Legislator Giurisprudenza & Legislazione
INC.2000.21701 • GIAR TI INC.2000.21701 Generato dall'IA

Appeal Regarding Document Production Deadline Mooted by Extension

Numero d'incarto INC.2000.21701
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party challenged a prosecutor's order requiring the production of numerous documents within a set timeframe, arguing the initial deadline was too short given the search scope and personnel limitations, and subsequently appealed a partial extension. The court observed that the initial order was a request for the production of documents subject to a block under the law, which generally requires immediate presentation upon request, although local practice allows a term; failure to comply allows for sanctions or physical seizure via search. However, since the prosecutor subsequently granted a further extension aligning with the appealing party's request after the appeal was filed, the court found the appeal had become moot and ordered it struck from the rolls without costs, while noting the underlying decision remained appealable to a higher body.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 162 CPP, Art. 30 CPP, Art. 162 cpv. 2 CPP, artt. 280 e segg. CCP, artt. 157 e segg. CCP, artt. 161 e segg. CCP; Appeal Regarding Document Production Deadline Mooted by Extension: The court observed that the initial order was a request for the production of documents subject to a block under the law, which generally requires immediate presentation upon request, although local practice allows a term; failure to comply allows for sanctions or physical seizure via search. However, since the prosecutor subsequently granted a further extension aligning with the appealing party's request after the appeal was filed, the court found the appeal had become moot and ordered it struck from the rolls without costs, while noting the underlying decision remained appealable to a higher body.

Parole chiave

Generato dall'IA
produzione di documenti termine processuale perentorio perquisizione termine di revisione ordine del pignoramento decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 162 CPP
Art. 30 CPP
Il mancato ossequio dell'ordine, rispettivamente nel termine assegnato, comporta una conseguenza personale per l'obbligato che può infatti essere oggetto di sanzione (art. 30 CPP per rinvio dell'art.
Art. 162 cpv. 2 CPP
30 CPP per rinvio dell'art. 162 cpv. 2 CPP) e, soprattutto, permette al magistrato d'accusa di procedere al sequestro fisico di quanto necessario mediante la perquisizione.
artt. 280 e segg. CCP
Cited in the disposition as part of the legal basis for the decision regarding the appeal.
artt. 157 e segg. CCP
Cited in the disposition as part of the legal basis for the decision regarding the appeal.
artt. 161 e segg. CCP
Cited in the disposition as part of the legal basis for the decision regarding the appeal.
art. 280 CCP
Relevant for the possibility of appeal against the decision on seizure, as mentioned in order 3.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
artt. 280 e segg. CCP

Cited in the disposition as part of the legal basis for the decision regarding the appeal.

artt. 157 e segg. CCP

Cited in the disposition as part of the legal basis for the decision regarding the appeal.

artt. 161 e segg. CCP

Cited in the disposition as part of the legal basis for the decision regarding the appeal.

art. 280 CCP

Relevant for the possibility of appeal against the decision on seizure, as mentioned in order 3.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

N. 217.2000.1 Lugano,

20 aprile 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sui reclami 6/7 aprile 2000 formulato da

__________

contro la decisione 20/27 marzo 2000 del Procuratore Pubblico avv. __________ in materia di perquisizione e sequestro emessa nell'ambito di procedimento nei confronti di __________, con contestazione - da parte della reclamante - dei termini concessi dal magistrato inquirente per l'esecuzione dell'ordine di cui si tratta;

rispettivamente contro la decisione 4 aprile 2000 del Procuratore Pubblico avv. __________ con cui l'istanza di proroga del termine per l'esecuzione dell'ordine 20/27 marzo 2000 di cui sopra è stata solo parzialmente accolta con concessione di un termine prorogato al 5 maggio 2000 per l'edizione degli atti richiesti;

letto lo scritto 19 aprile 2000 del PP avv. __________ con cui alla reclamante viene concessa proroga del termine, come a richiesta della stessa __________, per l'edizione dei documenti oggetto dell'ordine impugnato;

osservato

in fatto ed in

diritto:

- che con ordine di perquisizione e sequestro 20/27 marzo 2000 il PP avv. __________, nell'ambito di procedimento aperto nei confronti di __________, ha postulato alla reclamante l'edizione di tutta una serie di documenti utili ai fini dei suoi accertamenti (cfr. ordine 20 marzo 2000) fissando alla __________ un termine scadente il ventesimo giorno dopo ricevuta dell'atto per la presentazione della documentazione;

- che successivamente a scritto della reclamante al PP del 4 aprile 2000 il magistrato d'accusa ha prorogato il termine per l'edizione dei documenti richiesti sino al 5 maggio 2000;

- che, considerando il termine eccessivamente breve, la reclamante si è aggravata al Giar postulandone la proroga sino al 16 giugno 2000 indicando l'estensione della ricerca e la scarsità di competente personale per procedere alle ricerche nonché la necessità di far capo ad archivi dislocati;

- che, a fronte dell'impugnativa, il magistrato d'accusa - con scritto del 19 aprile 2000 - ha concesso proroga del termine sino al 15 giugno 2000. Occorre rilevare come questo Giar non ha concesso al gravame effetto sospensivo;

- che l'ordine impugnato va qualificato come richiesta di edizione di documenti, meglio ancora il magistrato ha ordinato alla __________ il blocco dei documenti di cui si tratta postulandone nel contempo l'edizione nei venti giorni successivi al Ministero Pubblico. Ai sensi dell'art. 162 CPP chi ha in custodia gli oggetti, ed in tale termine vanno intese anche le carte ed i documenti rilevanti ai fini del procedimento penale sia come mezzi di prova che come strumento o provento di reato, colpiti dall'ordine di blocco del magistrato d'accusa deve, di principio, "presentarli e consegnarli ogni qualvolta ne sia richiesto". La prassi del Minstero Pubblico del Cantone Ticino prevede l'assegnazione di un termine, in casi come quello qui in discussione, per l'ostensione e la presentazione delle carte. La legge non fa obbligo all'autorità inquirente di assegnare un lasso di tempo per l'esecuzione della richiesta di edizione. Il mancato ossequio dell'ordine, rispettivamente nel termine assegnato, comporta una conseguenza personale per l'obbligato che può infatti essere oggetto di sanzione (art. 30 CPP per rinvio dell'art. 162 cpv. 2 CPP) e, soprattutto, permette al magistrato d'accusa di procedere al sequestro fisico di quanto necessario mediante la perquisizione. In altri termini se il lasso di tempo assegnato alla persona detentrice degli oggetti o delle carte oggetto di blocco da parte dell'inquirente non è ossequiato, oltre alla sanzione disciplinare, il PP può procedere personalmente (o può delegare alla polizia od ancora ai funzionari di polizia giudiziaria a lui preposti) la ricerca materiale di quanto voluto mediante perquisizione;

- che, nel caso di specie, dopo avere fissato un termine di venti giorni per l'esecuzione dell'ordine, il magistrato d'accusa ha prorogato, con scritto 4 aprile 2000, il tempo a disposizione della reclamante per procedere alla produzione di quanto voluto. A questo atto di disponibilità dell'inquirente ne fa

oggi seguito un altro (scritto 19 aprile 2000) che, nella sostanza, aderisce alle richieste della reclamante e rende privo d'oggetto il contenuto del gravame;

- che il reclamo va quindi stralciato dai ruoli, senza carico di tassa di giustizia e spese, nonostante lo stesso fosse irricevibile alla luce delle norme citate. Non si giustifica l'attribuzione di ripetibili alla reclamante. La presente decisione, in ambito di perquisizione e sequestro, appare suscettibile di impugnativa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione della presente decisione.

P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 157 e segg. nonché 161 e segg. CCP,

decide:

1. Il reclamo 6 aprile 2000 formulato dalla __________, è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.

2. Non si percepiscono tasse e spese. Non si giustifica l'attribuzione di ripetibili.

3. Avverso la presente decisione in materia di sequestro è data facoltà di impugnativa nel termine di 10 (dieci) giorni alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello, Lugano.

4. Intimazione a.

- __________;

- PP avv. __________, sede.

__________