Seizure of Money and Cell Phone in Narcotics Case Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual subject to proceedings for narcotics law violations appealed the public prosecutor's decision to deny the release of CHF 190 and a cell phone seized upon arrest, citing financial hardship. The court dismissed the appeal, reasoning that the seizure was justified under procedural law to secure potential court costs and fines, and the phone was potentially evidence or subject to confiscation as an instrument of the crime, although it noted the possibility of returning the monetary equivalent of the phone if the accused could otherwise afford a replacement for legitimate use, ultimately upholding the prosecutor's denial to retain the seized items pending the ongoing investigation and cost guarantees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 cpv. 3 CPP, Art. 58 CP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, art. 280 ss CPP; Seizure of Money and Cell Phone in Narcotics Case Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the seizure was justified under procedural law to secure potential court costs and fines, and the phone was potentially evidence or subject to confiscation as an instrument of the crime, although it noted the possibility of returning the monetary equivalent of the phone if the accused could otherwise afford a replacement for legitimate use, ultimately upholding the prosecutor's denial to retain the seized items pending the ongoing investigation and cost guarantees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final decision as the procedural basis for the appeal being reviewed.
Cited in the final decision to inform the parties about the possibility of appealing this ruling.
Testo completo
N. 166.2000.3 L Lugano,
29 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato l'11 maggio 2000 da
__________
(patrocinata dalla lic. iur. __________)
contro la decisione 3 maggio 2000 della Procuratrice pubblica dott. Rosa Item, che ha rifiutato il dissequestro di fr. 190.- e di un telefono cellulare, nel procedimento pendente contro la reclamante per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;
viste le osservazioni 26 maggio 2000 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che
- nei confronti di __________ è pendente un procedimento per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, consistente in vendita e consumo di cocaina ed ecstasy;
- al momento dell'arresto del 10 marzo 2000 (ricordato che il carcere preventivo si è concluso il 29 marzo successivo), all'accusata vennero sequestrati fr. 190.- ed un telefono cellulare Nokia (v. rapporto di arresto 10 marzo 2000);
- il 14 aprile 2000, la reclamante ha formulato istanza di dissequestro tanto del denaro quanto dell'apparecchio telefonico, facendo stato della sua precaria situazione economica di disoccupata, senza aiuti dai famigliari;
- con decisione 3 maggio 2000, la Procuratrice pubblica ha respinto l'istanza, lapidariamente "*essendo l'inchiesta ancora in corso*";
- il reclamo, ricevibile siccome tempestivamente introdotto da parte interessata (art. 280 ss. CPP), insiste per la restituzione di quanto sequestrato, non trattandosi di oggetti o averi provenienti da reato oppure utilizzati per compierlo oppure altrimenti di pregio per l'istruzione, con l'aggiunta di ribadita precaria situazione finanziaria dell'accusata;
- la Procuratrice, nell'opporsi all'accoglienza del reclamo, evidenzia che i menzionati sequestri sono giustificati dall'art. 161 cpv. 3 CPP a garanzia del pagamento delle spese processuali e di eventuali multe, senza dimenticare la valenza di strumento di reato del Natel, usato per i contatti tra spacciatori e acquirenti e come tale per prassi oggetto di sequestro in vista di confisca secondo l'art. 161 cpv. 1 e 2 CPP;
- si può lasciare aperta l’ipotesi di una confisca in applicazione dell’art. 58 CP, in quanto ha sufficiente valore l’intendimento di fronteggiare le prevedibili spese del processo, per cui la decisione della Procuratrice pubblica va tutelata, anche se, ritenuta la possibilità per __________ di acquistare un nuovo simile apparecchio per un suo uso corretto, non sia conveniente restituirgli quello in discussione da sostituire con il suo controvalore nel confermato sequestro (cfr. decisione 26 agosto 1997 in re E.D.P., GIAR 466.97.3);
- la presente decisione è suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) e non è assistita da tassa e spese giudiziarie per ragioni di opportunità stante la precaria situazione economica della reclamante;
per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge e gli art. 280 ss CPP,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudio Lepori