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91.2013.224 • PP TI 91.2013.224 Generato dall'IA

Violation of Freedom of Movement Reporting Requirements

Numero d'incarto 91.2013.224
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Two individuals were found guilty of contravening the Ordinance on the Introduction of Freedom of Movement of Persons because they engaged in profitable activity in the jurisdiction without notifying their presence, which constitutes a violation of the requirement to report one's presence when working. Despite the defense requesting acquittal or a suspended sentence, the court convicted both defendants for the offense and imposed a fine of 200 currency units each, plus judicial fees and costs, referencing relevant articles concerning freedom of movement and penalty provisions.

Regesto Legislator

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Art. 32a OLCP, Art. 9 cpv. 1bis OLCP, Art. 106 cpv. 2 CP; Violation of Freedom of Movement Reporting Requirements: Despite the defense requesting acquittal or a suspended sentence, the court convicted both defendants for the offense and imposed a fine of 200 currency units each, plus judicial fees and costs, referencing relevant articles concerning freedom of movement and penalty provisions.

Parole chiave

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libera circolazione delle persone infrazioni alla legge sugli stranieri sospensione condizionale della pena infrazione alle norme della circolazione spese di difesa pene e misure

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the final orders to set the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine for both defendants.

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Testo completo

Incarto n. 91.2013.224 91.2013.225 DAI 2013/134-06092013 DAI 2013/135-06092013 · Bellinzona 22 gennaio 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1 IM 2IM 2 entrambi difesi da: __________, visti i decreti d’accusa n. DAI 2013/134-06092013 e DAI 2013/135-06092013 del 6 settembre 2013;

preso atto che l’AINQ 1, __________ ritiene IM 1 autore colpevole di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere svolto un’attività lucrativa il __________ in via __________ a __________ senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;

e propone la condanna alla multa di fr. 600.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

e inoltre ritiene IM 2 autore colpevole di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere svolto un’attività lucrativa il __________ in via __________ a __________ senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;

e propone la condanna alla multa di fr. 600.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento per entrambi e in via subordinata la condanna mandando esenti da pena gli imputati;

richiamati gli art. 32a OLCP in relazione con gli art. 9 cpv. 1bis OLCP, 6 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere svolto un’attività lucrativa il __________ in via __________ a __________ senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.

2. Di conseguenza è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3. IM 2 è autore colpevole di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere svolto un’attività lucrativa il __________ in via __________ a __________ senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.

4. Di conseguenza IM 2 è condannato:

4.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 IM 2

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale