prior, unappealed ruling on the scope of the required expert testimony.

Regesto Legislator

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Art. 315 CP, Art. 322 quater, Art. 320 CP, Art. 24 CP, Art. 305 CP, Art. 196 CPP; Appeal Regarding Scope of Expert Medical Examination in Corruption Case: The court reasoned that the appellant was attempting to introduce clearly psychiatric questions into an established, unchallenged medical expert mandate (which itself was limited after an initial request for a full psychiatric evaluation was denied), and that the accused's established professional activity demonstrated no significant mental impairment at the time of the alleged offenses, thus upholding the rejection of the supplementary questions as they constituted an attempt to relitigate a prior, unappealed ruling on the scope of the required expert testimony.

Parole chiave

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visita medica magistrato segreto d'ufficio perizia psichiatrica complementare motivi medici obbligo di porre delle domande Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

This article was cited as the legal basis for rejecting the appeal as unfounded, given its inadmissibility and lack of merit.

art. 58 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning section concerning the right of the accused to propose the taking of evidence at any time during the investigation.

art. 60 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning section concerning the right of the accused to propose the taking of evidence at any time during the investigation.

art. 196 CPP

Cited in the reasoning section regarding the deadline for the defense to present evidence before the filing of the case records.

art. 227 CPP

Cited in the reasoning section concerning the rights of the accused to present or re-present evidence before the trial court.

art. 228 CPP

Cited in the reasoning section concerning the rights of the accused to present or re-present evidence until the closing of the evidentiary phase in the trial.

art. 280 ss. CPP

Cited in the reasoning section to confirm the standing and timeliness of the appeal.

art. 39a LOG

Cited in the reasoning section as part of the facts demonstrating the accused's normal mental state at the time of the alleged events.

art. 13 CP

Cited in the reasoning section regarding the magistrate's assessment of the accused's mental state at the time of the facts.

art. 322 quater CP

Cited in the reasoning section concerning the charges against the accused (passive corruption).

art. 320 CP

Cited in the reasoning section concerning the charges against the accused (repeated violation of official secrecy and instigation to violate official secrecy).

art. 305 CP

Cited in the reasoning section concerning the charges against the accused (aiding and abetting).

art. 315 CP

Cited in the reasoning section concerning the charges against the accused (passive corruption, prior to May 1, 2000).

art. 24 CP

Cited in connection with instigation to violate official secrecy (Art. 320 CP).

art. 10 CP

Cited in the reasoning section regarding the accused's initial request for a psychiatric evaluation concerning capacity.

art. 11 CP

Cited in the reasoning section regarding the accused's initial request for a psychiatric evaluation concerning capacity.

art. 66 al. 1 LTF

This is the analogous cost provision for the cantonal procedure, applied in order 2 for court costs.

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Testo completo

N. 377.2000.9 L Lugano,

24 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 6 novembre 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 26 ottobre 2000 del Procuratore pubblico straordinario dott. __________, che ha respinto quesiti complementari per l'ordinata perizia medica, nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di corruzione passiva ed altri reati;

viste le osservazioni 16 novembre 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.

Il Procuratore pubblico straordinario procede contro __________, come a promozione dell'accusa precisata ed estesa a conclusione del verbale di interrogatorio del 4 agosto 2000, per titolo di corruzione passiva (art. 315 CP, dal 1. maggio 2000 art.

322 quater CP), ripetuta violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP), istigazione a violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP, in relazione all'art. 24 CP) e favoreggiamento (art. 305 CP).

La fattispecie si riferisce alla conoscenza e frequentazione dell'accusato con __________, che erogò somme di denaro quali asseriti prestiti all'avv. __________, già compagna ed ora moglie di __________, e che fece da tramite per ottenere da __________ ed a favore dell'accusato parte di denaro dissequestrato nel contesto di un procedimento di confisca, presieduto dall'allora giudice __________, con ricorrenti informazioni da parte di quest'ultimo sullo svolgimento degli incombenti, in urto al dovere del segreto d'ufficio.

B.

Con istanza 8 agosto 2000 al Procuratore pubblico straordinario, __________ ha chiesto di essere sottoposto a perizia psichiatrica, per l'applicazione degli art. 10 e 11 CP, apparentemente - secondo lo stringato testo - "*allo scopo di chiarire la natura dei suoi ripetuti vuoti di memoria*", da ultimo ancora dinnanzi a questo giudice all'udienza di conferma dell'arresto del 5 agosto 2000, trattandosi quindi di stato "*in relazione con la sua grave malattia e le terapie che gli vengono somministrate*". Solo, per così dire, di transenna e senza verun concreto riferimento, l'accusato ha fatto valere "*il suo stato valetudinario gravemente compromesso sia fisico sia psichico al momento dei fatti*".

Il Procuratore pubblico straordinario ha respinto questa istanza e nel contempo ha ordinato l'erezione di una perizia strettamente medica (affidata al prof. __________, specialista in oncologia), con decreto 4 settembre 2000, ritenuto da un lato che manifestamente non vi sono dubbi sullo stato mentale dell'accusato al momento dei fatti (vuoi per la sua normale attività di funzione, vuoi per essersi affidato alle cure di uno psichiatra solo dopo l'apertura del procedimento), e dall'altro che appare "*opportuno accertare se e quali sono stati gli effetti delle terapie applicate all'istante nel periodo successivo all'intervento operatorio 19.10.1998 eseguito all'__________ per tumore maligno*". Questo decreto non è stato impugnato.

C.

Il 4 ottobre 2000, costatata la crescita in giudicato del menzionato decreto, il Procuratore pubblico straordinario ha provveduto alla posa dei quesiti peritali, avvertendo l'accusato del suo diritto di proporre propri quesiti. __________ ha fatto uso di questa facoltà, formulando appunto una serie di suoi quesiti il 20 ottobre 2000.

Con decisione 26 ottobre 2000 il magistrato inquirente ha respinto una parte di

questi nuovi quesiti (dei quali meglio si dirà in seguito, se necessario), in quanto esorbitanti nel campo propriamente psichiatrico e ciò in contrasto con quanto già consegnato nella decisione del 4 settembre 2000, "*cresciuta in giudicato, per cui è escluso che al perito (oncologo) possono essere sottoposti quesiti di pertinenza di una perizia psichiatrica*".

Il reclamo in discussione ripropone i reietti quesiti, essendo di principio escluso che una decisione del magistrato inquirente sull'assunzione di "*una prova validamente offerta*" possa crescere in giudicato e pregiudicare i diritti della difesa, in particolare riconosciuti dall'art. 196 CPP. I quesiti sono poi pertinenti rispetto a quelli "*volutamente troppo vaghi*" posti dal Procuratore pubblico straordinario e vogliono precisamente "*far accertare se e in quale misura la malattia e le terapie somministrate hanno avuto effetti sulla psiche dell'accusato e ne hanno condizionato i comportamenti risp. alterato la personalità*", atteso che una malattia oncologica ha conseguenze anche d'ordine psichiatrico, con alterazione della personalità. Il perito designato potrà semmai fare ricorso a periti ausiliari.

Il Procuratore pubblico straordinario chiede la reiezione del reclamo, in quanto l'area dell'ordinata perizia non lascia spazio a quesiti di natura psichiatrica, come quelli proposti dall'accusato, che pertanto non vanno ammessi, siccome manifestamente invadenti quest'ultimo campo, già escluso con il decreto del 4 settembre 2000, non impugnato. Di fatto i quesiti proposti dall'accusato sono finalizzati a sostituire una perizia psichiatrica, "*le cui premesse non sono date, dovendosi stabilire lo stato dell'accusato al momento dei fatti e non nel corso della presente istruttoria*", né __________ ebbe in allora manifestazioni o squilibri, "*che pongono dubbi gravi sullo stato mentale tale da rendere necessaria una perizia psichiatrica*", con riferimento alla sua ineccepibile attività di funzione ed ai suoi mirati interessamenti per __________ e per la futura moglie, senza nessun fatto nuovo in contrario senso.

e considerando

in diritto:

1.

__________, in quanto parte nella veste di accusato, è pacificamente legittimato al reclamo, peraltro tempestivo a norma di legge, per cui è data di massima ricevibilità in ordine (art. 280 ss. CPP).

2.

Altro è però il discorso sulla riproponibilità di identiche prove nel corso del procedimento, avuti qui presenti la reiezione dell'esperimento di una perizia psichiatrica, con la decisione 4 settembre 2000 del Procuratore pubblico straordinario, ed i quesiti peritali di parte in discussione di chiaro indirizzo psichiatrico.

2.1

La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà per le parti di proporre l'assunzione di prove in ogni tempo (art.

58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, per quanto concerne l'accusato) durante il procedimento di istruzione (e financo nell'ambito delle informazioni preliminari quando ricorrano gli estremi per una anticipata applicazione delle norme procedurali relative alla garanzia dei diritti della difesa: v. tra tante la decisione 22 maggio 1997 in re D.C., GIAR 832.96.2, e riferimenti). Il Procuratore pubblico è comunque tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione formale (loc. cit.; Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 81 nota 2 in fine), con la riserva che eccezione a tale principio potrebbe essere costituita dall'eventualità di pericolo nel ritardo, ad esempio per l'età avanzata e la salute cagionevole di persona da interrogare.

Non potranno però più trovare udienza nel seguito della fase predibattimentale - ed in particolare in sede di deposito degli atti - complementi di prova in precedenza anticipatamente già proposti, decisi e respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta preparatoria. Anche qui è comunque di pregio l'eccezione costituita dall'emergenza di nuove acquisizione di elementi probatori che rendono utile e pertinente la prova in precedenza non ammessa. Mentre l'evenienza di questa eccezione sarà esaminata di seguito, questa giurisprudenza non consente di ammettere la premessa del reclamo sulla possibilità di poter validamente riproporre mezzi di prova sino al deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP: i diritti dell'accusato in proposito sono propriamente ed ampiamente salvaguardati dal diritto di presentare o ripresentare prove dinnanzi alla Corte del merito e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 227 e 228 CPP), non esclusa quella peritale psichiatrica (sentenza 13 ottobre 1998 del Tribunale federale in re G.V.), mentre in sede di istruttoria formale al magistrato competente è riservato il potere di apprezzamento sull'opportunità di tale prova (sentenza

24 febbraio 2000 del Tribunale federale in re C.B.).

2.2

Il Procuratore pubblico straordinario, ad istanza dell'accusato, ha affrontato l'eventualità dell'esperimento di una perizia psichiatrica, con motivata decisione negativa del 4 settembre 2000, che non è stata impugnata in questa sede, come già evidenziato sopra nei fatti.

Ora __________ intende, con domanda del 20 ottobre 2000, far rientrare nel contesto della disposta perizia medica quesiti chiaramente di carattere psichiatrico, quando vuole risposte ad interrogativi quali "*le conseguenze e gli effetti collaterali transitori e permanenti dal lato fisico, da quello psichico e da quello psiconeurologico*" (quesito 3.1), la possibilità della "*farmacoterapia…di alterare le facoltà mentali*" (quesito 3.2), quella di "*alterazioni della personalità*" per l'impatto psicologico di diagnosi e decorso (quesito n. 4.3) e quella di alterazione dei "*parametri di valutazione e di giudizio nell'ambito dei rapporti personali, relazionali e umani*" (quesito n. 6). Ricordato che la prima istanza dell'8 agosto 2000 era fondata solo su pretesi "*ripetuti vuoti di memoria*" in corso di istruzione, e rilevato che quella del 20 ottobre 2000 non è assistita da motivazione, è con il reclamo in oggetto che viene avanzata una connessione tra la grave malattia oncologica patita da __________ ed i suoi comportamenti sfociati nell'inchiesta penale, ma semplicemente con affermazioni generiche ed ipotetiche, senza precisi riscontri e soprattutto senza tentativo di dimostrazione di sostanziale mutamento delle acquisizioni istruttorie dopo l'8 agosto rispettivamente il 4 settembre 2000. In quest'ultima data il magistrato inquirente ha affermato - nel contesto dell'art. 13 CP - di non avere dubbio sullo stato mentale dell'accusato al momento dei fatti, atteso che:

"*risulta dagli atti istruttori che l'accusato ha presieduto e padroneggiato normalmente oltre una cinquantina di dibattimenti, in processi penali anche complessi, con conseguenti motivazioni; ha coordinato l'attività del Tribunale penale quale Presidente, esercitando le mansioni attribuitegli dal CPP (art. 39a LOG); la prima consultazione del dr. __________, specialista in psichiatria, è posteriore al 6 giugno 2000, data della notifica all'istante del presente procedimento*".

Il reclamante non ha minimamente preso posizione su questi oggettivi riscontri, riproposti come segue nelle osservazioni al reclamo:

"*l'accusato non ha dato segni di squilibrio mentale nei numerosi dibattimenti celebrati e sanzionati da sentenze da lui redatte, nel Consiglio di vigilanza, in sedute di lavoro con il Consiglio di Stato, nella consulenza giuridica svolta per __________ in Svizzera e all'estero, in conferenze con direttori di banca, nella discussione con il dott. __________ relativa a

problemi delle __________, nella stipulazione del rogito di compravendita di un appartamento di __________ e nella successiva collocazione bancaria del provento, ecc.*".

Queste costatazioni traggono conforto dalle risultanze dell'istruttoria e dalla nota attività professionale dell'allora giudice __________, non solo nella presidenza di Corti d'Assise, ma anche - tra altro - nei ricorrenti gagliardi interventi per il potenziamento del Tribunale penale cantonale, sia al cospetto delle Autorità costituite, sia con interviste sui media.

3.

Il reclamo appare quindi irricevibile e comunque destituito di fondamento, per cui è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando conseguentemente a carico del reclamante soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

- Procuratore pubblico straordinario dott. __________.

giudice __________