Prosecutor's Decision to Sever Related Criminal Proceedings Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the public prosecutor's decision to separate the criminal proceedings against them from another individual, arguing that a long-recognized connection between the cases, involving the same civil parties, should be maintained despite the dropping of complicity charges against one party and the decision of non-lieu against the other. The reviewing judge rejected the appeal, reasoning that since the initial grounds for both subjective and objective connection—namely, the hypothesis of one accused participating in the other's alleged crimes—were eliminated by the abandonment of proceedings and the non-lieu decision, the remaining individual investigations no longer met the statutory requirements for joinder, making the separation a mere verification of the changed procedural reality rather than a violation of indivisibility principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 CPP, artt. 35 ss. CPP, art. 284 e contrario CPP, art. 178 CPP, art. 188 CPP, art. 280 ss. CPP; Prosecutor's Decision to Sever Related Criminal Proceedings Upheld: The reviewing judge rejected the appeal, reasoning that since the initial grounds for both subjective and objective connection—namely, the hypothesis of one accused participating in the other's alleged crimes—were eliminated by the abandonment of proceedings and the non-lieu decision, the remaining individual investigations no longer met the statutory requirements for joinder, making the separation a mere verification of the changed procedural reality rather than a violation of indivisibility principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court implicitly confirmed the lack of grounds for connection between the procedures, which is the core justification for rejecting the appeal against the decision to separate the proceedings.
This procedural article (likely related to the jurisdiction or procedure for separation/connection decisions) is cited in the P.Q.M. preamble, although its direct application is obscured by the 'e contrario' wording.
Cited in the P.Q.M. preamble, this article likely relates to the general procedural grounds or powers used in the context of the decision, though the specific order (1) rejects the appeal.
Cited in the P.Q.M. preamble as an applicable rule concerning the procedural context of the decision.
Cited in the P.Q.M. preamble, this section concerns procedural rules which frame the decision on the separation/connection.
Cited in the P.Q.M. preamble as an applicable procedural provision.
Cited in the P.Q.M. preamble as an applicable procedural provision.
Cited in the P.Q.M. preamble as an applicable procedural provision.
Cited in the P.Q.M. preamble, this relates to criminal procedure matters linked to the underlying substantive law, though the appeal was procedural.
Cited in the P.Q.M. preamble, this relates to criminal procedure matters linked to the underlying substantive law.
Cited in the P.Q.M. preamble, this relates to criminal procedure matters linked to the underlying substantive law.
Cited in the P.Q.M. preamble, this relates to criminal procedure matters linked to the underlying substantive law.
Cited in the P.Q.M. preamble, this relates to criminal procedure matters linked to the underlying substantive law.
Cited in the P.Q.M. preamble, this relates to criminal procedure matters linked to the underlying substantive law.
Cited in the P.Q.M. preamble as an applicable procedural provision.
The costs (tassa di giustizia e spese) are imposed on the appellants according to the general rules of procedure, which would include this article referenced in the P.Q.M. preamble.
Testo completo
Incarto n. INC.2000.10308 · Lugano 9 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da __________, __________ e __________, __________ (entrambi patrocinati dallo studio legale __________, __________) contro
la decisione 23 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante la quale i procedimenti contro i due reclamanti vengono, tra loro, disgiunti (inc. __________);
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16 gennaio 2006) e quelle delle parti civili __________ e __________ (13 gennaio 2006);
visto, per quanto necessario, l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- con decisione del 23 dicembre 2005 (AI 385), il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale contro __________ per complicità, ovvero istigazione, nell'ipotesi di reato di appropriazione indebita a danno della relazione __________, reato di cui è (ancora) accusato __________ (AI 353);
- contemporaneamente, con altra decisione sempre del 23 dicembre 2005 (AI 386), il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________ per i reati di complicità/istigazione/correità nell'ipotesi di reato di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio a danno delle relazioni __________, __________ e __________, di cui è (ancora) accusato __________ (AI 94 e 211);
- contestualmente a tali decisioni, il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento contro l'uno (dei ricorrenti) da quello contro l'altro, ritenuto che, proprio a seguito dell'abbandono e del non luogo a procedere sarebbero venute meno i requisiti della connessione (soggettiva ed oggettiva); inoltre, sempre secondo il magistrato inquirente, i procedimenti contro i reclamanti si trovano a stadi procedurali diversi;
- con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.8), __________ e __________ contestano la disgiunzione;
- in merito alla connessione, i reclamanti affermano che questa è stata riconosciuta per anni e le parti civili sono le stesse; inoltre, sottolineano come per l'accertamento dei comportamenti addebitati a ciascuno degli indagati sia sempre stato interrogato anche l'altro;
- in merito allo stadio diverso delle rispettive procedure, i reclamanti affermano che l'asserzione del magistrato inquirente quo alla probabile lunga durata dell'istruttoria contro __________ aperta il 20 luglio 2005 è del tutto ipotetica, non mancando i mezzi di prova per chiudere anche questa istruttoria;
- mediante osservazioni del 16 gennaio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.8) il magistrato inquirente ribadisce sostanzialmente il contenuto della decisione impugnata (insussistenza attuale degli elementi di connessione, stadio diverso dei due procedimenti);
- le parti civili si associano alla decisione del Procuratore pubblico (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.8), segnalando come il mantenimento della congiunzione permetterebbe ad ognuno dei reclamanti di bloccare anche il procedimento contro l'altro (mediante istanze e reclami) e come la situazione attuale non sia più tra quelle previste dall'art. 36 CPP;
- il reclamo è tempestivo;
- di principio, le parti al procedimento, nel caso in esame anche destinatarie della decisione, sono legittimate al reclamo contro le disgiunzioni rispettivamente le congiunzioni; ciò vale per i procedimenti pendenti, non per quelli abbandonati o oggetto di un non luogo a procedere, a meno che non si voglia contestare la disgiunzione implicita nel non luogo e nell'abbandono (per i procedimenti oggetto delle relative decisioni) ciò che non sembra qui il caso e che, tra l'altro, non avrebbe particolari possibilità di esito favorevole visto che né l'abbandono, né il non luogo a procedere sono impugnabili davanti a questo giudice e, entrambe le decisioni sono generalmente considerate quali valida causa per la disgiunzione (REP 1997 n. 93);
- nel caso in esame, la disgiunzione concerne i procedimenti rimasti aperti unicamente contro l'uno, rispettivamente l'altro degli accusati e che hanno perso la loro connessione, secondo il magistrato inquirente, a seguito di abbandono e non luogo;
- è di meridiana evidenza che le argomentazioni ricorsuali sono carenti quo alla attuale connessione tra le due fattispecie inquisite (ora) unicamente contro l'uno o l'altro dei ricorrenti;
- infatti, la connessione sia stata riconosciuta per anni e che le parti civili fossero le stesse è del tutto logico e comprensibile fintanto che vi erano ipotesi di partecipazione dell'uno ai reati dell'altro, ma non spiega minimamente perché, abbandonate tali ipotesi di partecipazione, le fattispecie rimaste oggetto d'indagine siano (ancora) connesse;
- d'altro canto, sembra altrettanto evidente che in assenza (in questo caso perché abbandonata) di una ipotesi partecipativa dell'uno per rapporto ai reati imputati all'altro (o, quantomeno ad uno solo dei reati ipotizzati) non vi sia spazio per parlare di connessione, né soggettiva né oggettiva: fatti, eventuali autori e anche vittime (ricordando, comunque, che anche la presenza di un'unica vittima per reati diversi non impone congiunzione) risultano ora diverse;
- quanto appena detto giustifica, a giudizio di questo giudice, la decisione formale impugnata che, di fatto, più che ordinare la disgiunzione, constata che la situazione processuale non risponde più ai requisiti degli artt. 35 ss CPP e, di conseguenza, non viola i principi dell'indivisibilità del processo penale;
- in conclusione, il reclamo, al limite della ricevibilità vista la carenza di motivazione, è comunque da respingere senza che sia necessario disquisire sulla questione del diverso stadio procedurale delle due istruttorie ancora pendenti;
- tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 24, 25, 138, 146, 251, 305 bis CP, 1 ss. 6, 9, 35 ss., 178, 188, 280 ss. e 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-- e le spese di FRS 110.--, sono a carico dei reclamanti (in solido) i quali rifonderanno (sempre in solido) alle parti civili osservanti la somma (unica) di FRS 600.--.
3.
La presente decisione è definitiva, a livello cantonale.
4.
Intimazione:
giudice Edy Meli