Traffic Violation Fine Commuted to Community Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with a traffic violation for parking a vehicle on a disabled parking spot on November 5, 2013, an offense for which the prosecuting authority proposed a fine of 60 Swiss Francs; the defendant requested acquittal or, alternatively, commutation of the fine to community service. The court found the defendant guilty of the violation and upheld the 60 Swiss Franc fine, but, applying the relevant criminal procedure code, substituted the fine with three hours of community service, also ordering the defendant to pay judicial fees and costs totaling 150 Swiss Francs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 107 cpv. 1 CP; Traffic Violation Fine Commuted to Community Service: The court found the defendant guilty of the violation and upheld the 60 Swiss Franc fine, but, applying the relevant criminal procedure code, substituted the fine with three hours of community service, also ordering the defendant to pay judicial fees and costs totaling 150 Swiss Francs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the substantive basis for finding the accused guilty of a traffic offense (parking violation).
This article is cited in the dispositive to determine the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
This article is applied in the dispositive to substitute the fine with community service work.
Testo completo
Incarto n. 91.2014.51 3320/907 · Bellinzona 29 aprile 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Ada Franciolli in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 3320/907 del
31 gennaio 2014;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere posteggiato, il 5 novembre 2013 a __________, il veicolo TI __________, su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili;
e propone la condanna alla multa di fr. 60.-;
rilevato che l’imputato chiede in via principale di essere prosciolto e in via subordinata, qualora dovesse essere condannato, che la multa sia trasformata in lavoro di pubblica utilità;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1 LCStr, 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione per avere posteggiato, il 5 novembre 2013 a Lugano, il veicolo TI 24491, su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 60.- (sessanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. la multa è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 3 (tre) ore di lavoro di pubblica utilità.
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 150.- totale