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INC.1997.63702 • GIAR TI INC.1997.63702 Generato dall'IA

Denial of Provisional Release in Large-Scale Fraud Case

Numero d'incarto INC.1997.63702
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court rejected the joint requests for provisional release filed by two individuals arrested for large-scale fraud, forgery of documents, and violations related to social security benefits, where they allegedly illicitly obtained significant funds by creating false employment contracts. The reasoning focused on the existence of serious and concrete indications of guilt, the necessity of ongoing complex investigation requiring further interviews and document examination to prevent collusion and contamination of evidence, and the need to uphold the proportionality of pre-trial detention given the gravity of the alleged offenses and the non-cooperative behavior of one of the accused, thereby dismissing arguments that release was warranted due to the accused's cooperation or the burden on the judiciary.

Regesto Legislator

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Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, Art. 194 CPP, Art. 176 cpv. 2 CPP, Art. 39 lett. f TG, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Denial of Provisional Release in Large-Scale Fraud Case: The reasoning focused on the existence of serious and concrete indications of guilt, the necessity of ongoing complex investigation requiring further interviews and document examination to prevent collusion and contamination of evidence, and the need to uphold the proportionality of pre-trial detention given the gravity of the alleged offenses and the non-cooperative behavior of one of the accused, thereby dismissing arguments that release was warranted due to the accused's cooperation or the burden on the judiciary.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria mandato d'arresto carcerazione preventiva truffa in materia di prestazioni indagine per truffa falsità in documenti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 283
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons.
DTF 102 Ia 381
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 194 CPP

Cited in the reasoning section when discussing the power of Public Security agents to question the accused, which is relevant background for the decision, although not directly cited in the operative part.

art. 102 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning section when discussing the timely conduct of the investigation, which is relevant background for the decision, although not directly cited in the operative part.

art. 176 cpv. 3 CPP

Cited in the reasoning section when discussing the timely conduct of the investigation, which is relevant background for the decision, although not directly cited in the operative part.

art. 176 cpv. 2 CPP

Cited in the reasoning section when justifying that the pre-trial detention respects the principle of proportionality, which is relevant background for the decision, although not directly cited in the operative part.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited in the closing section, establishing the possibility of appealing the decision to the Criminal Appeals Chamber.

art. 39 lett. f TG

Cited in the reasoning section when establishing that the decision is free of court fees and judicial costs (based on the contrary application of this norm).

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Testo completo

N. 637.97.2 L - 639.97.2 L Lugano,

27 ottobre 1997

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sulle istanze di libertà provvisoria presentate congiuntamente in un unico esposto il

17 ottobre 1997 da

__________,

e da

__________

(entrambi patrocinati dall’avv.__________)

e trasmesse il 23 ottobre 1997 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico avv. Jacques Ducry;

viste le osservazioni odierne del patrocinatore degli accusati, che si conferma nelle rispettive istanze;

letti ed esaminati gli atti;

atteso che la presentazione congiunta delle istanze e l’identità di fattispecie inquisita e di contenuti per postulare la libertà provvisoria consentono un unico giudizio;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

1.

__________ e __________ sono stati arrestati il 1. ottobre 1997 (unitamente a __________, rilasciata due giorni dopo), con contestuale promozione dell’accusa nei confronti di entrambi per titolo di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, falsità in documenti e infrazioni alla LADI.

Come alla denuncia 25 settembre 1997 dell’__________ e come sin qui accertato in istruttoria, segnatamente __________ e __________ nel periodo dal settembre 1993 all’arresto hanno indebitamente lucrato personalmente di prestazioni sociali dell’ordine di fr. 1,6 mio. e per terzi di circa fr. 300’000.- producendo a cinque __________ falsi contratti di lavoro e relative disdette e false notifiche di riduzione del lavoro.

__________ si è rifiutato di essere interrogato da agenti della Pubblica Sicurezza e non ha sottoscritto il verbale 23 ottobre 1997 dinnanzi al Procuratore pubblico, nonostante corrispondenza alle sue dichiarazioni (di sostanziale ammissione degli addebiti riassunti sopra) di quanto nel testo raccolto, come alla seguente nota conclusiva del magistrato inquirente: “*Il verbalizzante prende atto che il prevenuto __________ non firma il verbale poiché, pur avendo detto quanto sopra, non è presente il suo difensore*”.

Da parte sua, __________ - interrogato lo stesso giorno dal Procuratore pubblico - ha confermato i precedenti verbali di polizia [n.d.r. a dire il vero informalmente, rispetto a quanto previsto dall’art. 61 cpv. 3 seconda frase CPP, per l’assenza del patrocinatore], con confessione riassuntiva globale corrispondente alla fattispecie inquisita e con la seguente conclusione: “*Ammetto di conseguenza di aver falsificato delle firme su diversi documenti come pure di avere maggiorato gli ammontari relativi ai salari proprio allo scopo di ottenere delle indennità maggiori ... Sia io, sia __________ eravamo consapevoli di fare qualcosa di illegale ...*”. Circa le motivazioni di questo agire, non ancora del tutto approfondite nella loro concretezza, __________ così ha riferito (verbale di polizia 16 ottobre 1997, ore 15.20, pag. 2): “*Ritengo che la causa di tutto questo disastro finanziario, ivi comprese le <malefatte> messe in atto da noi nei confronti dell’ufficio del lavoro, per quanto mi concerne, sia da imputare a due grossi miei difetti e cioè: megalomania e avidità*”. In attesa di sentire le giustificazioni di __________, non si può che costatare la voragine finanziaria

spalancata dai due accusati, oltretutto con esecuzioni in corso e già attestati di carenza beni di fr. 542’851, 25 per il __________ e di fr. 126’138,65 per il __________.

2.

L’istanza di libertà provvisoria

- invero assai scarna (e quindi poco seria) - considera necessaria di “*attento chiarimento*” la qualifica dei reati inquisiti che sembrerebbero solo di

diritto amministrativo con comminatoria di pena evidentemente più mite. Gli accusati sono incensurati e “*non si sono mai rifiutati di collaborare*” (“*... in particolare __________*”), mentre __________ necessiterebbe quotidianamente di cure mediche e psicologiche. Le prove sono di massima documentali e le persone coinvolte sono state “*praticamente tutte già interrogate*”, per cui non vi è pericolo di collusione. Allora ed in modo inammissibile la protrazione della privazione della libertà è dovuta - per gli istanti - “*essenzialmente all’onere di lavoro che pesa sulla magistratura*”.

Il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo nei confronti di entrambe le istanze, osservando che permane la qualifica giuridica degli addebiti come alle promozioni dell’accusa (semmai poi con discussione dinnanzi alla Corte del merito), e che l’istruttoria è ancora in essere con necessità di interrogazione di numerose altre persone e di esame rispettivamente contestazione di richiamata documentazione bancaria e degli Uffici AVS. Aggiunge che __________ “*si è fatto interrogare*” solo il 23 ottobre 1997, rifiutandosi di firmare il verbale (come evidenziato nel punto precedente).

Con le osservazioni odierne, gli accusati sottolineano “*il carattere del tutto generale e aprioristico*” delle motivazioni del Procuratore pubblico, concernenti il solo presupposto del pericolo di collusione, che scema sino a sparire quando i fatti sono ammessi, come “*sostanzialmente*” avveratosi in casu.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo a pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Gli istanti non contestano l’esistenza a loro carico di seri e concreti indizi di colpabilità, limitandosi a sollevare perplessità sulla qualifica giuridica della fattispecie, senza spendervi più di quel tanto sforzo di motivazione. Allora in proposito anche questo giudice può limitarsi a rinviare a quanto deciderà la Corte del merito, stante che il Procuratore pubblico mantiene le imputazioni contemplate nelle promozioni dell’accusa: si aggiunge solo, abbondanzialmente, che i due accusati istanti non si sono limitati a fornire “*indicazioni inveritiere o incomplete*”, ma hanno (ripetutamente) costruito falsi documenti per indebitamente ottenere le prestazioni assicurative in discorso.

5.

I bisogni dell’istruttoria sono evidenti, al di là dell’immotivato assunto dell’istanza di libertà provvisoria e delle sbrigative osservazioni al preavviso negativo.

L’inchiesta deve così proseguire senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, avuto anche riguardo al comportamento processuale di __________ che - dopo generica ammissione di colpevolezza in sede di audizione dinnanzi a questo giudice (verbale del 2 ottobre 1997) - ha rifiutato di essere interrogato dagli agenti di polizia (inquirenti a ciò legittimamente delegati dal Procuratore pubblico, come all’art. 194 CPP) rispettivamente di firmare il verbale dinnanzi al magistrato inquirente. Né si può affermare che sia uno

“*stato confusionale e ansioso*” ad impedire al __________ di essere interrogato, al cospetto di immotivato rifiuto pur sentendosi “*molto meglio rispetto a qualche giorno fa*”, come annotato nel citato verbale del 23 ottobre 1997 (“*Il verbalizzante mi chiede formalmente se sono disposto da oggi in poi a farmi verbalizzare dall’isp. __________. Non nego di avere inizialmente detto al qui presente verbalizzante di essere eventualmente disposto a farmi verbalizzare dall’isp. __________ previo colloquio con il mio legale, ma ora dichiaro di non essere assolutamente disposto di farmi verbalizzare solo dall’isp.__________*”).

La fattispecie è complessa e ramificata, con molte persone in diversi modi interessate e coinvolte che vanno tutte interrogate (meglio se anche dal Procuratore pubblico e non solo da funzionari inquirenti come sino ad ora) e voluminoso materiale documentario da vagliare, approfondire e quindi sottoporre agli accusati per contestazione. Andranno anche esperiti contraddittori, specie in confronto tra gli accusati - una volta acquisiti gli altri elementi di prova indicati - per esattamente determinare le rispettive responsabilità. La libertà degli istanti sarebbe tale da pregiudicare tranquillante definizione del quadro probatorio, anche contro il loro stesso interesse di corretto affidante chiarimento delle rispettive situazioni.

6.

Il carcere preventivo sin qui sofferto dagli istanti e quello presumibile nella proiezione delle necessità istruttorie sono rispettosi del principio di proporzionalità (art. 176 cpv. 2 CPP), soprattutto avendo presente il complesso dei fatti, l’alto numero di persone per più versi coinvolte e il comportamento reticente di __________ (che non propizia di certo conclusioni rapide), senza dimenticare la gravità oggettiva e soggettiva degli addebiti (di truffa anche aggravata e di falsità in documenti) e così della verosimilmente severa misura della pena.

Se corrisponde a nota realtà l’importante “*onere di lavoro che pesa sulla magistratura*”, come accennato nell’istanza in discussione, è improprio ed errato farne causa del mantenimento e del prolungarsi della privazione della libertà: l’istruttoria - secondo quanto emerge dagli atti - se svolge in tempi coerenti (anche per rispetto al descritto comportamento di __________), come vogliono i precetti dettati dagli art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP.

7.

L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria é respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice Claudio Lepori