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INC.1999.80603 • GIAR TI INC.1999.80603 Generato dall'IA

Complainant v. Public Prosecutor Regarding Undue Delay

Numero d'incarto INC.1999.80603
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A defendant, facing charges of damage and threats, subsequently extended to abuse of a telephone, filed a complaint against the public prosecutor for undue delay or denial of justice after an indictment and psychiatric evaluation, but no further proceedings occurred despite repeated prompting. The court ruled the complaint moot because the investigating magistrate subsequently decided to close the formal investigation, but awarded the complainant costs for unjustified delay in the proceedings, recognizing the procedural stagnation.

Regesto Legislator

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Art. 196 CPP, art. 280 ss. CPP, art. 9 CPP; Complainant v. Public Prosecutor Regarding Undue Delay: The court ruled the complaint moot because the investigating magistrate subsequently decided to close the formal investigation, but awarded the complainant costs for unjustified delay in the proceedings, recognizing the procedural stagnation.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato minaccia accollo delle spese procedurali omissione del ministero pubblico accusa giudice istruttore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 196 CPP

The court's decision to close the formal investigation rendered the appeal moot, referencing this specific article concerning the closure of the instruction.

art. 280 ss. CPP

Cited in relation to the overall procedure governing the decision, which also involves the award of costs.

art. 9 CPP

Cited in relation to the overall procedure governing the decision.

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Testo completo

N. 806.1999.3 L Lugano,

3 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato personalmente il 20 ottobre 2000 da

__________, avvocato,

per ritardata rispettivamente denegata giustizia della Procuratrice pubblica avv. __________ nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di danneggiamento e minaccia;

viste le osservazioni 31 ottobre 2000 della magistrata inquirente, con la comunicazione di estensione dell'accusa al reato di abuso del telefono e del deposito degli atti attraverso unico decreto di ugual data;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che

- con atto del 15 novembre 1999 (doc. _ dell'inc. MP 6773/1999), la Procuratrice pubblica ha promosso l'accusa contro __________ per titolo di danneggiamento e minaccia, conseguente a querela di __________ per gli atteggiamenti del reclamante, di quest'ultima innamorato non

corrisposto: come ricordato in epigrafe l'accusa è stata ora estesa al reato di abuso del telefono;

- il 23 novembre 1999 (doc. _), l'accusato venne sottoposto a perizia psichiatrica, affidata al dott. __________ ed intesa a valutare lo stato di salute mentale del periziando in relazione ai reati commessi ed ai risvolti di eventuale permanente pericolosità e di conseguenti opportune misure preventive (v. in proposito la decisione 22 dicembre 1999 di questo giudice, inc. GIAR 806.99.2);

- nonostante ricorrenti solleciti e la produzione della perizia, il procedimento non ha avuto altro seguito, come sollevato e documentato con il reclamo e senza contestazione da parte della magistrata inquirente;

- ora, come appunto voluto dal reclamante, è stata presa la decisione di chiusura dell'istruzione formale a norma dell'art. 196 CPP, per cui il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli, senza carico di spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di un'indennità per ripetibili essendosi in concreto verificato un ingiustificato ritardo nel procedere;

visti gli art. 9, 196 e 280 ss. CPP,

decide:

1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 150.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione:

-avv. __________ (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-Procuratrice pubblica avv. __________, sede.

giudice __________