Challenge to Psychiatric Evaluation Order Dismissed as Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual arrested on October 29, 1999, on serious charges including sexual assault, kidnapping, and bodily harm, filed a complaint challenging the Public Prosecutor's order for a psychiatric evaluation and alleged prosecutorial omissions. The court found that the challenge against the psychiatric evaluation order became moot because the defense subsequently agreed to the expert appointment and received access to the entire investigative file, including recent interrogation records. Consequently, the court dismissed the appeal as having become irrelevant while rejecting the remaining grounds, confirming that the deadline set for the psychiatric report was reasonable and did not constitute a denial of justice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 280 e segg. CPP, Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili; Challenge to Psychiatric Evaluation Order Dismissed as Moot: The court found that the challenge against the psychiatric evaluation order became moot because the defense subsequently agreed to the expert appointment and received access to the entire investigative file, including recent interrogation records. Consequently, the court dismissed the appeal as having become irrelevant while rejecting the remaining grounds, confirming that the deadline set for the psychiatric report was reasonable and did not constitute a denial of justice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this procedural framework to decide on the appeal (reclamo).
This provision orders that no fees or costs are levied and no legal fees are awarded in the final orders.
Testo completo
N. 722.99.3 R Lugano,
5 gennaio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da
__________, c/o Celle pretoriali di __________
(patr. dall'avv. __________)
contro la decisione 15 dicembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. __________ di ordinare una perizia psichiatrica e contro omissioni del Procuratore Pubblico avv. __________;
letto lo scritto 3 gennaio 2000 del Procuratore Pubblico accompagnato dalla comunicazione 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritta;
avuti a disposizione gli atti formanti l'inc. 6663/1999;
considerato
in fatto ed in
diritto:
- che __________ è stato arrestato in data 29 ottobre 1999 siccome accusato di violenza carnale, sequestro di persona, coazione, minaccia, vie di fatto e lesioni semplici;
- che l'arresto, confermato dal Giar, è stato protetto dalla Camera dei Ricorsi Penali con sentenza 26 novembre 1999;
- che l'istruttoria è stata delegata alla Polizia Cantonale;
- che il Procuratore Pubblico avv. __________ ha ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica con termine al dott. __________ scadente al 31 gennaio p.v. per rassegnare il referto;
- che l'accusato impugna, con atto del 17 dicembre 1999, la decisione 15 dicembre 1999 di erezione della perizia e si aggrava contro "le omissioni (del) … Procuratore Pubblico in relazione alla pendente inchiesta";
- che il Procuratore Pubblico ha preso posizione in merito al gravame con scritto 3 gennaio 2000 chiedendone lo stralcio ed annettendo scritto 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritto con cui si attesta:
- la trasmissione alla difesa dell'intero incarto istruttorio dal 3.1.2000;
- trasmissione dei verbali dell'accusato il 30.12.1999;
- la revoca dell'opposizione all'allestimento della perizia psichiatrica, alla designazione del dott. __________, con osservazione di termine scadente il 31 gennaio 2000;
- che l'avv. __________ ha sottoscritto tale lettera che si conclude con la comunicazione al difensore che del gravame di cui qui si tratta il Procuratore Pubblico avrebbe chiesto lo stralcio;
- che il reclamo in discussione è divenuto in effetti privo di oggetto. L'incarto, come voluto dalla difesa, è stato posto a disposizione della stessa. Accertamenti istruttori sono stati compiuti (da ultimo con i verbali 30 dicembre scorsi) e la difesa ha revocato la sua opposizione all'ordinanza di perizia ed alla designazione del perito;
- che il termine per rassegnare il referto peritale fissato per il prossimo 31 gennaio 2000 (unico quesito apparentemente irrisolto e soggetto a valutazione del Giar) appare termine consono, congruo ed adeguato alla fattispecie, la fissazione di tale termine non costituisce diniego di giustizia;
- che il reclamo va quindi stralciato nella misura in cui è divenuto privo di oggetto e per il resto respinto. Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.
P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
1. Il reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da __________, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- al reclamante __________ tramite l'avv. __________;
- al Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice Ivano Ranzanici