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91.2013.249 • PP TI 91.2013.249 Generato dall'IA

False Declaration on Posted Worker Notification Certificate

Numero d'incarto 91.2013.249
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of violating the law on posted workers in Switzerland by providing false information on a notification certificate, specifically by declaring independent lucrative activity on a construction site when documentation indicated they should be considered an employee of a specific company (a case of non-hiring). The court convicted the defendant based on this discrepancy, imposing a reduced fine of CHF 600 plus legal fees, which was less than the fine initially proposed by the indictment authority, after the defendant requested a sanction reduction.

Regesto Legislator

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Art. 12 LDist, Art. 106 cpv. 2 CP; False Declaration on Posted Worker Notification Certificate: The court convicted the defendant based on this discrepancy, imposing a reduced fine of CHF 600 plus legal fees, which was less than the fine initially proposed by the indictment authority, after the defendant requested a sanction reduction.

Parole chiave

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riduzione della multa dichiarazione mendace accusa violazione del segreto commerciale violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 LDist

This article defines the infraction for which the defendant was found guilty in order 1.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited to set the alternative custodial sentence for non-payment of the fine in order 2.1.1.

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Testo completo

Incarto n. 91.2013.249 BIL 2013.715 · Bellinzona 29 aprile 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. BIL 2013.715 dell’8 ottobre 2013;

preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera

per aver fornito informazioni false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di __________ un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ____________________ di __________ (mancata assunzione di impiego);

e propone la condanna alla multa di fr. 1'500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 150.-;

rilevato che l’imputato chiede la riduzione della sanzione;

richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per aver fornito informazioni false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di Tenero un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ditta __________ di __________ (mancata assunzione di impiego).

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

(I)

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 600.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 750.- totale