Rejection of Provisional Release for Endangerment and Weapons Offenses Due to Flight Risk
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Investigating Judge rejected a request for provisional release made by an individual facing charges including repeated endangerment of life and weapons offenses stemming from shooting a victim multiple times, based on the existence of serious and concrete indications of guilt and a concrete danger of flight given the severity of the alleged acts and potential sentence. Despite the defense's arguments regarding the accused's voluntary surrender and the potential for a suspended sentence, the court reasoned that the gravity of the offense established a significant flight risk, superseding concerns about a delayed trial, which was deemed to be proceeding with adequate celerity within the jurisdiction of the appellate body.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 CPP, Art. 103 CPP, Art. 230 CPP, Art. 130 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 39 lett. f TG, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Rejection of Provisional Release for Endangerment and Weapons Offenses Due to Flight Risk: Despite the defense's arguments regarding the accused's voluntary surrender and the potential for a suspended sentence, the court reasoned that the gravity of the offense established a significant flight risk, superseding concerns about a delayed trial, which was deemed to be proceeding with adequate celerity within the jurisdiction of the appellate body.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the provision governing the right to appeal the decision.
Cited in the dispositive regarding the exemption from judicial fees and costs.
Testo completo
N. 131.2000.2 L Lugano,
13 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 giugno 2000 da
__________
(patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento pendente nei suoi confronti dinnanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano con le imputazioni di ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui ed altri reati, come ad atto di accusa 31 maggio / 5 giugno 2000 del Procuratore pubblico avv. __________;
preso atto del preavviso negativo
7 giugno 2000 ("*visti i reati imputati*") della Presidente della Corte delle Assise correzionali e delle osservazioni 8 giugno 2000 del magistrato requirente, che si rimette al giudizio di questa sede, accennando comunque a pericolo di fuga;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che:
- __________ è stato arrestato il 1. marzo 2000 ed è ora deferito alla Corte del merito con l'atto di accusa citato in epigrafe per ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici qualificate e infrazione alla legge federale sulle armi, avendo nell'eseguire "*un ordine dell'amico __________, ripetutamente esposto senza scrupoli a pericolo la vita di __________ dapprima puntandogli alla nuca la pistola Glock mod. 17 cal 9 successivamente esplodendo un colpo in direzione della vittima*", così anche portando con sé un'arma "*senza diritto*" e appunto colpendo la vittima "*all'anca sinistra e trapassandogli entrambe le gambe e ledendogli la vena femorale*";
- l'istanza di libertà provvisoria sottolinea la spontanea costituzione dell'accusato (quando avrebbe potuto rimanere in Italia senza rischio di arresto né tanto meno di estradizione) e l'ampia e dettagliata conferma dei
fatti, per cui nella prospettiva di procrastinato aggiornamento del processo si impone la libertà provvisoria, al confronto di verosimile eventualità di sospensione condizionale della pena e con il conforto di una cauzione, circostanze tali quindi da escludere latitanza;
- l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e ( se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali segnatamente e per quanto qui concerne il pericolo di fuga: si tratta di provvedimento processuale cautelativo, inteso anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);
- l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza non è a giusta ragione posta in dubbio, quanto riassunto nell'atto di accusa corrispondendo agli accertamenti istruttori: va comunque evidenziata la gravità dei fatti, costituiti
da volontario pericoloso intervento punitivo, all'inizio delle indagini mascherato con pretesa legittima difesa;
- in questa situazione il pericolo di fuga è concreto per l'eventualità di condanna a pena da espiare, al di là dei comprensibili intenti del patrocinatore e indipendentemente dalla spontanea costituzione all'autorità inquirente (quando appunto vi era la speranza di far passare la mitigante circostanza della legittima difesa);
- l'istanza fa però anche valere violazione della proporzionalità per il presumibile fatale rinvio della celebrazione del processo, ma qui si può avere solo costatazione di adeguata celerità dell'istruzione formale e del rinvio a giudizio, con rispetto dei precetti di legge in proposito anche nei termini di legge per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP), non spettando a questo giudice né di ipotizzarne proroghe né di valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 130 cpv. 1 lett. b CPP);
- l'istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’istante (con copia delle osservazioni della Presidente della Corte delle Assise correzionali e del Procuratore pubblico);
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni della Presidente della Corte delle Assise correzionali);
- Presidente della Corte delle Assise correzionali giudice avv. __________, sede (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e con l'inc. ACC 100/2000 di ritorno)
giudice __________