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INC.2000.13102 • GIAR TI INC.2000.13102 Generato dall'IA

Rejection of Provisional Release for Endangerment and Weapons Offenses Due to Flight Risk

Numero d'incarto INC.2000.13102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Investigating Judge rejected a request for provisional release made by an individual facing charges including repeated endangerment of life and weapons offenses stemming from shooting a victim multiple times, based on the existence of serious and concrete indications of guilt and a concrete danger of flight given the severity of the alleged acts and potential sentence. Despite the defense's arguments regarding the accused's voluntary surrender and the potential for a suspended sentence, the court reasoned that the gravity of the offense established a significant flight risk, superseding concerns about a delayed trial, which was deemed to be proceeding with adequate celerity within the jurisdiction of the appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, Art. 230 CPP, Art. 130 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 39 lett. f TG, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Rejection of Provisional Release for Endangerment and Weapons Offenses Due to Flight Risk: Despite the defense's arguments regarding the accused's voluntary surrender and the potential for a suspended sentence, the court reasoned that the gravity of the offense established a significant flight risk, superseding concerns about a delayed trial, which was deemed to be proceeding with adequate celerity within the jurisdiction of the appellate body.

Parole chiave

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pericolo di fuga messa in libertà provvisoria sospensione condizionale della pena esposizione a pericolo della vita altrui porto abusivo di armi pericolo di tortura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 109 Ia 323
1P.477/1993
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited in the dispositive as the provision governing the right to appeal the decision.

art. 39 lett. f TG

Cited in the dispositive regarding the exemption from judicial fees and costs.

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Testo completo

N. 131.2000.2 L Lugano,

13 giugno 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 giugno 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

nel procedimento pendente nei suoi confronti dinnanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano con le imputazioni di ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui ed altri reati, come ad atto di accusa 31 maggio / 5 giugno 2000 del Procuratore pubblico avv. __________;

preso atto del preavviso negativo

7 giugno 2000 ("*visti i reati imputati*") della Presidente della Corte delle Assise correzionali e delle osservazioni 8 giugno 2000 del magistrato requirente, che si rimette al giudizio di questa sede, accennando comunque a pericolo di fuga;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che:

- __________ è stato arrestato il 1. marzo 2000 ed è ora deferito alla Corte del merito con l'atto di accusa citato in epigrafe per ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici qualificate e infrazione alla legge federale sulle armi, avendo nell'eseguire "*un ordine dell'amico __________, ripetutamente esposto senza scrupoli a pericolo la vita di __________ dapprima puntandogli alla nuca la pistola Glock mod. 17 cal 9 successivamente esplodendo un colpo in direzione della vittima*", così anche portando con sé un'arma "*senza diritto*" e appunto colpendo la vittima "*all'anca sinistra e trapassandogli entrambe le gambe e ledendogli la vena femorale*";

- l'istanza di libertà provvisoria sottolinea la spontanea costituzione dell'accusato (quando avrebbe potuto rimanere in Italia senza rischio di arresto né tanto meno di estradizione) e l'ampia e dettagliata conferma dei

fatti, per cui nella prospettiva di procrastinato aggiornamento del processo si impone la libertà provvisoria, al confronto di verosimile eventualità di sospensione condizionale della pena e con il conforto di una cauzione, circostanze tali quindi da escludere latitanza;

- l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e ( se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali segnatamente e per quanto qui concerne il pericolo di fuga: si tratta di provvedimento processuale cautelativo, inteso anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);

- l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza non è a giusta ragione posta in dubbio, quanto riassunto nell'atto di accusa corrispondendo agli accertamenti istruttori: va comunque evidenziata la gravità dei fatti, costituiti

da volontario pericoloso intervento punitivo, all'inizio delle indagini mascherato con pretesa legittima difesa;

- in questa situazione il pericolo di fuga è concreto per l'eventualità di condanna a pena da espiare, al di là dei comprensibili intenti del patrocinatore e indipendentemente dalla spontanea costituzione all'autorità inquirente (quando appunto vi era la speranza di far passare la mitigante circostanza della legittima difesa);

- l'istanza fa però anche valere violazione della proporzionalità per il presumibile fatale rinvio della celebrazione del processo, ma qui si può avere solo costatazione di adeguata celerità dell'istruzione formale e del rinvio a giudizio, con rispetto dei precetti di legge in proposito anche nei termini di legge per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP), non spettando a questo giudice né di ipotizzarne proroghe né di valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 130 cpv. 1 lett. b CPP);

- l'istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per l’istante (con copia delle osservazioni della Presidente della Corte delle Assise correzionali e del Procuratore pubblico);

- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni della Presidente della Corte delle Assise correzionali);

- Presidente della Corte delle Assise correzionali giudice avv. __________, sede (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e con l'inc. ACC 100/2000 di ritorno)

giudice __________