Traffic Violation Conviction and Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an entity held responsible for repeated traffic violations based on three separate incidents in March and April: parking on a no-stopping line, failing to display a required parking permit visibly, and driving in a bus-only lane. Despite the entity's administrator requesting acquittal, the court found the registered owner of the vehicles guilty of repeated traffic offenses, citing relevant traffic laws, and consequently convicted the entity to a fine and payment of substantial judicial fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cpv. 1 LCStr, art. 348 e segg. CPP, art. 422 e segg. CPP; Traffic Violation Conviction and Fine: Despite the entity's administrator requesting acquittal, the court found the registered owner of the vehicles guilty of repeated traffic offenses, citing relevant traffic laws, and consequently convicted the entity to a fine and payment of substantial judicial fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision underlies the finding of guilt for repeated traffic violations, which forms the main ground for the conviction in order 1.
Cited in the reasoning section regarding procedural law, this code section is implicitly applied as part of the general conviction procedure, although not explicitly detailed in the operative part regarding the conviction itself.
Cited in the reasoning section regarding procedural law, this code section is implicitly applied as part of the general conviction procedure, although not explicitly detailed in the operative part regarding the conviction itself.
Testo completo
Incarto n. 91.2014.178, 91.2014.179 91.2014.190 26154/990 27478/910 30176/990 · Bellinzona 14 ottobre 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visti i decreti d’accusa n. 26154/990 del 18 luglio 2014, n. 27478/910 del 25 luglio 2014 e n. 30176/990del 22 agosto 2014;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata colpevole di ripetuta infrazione alle norme della circolazione, per i seguenti fatti:
-per avere, il 10 marzo 2014 a __________, posteggiato il veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata;
-per avere, il 17 marzo 2014 a __________, posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza in modo ben visibile;
-per avere, il 29 aprile 2014 a __________, alla guida del veicolo TI __________ circolato su una corsia riservata ai bus;
e propone la condanna alle multe di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-; fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.- e fr. 60.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;
rilevato che l’amministratore unico dell’imputata chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 34 cpv. 1, 48 cpv. 7, 74 cpv. 4, 79 cpv. 6 OSStr; 6 LMD; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1, in qualità di detentrice dei veicoli targati TI __________, TI__________ e TI __________, è riconosciuta colpevole di ripetuta infrazione alle norme della circolazione per i seguenti motivi:
1.1. il 10 marzo 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato posteggiato su una linea vietante la fermata;
1.2. il 17 marzo 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato posteggiato omettendo di porre il tagliando dietro
il parabrezza in modo ben visibile;
1.3. il 29 aprile 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato condotto su una corsia riservata ai bus.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla multa di fr. 220.- (duecentoventi);
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione scritta e di fr. 410.- (quattrocentodieci) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 220.- multa
fr. 270.- tassa di giustizia
fr. 140.- spese giudiziarie
fr. 630.- totale