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INC.1995.115 • GIAR TI INC.1995.115 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numero d'incarto INC.1995.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court considered an appeal against a Public Prosecutor's decision to release a sequestered pistol to the bankruptcy administration, noting that the appeal was untimely because the original decision, dated October 1, 2001, was deemed served on October 2, 2001, establishing a ten-day appeal deadline ending October 12, 2001. Although a preliminary appeal was filed on October 3 without merit, and the subsequent motivated appeal was dated October 12, it was actually posted on October 15, resulting in the appellate judge declaring the appeal inadmissible due to tardiness, despite the claimant's stated absence abroad, and ordering the claimant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 281 cpv. 1 CPP, Art. 39 cpv. 1 TG, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: Although a preliminary appeal was filed on October 3 without merit, and the subsequent motivated appeal was dated October 12, it was actually posted on October 15, resulting in the appellate judge declaring the appeal inadmissible due to tardiness, despite the claimant's stated absence abroad, and ordering the claimant to bear the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo amministrazione del fallimento decisione pregiudiziale impugnabilità della decisione di rinvio domanda tardiva di ricusazione opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

The decision reserves the right to appeal to the Chamber of Criminal Appeals regarding the matter of seizure.

art. 39 cpv. 1 TG

The court orders that court costs are to be borne by the appellant.

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Testo completo

N. 1.1995.15 L Lugano,

25 ottobre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato 12/15 ottobre 2001 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 1. ottobre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ di consegna all'Amministrazione del fallimento __________ della pistola sequestrata al reclamante;

preso atto della comunicazione 24 ottobre 2001 del magistrato inquirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine;

costatato in effetti che:

- la decisione impugnata, datata 1. ottobre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al reclamante, per raccomandata da Bellinzona con il numero di impostazione __________;

- accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di __________, danno quell'invio siccome ritirato il 2 ottobre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);

- il 3 ottobre 2001 __________ ha qui inoltrato un "*ricorso a titolo cautelativo*", adducendo sua assenza all'estero sino al successivo 9 ottobre 2001, ma senza veruna motivazione sul merito del gravame: il giorno successivo questo giudice ha comunicato al reclamante l'impossibilità di

legge di prorogare il termine ricorsuale (art. 19 cpv. 1 e 281 cpv. 1 CPP), attirando l'attenzione sulla sua scadenza il 12 ottobre 2001, venerdì (nella prudenziale presunzione di ricevimento della decisione impugnata il 2 ottobre 2001, poi appunto così avveratasi);

- il reclamo motivato porta la data del 12 ottobre 2001, corrispondente al decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta tre giorni dopo e cioè il 15 ottobre 2001 (numero di impostazione __________), quindi tardivamente;

per cui in diritto:

- non può che conseguirne decisione di irricevibilità dell'impugnativa, ribadita l'assenza di motivazione dell'atto primitivo del 2 ottobre 2001 e la tardività di quello del 12 ottobre 2001, con carico di spese giudiziarie (art.

39 cpv. 1 TG), rimanendo riservato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, trattandosi di materia attinente a sequestro (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante;

- Procuratore pubblico avv. __________.

giudice __________