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91.2014.36 • PP TI 91.2014.36 Generato dall'IA

Contravention of Free Movement Ordinance Regarding Employment Notice Period

Numero d'incarto 91.2014.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was accused of violating the ordinance on the introduction of the free movement of persons by commencing employment without observing the mandatory eight-day notice period. Despite the defendant seeking acquittal or a reduced penalty, the court found the individual guilty of the contravention based on the relevant articles of the ordinance and the Distributional Law, convicting the defendant to a fine of 300 Swiss Francs plus judicial fees, overruling the initial proposed penalty.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, iniziare un’attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di disdetta diritto processuale restrizione della libera circolazione contravvenzione alla legge sugli stranieri contravvenzione per violazione edilizia violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 1bis OLCP

This provision defines the infraction for which the defendant was found guilty in order 1.

6 cpv. 3 LDist

This provision defines the infraction for which the defendant was found guilty in order 1.

art. 106 cpv. 2 CP

This provision is cited to set the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine (order 2.1.1).

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Testo completo

Incarto n. 91.2014.36 DAI 2013/308-07022014 · Bellinzona 5 giugno 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. DAI 2013/308-07022014 del 7 febbraio 2014;

preso atto che AINQ 1, ritiene l’imputato autore colpevole di contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere iniziato un’attività lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP, rispettivamente 6 cpv. 3 LDist;

e propone la condanna alla multa di fr. 1000.- e alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

rilevato che l’imputato chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della sanzione;

richiamati gli art. 9 cpv. 1bis, 32a OLCP; 6 cpv. 3 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per

avere iniziato un’attività lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP,

rispettivamente 6 cpv. 3 LDist.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 450.- totale