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91.2013.78 • PP TI 91.2013.78 Generato dall'IA

Environmental Law Violation and Sentencing for Non-Compliance with Remediation Order

Numero d'incarto 91.2013.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The accused was found guilty of violating environmental protection law for failing to comply with an order to remedy a combustion plant by a set deadline, subsequent to a previously failed deadline. The court convicted the accused based on the relevant articles of the Environmental Protection Law and procedural codes, sentencing them to a fine of 600 Swiss Francs with a substitute prison term of six days for non-payment, plus court fees, rejecting the defendant's request that the fine be scaled to actual culpability.

Regesto Legislator

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Art. 61 cpv. 1 LPAmb, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 61 cpv. 1 LPAmb, in relazione con gli art. 11, 16 e 18 LPAmb; Environmental Law Violation and Sentencing for Non-Compliance with Remediation Order: The court convicted the accused based on the relevant articles of the Environmental Protection Law and procedural codes, sentencing them to a fine of 600 Swiss Francs with a substitute prison term of six days for non-payment, plus court fees, rejecting the defendant's request that the fine be scaled to actual culpability.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda violazioni delle norme procedurali delitto contro l'ambiente conformità alle norme ambientali protezione dell'ambiente inquinamento idrico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive to establish the duration of the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine.

art. 61 cpv. 1 LPAmb, in relazione con gli art. 11, 16 e 18 LPAmb

The substantive basis used in order 1 to find the defendant guilty of the offense under the Environmental Protection Act.

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Testo completo

Incarto n. 91.2013.78 50/610 · Bellinzona 4 dicembre 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 50/610 del

22 febbraio 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente,

per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________, di sua proprietà, entro il termine del __________, impartito dal Municipio di __________ con diffida del __________, dopo che un precedente termine per il risanamento fissato con risoluzione __________ al __________ era scaduto infruttuoso;

e propone la condanna alla multa di fr. 2'486.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 150.-;

rilevato che l’imputata chiede la multa venga commisurata all’effettiva colpa;

richiamati gli art. 61 cpv. 1 LPAmb, in relazione con gli art. 11, 16 e 18 LPAmb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,

422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. è autrice colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________, di sua proprietà, entro il termine del __________, impartito dal Municipio di __________ con diffida del __________, dopo che un precedente termine per il risanamento fissato con risoluzione __________ al __________ era scaduto infruttuoso.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 600.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 800.- totale