Legislator Giurisprudenza & Legislazione
91.2013.281 • PP TI 91.2013.281 Generato dall'IA

Posted Workers Notification Violation Fine Reduction

Numero d'incarto 91.2013.281
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court convicted two individuals of contravening the law on posted workers in Switzerland for carrying out lucrative activities on August 1, 2013, without notifying their presence in the territory, as alleged in two separate accusation decrees proposing fines of CHF 2,500 each plus judicial fees. Despite the defendants requesting a reduction of the fines, the court found both guilty of the offense and consequently sentenced each to a reduced fine of CHF 700, with a substitute custodial sentence of seven days for non-payment, plus aggregate judicial costs of CHF 600 (CHF 450 with written reasoning and CHF 150 without).

Regesto Legislator

Ufficiale

Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera, esercitare un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della multa commisurazione della pena alleggerimento della pena diritto processuale multe per sottrazione d'imposta violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 12 LDist

Cited as the legal basis for finding the defendants guilty of violating the law on posted workers.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited for determining the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 91.2013.281 91.2013.282 DAI 2013/260-15112013 DAI 2013/259-15112013 · Bellinzona 7 maggio 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1 IM 2

visti i decreti d’accusa n. DAI 2013/260-15112013 e DAI 2013/259-15112013 del 15 novembre 2013;

preso atto che AINQ 1 ritiene

IM 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera

per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la

presenza sul territorio svizzero;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 12 LDist;

perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre 2013 n. DAI 2013/260-15112013 dell’AINQ 1 che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

IM 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera

per avere, il 1° agosto 2013 in __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza

sul territorio svizzero;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 12 LDist;

perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre 2013 n. DAI 2013/259-15112013 dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona,che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

rilevato che gli imputati chiedono la riduzione delle multe;

richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la

presenza sul territorio svizzero.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3. IM 2 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la

presenza sul territorio svizzero.

4. Di conseguenza IM 2 è condannato:

4.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);

4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

/I,

- per raccomandata

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 700.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 850.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

fr. 700.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 850.- totale