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INC.1993.3710 • GIAR TI INC.1993.3710 Generato dall'IA

Prosecutor General Ordered to Issue Indictment After Delay in Asset Fraud Case

Numero d'incarto INC.1993.3710
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party involved in a criminal proceeding concerning alleged document and asset offenses, including fraud where the accused had been previously released after arrest in 1993, filed a complaint alleging denial or delay of justice by the Public Prosecutor General after the formal instruction phase was closed in 1996 without a subsequent indictment decision, despite repeated requests and assurances that the indictment would be issued before the prosecutor's departure at the end of the year. The court sustained the complaint, reasoning that the extensive delay in issuing the indictment, even considering the prosecutor's workload and the promised timeline, constituted actionable delayed justice under the relevant penal procedure code, and consequently ordered that the indictment be issued without further delay, awarding the complainant legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 197 CPP, Art. 280 CPP, Art. 9 cpv. 6 CPP; Prosecutor General Ordered to Issue Indictment After Delay in Asset Fraud Case: The court sustained the complaint, reasoning that the extensive delay in issuing the indictment, even considering the prosecutor's workload and the promised timeline, constituted actionable delayed justice under the relevant penal procedure code, and consequently ordered that the indictment be issued without further delay, awarding the complainant legal costs.

Parole chiave

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accusa ritardo del ministero pubblico denuncia penale truffa tempestività dell'inoltro truffa aggravata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 280 CPP

Cited as the legal basis for granting the appeal regarding undue delay in judicial action (denied justice).

art. 9 cpv. 6 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision on awarding costs (ripetibili).

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Testo completo

N. 37.93.10 L Lugano,

17 ottobre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 ottobre 2002 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

per denegata rispettivamente ritardata giustizia del Procuratore pubblico generale nel procedimento pendente contro __________, per titolo di reati documentali e patrimoniali (inc. MP __________);

viste le osservazioni 16 ottobre 2002 del magistrato inquirente, che ammette la fondatezza del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che

- nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di truffa per mestiere e ripetuta falsità in documenti, segnatamente per avere ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad affidargli denaro per pretesi trasferimenti in Italia attraverso diverse ditte, con danno conclusivo di oltre 3,8 milioni di franchi, l'accusato essendo stato arrestato il 28 luglio 1992 e rimesso in libertà il 26 ottobre 1993;

- tra le vittime e parti civili figura __________, in quale - unitamente al fratello __________ - aveva rimesso all'accusato complessivamente fr. 64'000.- per loro trasferimento in Italia in vista del perfezionamento di pratiche immobiliari, fruenti dell'aiuto finanziario dello Stato: l'importo solo in parte ha avuto la concordata destinazione, con uno scoperto di poco più di fr. 30'000.-, oggetto di imputata malversazione;

- con decreto 27 agosto 1996, il Procuratore pubblico generale ha notificato alle parti la chiusura dell'istruzione formale a norma dell'art.

197 CPP: nonostante solleciti del qui reclamante, non ha fatto seguito nessuna decisione di competenza del magistrato requirente, questi da ultimo con lettera

8 luglio 2002 avendo assicurato emanazione dell'atto di accusa, prima di lasciare il Ministero pubblico (e cioè entro la fine del corrente anno, termine notorio della cessazione delle pubbliche funzioni per il Procuratore pubblico generale avv. __________);

- il reclamante, dopo aver riassunta la situazione processuale, evidenzia e lamenta "*un inaccettabile ritardo nel procedere, imputabile all'autorità inquirente*", non più giustificabile dal "*notorio carico di procedimenti del Ministero pubblico*", con necessità quindi di ordinare l'emanazione senza indugio dell'atto di accusa;

- le stringate osservazioni del magistrato inquirente danno atto della ritardata giustizia, ritenuto che "*il Ministero pubblico farà il possibile per emanare la decisione in tempi brevi*";

- si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160);

- ci si potrebbe chiedere se il silenzio di oltre tre mesi dopo l'indicazione di emanazione del sofferente atto di accusa entro la fine dell'anno, termine quindi non ancora esaurito, giustifichi il reclamo in discussione, ma la valutazione va fatta sul complessivo lasso dello stallo in cui è rimasto il procedimento, nonostante manifestato interesse del reclamante alla sua conclusione, per cui: si deve riconoscere una situazione di ritardata giustizia, quale omissione a norma dell'art. 280 CPP (sentenza 20 giugno 2001 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re P.M., che ha ritenuto eccessiva la durata di oltre otto anni di un procedimento, indipendentemente dalla complessità della fattispecie e dalla sua connessione con altre procedure);

- si prende in ogni modo atto dell'espresso impegno del Procuratore pubblico generale, a conferma di quanto prospettato nella sua comunicazione dell'8 luglio 2002 e come alle sue osservazioni in questa sede, con stringente appello ad emanare indilatamente il prospettato atto di accusa nei confronti di __________;

- il sostanziale buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro riconoscimento di ripetibili (art.

9 cpv. 6 CPP);

richiamato l'art. 280 CPP,

decide:

1. Il reclamo è accolto come ai considerandi.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 280.-- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

- Procuratore pubblico generale avv. __________, sede.

giudice __________