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INC.1998.74206 • GIAR TI INC.1998.74206 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation for Extension Request

Numero d'incarto INC.1998.74206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a decision rejecting a request to extend the deadline for filing case documents, which had expired on May 26th, as the request was mailed on that day but arrived on the 27th, and the request was only vaguely supported by the need for "further deepening." The court dismissed the appeal, reasoning that the request for extension was not sufficiently motivated, as any petition must be properly substantiated to allow parties and authorities to respond, and moreover, the appellant's stated goal of causing the offense to prescribe justified the denial of the extension to prevent procedural delays prejudicial to opposing interests.

Regesto Legislator

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Art. 204 cpv. 4 CPP, Art. 20 cpv. 4 CPP, Art. 19 cpv. 2 CPP, Art. 130 cpv. 2 CPC, Art. 33 cpv. 2 OG, Art. 116 nota; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation for Extension Request: Conformemente all’art. 19 cpv. 2 CPP, i termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza. Questo disposto trova il suo corrispettivo, a livello cantonale, all’art. 130 cpv. 2 CPC, come pure, a livello federale, all’art. 33 cpv. 2 OG.

Parole chiave

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termine processuale perentorio proroga tardiva del termine ritiro dell'istanza giudiziaria decisione motivata rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lett.a CPP

Cited in conjunction with the final order to declare the decision as definitive.

art.39 lett. f TG

Cited as the basis for charging the costs of the proceedings to the appellant due to losing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. INC.1998.74206 · Lugano 28 luglio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto __________ sedente per statuire sul reclamo presentato il 6 giugno 2003 da

__________ patrocinata dall’avv.__________ contro

la decisione 30 maggio 2003 della Sost. Procuratrice Pubblica __________, emanata nel procedimento di cui all’inc. MP __________, che ha respinto la richiesta di proroga del deposito atti;

viste le osservazioni 13 giugno 2003 della Sost. Procuratrice Pubblica,

visto l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Con decreto d’accusa 25 settembre 2000, l’allora Procuratore Generale __________ aveva messo in stato d’accusa __________ (qui reclamante) per aver diffamato il dott. __________ presso la sede del Ministero Pubblico di __________, nel corso di un verbale di interrogatorio. La querela era stata presentata dal dott. __________ in data 29/30 maggio 2000.

L’imputazione era stata in un primo tempo confermata dal Pretore del Distretto di __________ con decisione 13 febbraio 2001, ma poi dichiarata nulla dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello con decisione 18 dicembre 2002, essendo stata lesa una norma essenziale di procedura. Quest’ultima Corte aveva trasmesso gli atti al Ministero Pubblico “per l’emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d’accusa, previo corretta applicazione dell’art. 204 cpv. 4 CPP”.

In data 10 febbraio 2003 la Sost. Procuratrice Pubblica __________ ha dunque promosso accusa nei confronti della reclamante per diffamazione, per avere, nel corso del verbale di interrogatorio reso quale querelata il 2 marzo 2000 presso il Ministero Pubblico di __________, riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dal dott. __________ in data 15 aprile 1998, incolpato il medico di condotta disonorevole, descrivendo il suo comportamento come “demaniacale e a sfondo sessuale”, “godeva al mio dolore”, “godeva di questa situazione”, “più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male” e “egli provò un piacere sessuale”.

B.

Con decisione 8 maggio 2003, la Sost. Procuratrice pubblica, ritenuto raggiunto lo scopo dell’istruzione, ha ordinato il deposito degli atti fino al 26 maggio 2003.

Con lettera datata e spedita con invio postale raccomandato il 26 maggio 2003, ma recapitata da La Posta al Ministero pubblico il 27 maggio 2003, la reclamante ha chiesto una proroga del deposito atti fino al 26 giugno 2003, “dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti”.

Con decisione 30 maggio 2003, la Sost. Procuratrice Pubblica ha respinto la richiesta di proroga siccome tardiva.

C.

Contro la decisione di non concedere la proroga del deposito atti, la reclamante si aggrava con reclamo 6 giugno 2003. Il patrocinatore della reclamante rileva di aver ricevuto “l’istruzione di proroga ... dalla mandante il 26.05 in mattinata” e che, a suo dire, la richiesta di proroga sarebbe tempestiva, ritenuto che, con riferimento all’art. 20 cpv. 4 CPP, “quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza”; la decisione impugnata sarebbe dunque “inficiata da eccessivo formalismo ... assimilato al diniego di giustizia formale come applicazione, nell’ambito procedurale, del principio della proporzionalità”.

D.

La Sost. Procuratrice Pubblica postula la reiezione del reclamo, ribadendo che, essendo la richiesta di proroga stata “inviata per lettera raccomandata l’ultimo giorno di scadenza del termine impartito dal magistrato”, l’istanza in oggetto non può essere considerata tempestiva.

La magistrata inquirente osserva inoltre che la reclamante non ha in alcun modo motivato la propria istanza di proroga, limitandosi ad avanzare la necessità di “effettuare ulteriori approfondimenti”; di conseguenza, “l’istanza andava comunque respinta siccome priva di motivazione, ciò che per altro non sorprende atteso che in occasione del suo interrogatorio del 20.3.2003 ella ha espressamente affermato di mirare alla prescrizione del reato addebitatole”.

Delle altre allegazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

in diritto

1.

Conformemente all’art. 19 cpv. 2 CPP, i termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza. Questo disposto trova il suo corrispettivo, a livello cantonale, all’art. 130 cpv. 2 CPC, come pure, a livello federale, all’art. 33 cpv. 2 OG.

La dottrina indica che un termine può essere prorogato dal giudice fintanto che continua a decorrere. La prassi unanime ammette tuttavia come sufficiente che l’istanza di proroga sia posta prima della scadenza del termine stesso (cfr. F. Kellerhals/M. Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, ad art. 116 nota 2 p. 322 e riferimenti dottrinali ivi citati; cfr. anche B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, ad art. 130 cpv. 2 CPC nota 2 p. 372, con riferimento giurisprudenziale, che lascia aperto il quesito a sapere se una domanda di proroga del termine formulata l’ultimo giorno sia intempestiva).

L’istanza di proroga presentata una volta spirato il termine è, in realtà, una richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 21 CPP e va trattata secondo i parametri di quell’istituto, i quali sono assai più rigorosi rispetto a quelli richiesti dalla legge per ammettere la proroga di un termine (cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit. nota 444 p.371).

Ogni istanza o impugnativa deve comunque essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti e all’autorità adita di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (cfr. sentenza 24 gennaio 1990 in re F.P., CRP 339/89; sentenza 30 agosto 1993 in re V., CRP 76/93; decisione 16 marzo 1994 in re J.B., GIAR 192.94.1; decisione 18 marzo 1994 in re E.B., GIAR 230.94.1; sentenza 28 giugno 1994 in re B.T., GIAR 263.94.2).

Nel caso in esame non è neppure necessario disquisire sulla tempestività o meno dell’istanza presentata dalla reclamante; l’istanza in oggetto, facendo semplicemente riferimento a non meglio precisati “ulteriori approfondimenti”, appare infatti non sufficientemente motivata e quindi irricevibile sia come domanda di proroga, che come istanza di restituzione dei termini.

Del resto, come rettamente evidenziato dalla magistrata inquirente, la reclamante non fa mistero di mirare alla prescrizione del reato che le viene addebitato (cfr, verbale d’interrogatorio della reclamante 20 marzo 2003 p .3). La mancata concessione della proroga si giustifica dunque anche per il fatto che ogni ritardo della procedura, messo in atto dalla reclamante con richieste non motivate, può arrecare pregiudizio agli interessi delle controparti.

2.

Il reclamo viene conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett.a CPP e contrario) e con carico di tassa di giustizia e spese giudiziarie alla reclamante, correlate con la soccombenza (art.39 lett. f TG).

per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della reclamante.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni 13 giugno 2003 della magistrata inquirente),

- Sost. Procuratrice pubblica __________ con restituzione degli inc.MP __________ e MP __________);

- avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia del reclamo).

giudice __________