Prosecutor General v. Appeal Dismissal on Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal against an unspecified decision by the Public Prosecutor General dated May 8, 2000, concerning the seizure of a registered safe and the admissibility of recordings as evidence, because the appeal was procedurally deficient. The court reasoned that any appeal must be adequately motivated to allow opposing parties to respond and the judge to rule, but the submitted document lacked clarity regarding its objectives and failed to present a precise request supported by adequate reasons, rendering the grievance inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 280 ss. CPP, art. 1. del reclamo è irricevibile; Prosecutor General v. Appeal Dismissal on Procedural Grounds: The court reasoned that any appeal must be adequately motivated to allow opposing parties to respond and the judge to rule, but the submitted document lacked clarity regarding its objectives and failed to present a precise request supported by adequate reasons, rendering the grievance inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section preceding the dispositive, indicating the procedural framework applicable to the decision on the appeal.
The main ground for the decision is the inadmissibility of the appeal, stated in order 1.
This order sets out the right to appeal the decision to the Criminal Appeals Chamber.
Testo completo
N. 926.1995.7 L Lugano,
22 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo "*cautelativo*" presentato il 18 maggio 2000 da
__________
(patrocinata dall'avv. __________)
contro una non meglio descritta decisione 8 maggio 2000 del Procuratore pubblico generale, con riferimento all'incarto 99.1448 MR;
atteso che:
- ogni impugnativa deve essere convenientemente motivata, per consentire alle eventuali controparti di prendere adeguata posizione ed al giudice di convenientemente statuire (decisione 29 novembre 1999 in re A.B., inc. GIAR 248.94.2; sentenza 20 luglio 1994 in re E.B., CRP 250/94);
- ora, dallo scritto qui in discussione, non è dato di ben comprenderne le motivazioni e soprattutto le finalità, in proposito facendo difetto un preciso petitum sostenuto da adeguate corrispondenti ragioni;
- infatti dall'esame degli incarti presso il Ministero pubblico appare essere qui dedotta la decisione 8 maggio 2000 di sequestro di una cassetta registrata e l'apparente reclamo nella stessa frase contraddittoriamente conclude per "*l'inammissibilità del sequestro*" e per la legittimità dell'uso di registrazioni quali mezzi di prova, mentre quanto precede non ha diretto nesso con l'una o l'altra di queste conclusioni;
- simile gravame è conseguentemente irricevibile (senza necessità di chiamare le controparti a presentare superflue osservazioni), con carico delle spese giudiziarie alla reclamante soccombente, riservato il diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione;
visti gli art. 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per la reclamante;
- avv. __________, per sé e per il dott. __________ (con copia del reclamo);
- Procuratore pubblico generale, sede (con copia del reclamo e con gli inc.
NLP 1130 e 1175 di ritorno).
giudice __________