Guesthouse Manager Notification Violation Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an individual, acting as the manager of a guesthouse, who was accused of violating the obligation to notify lodged guests electronically for a specific period as required by relevant regulations. Despite the initial proposal for a fine of 700 Swiss Francs plus associated fees, and the defendant requesting a reduction, the court ultimately found the manager guilty of the notification violation and convicted them to a fine of 500 Swiss Francs, with a substitute custodial sentence of five days set for non-payment, in addition to ordering payment of judicial taxes and expenses totaling 500 Swiss Francs (with different amounts depending on whether the reasoning was written).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 Lear, Art. 26 Lear, Art. 106 cpv. 2 CP; Guesthouse Manager Notification Violation Fine: Despite the initial proposal for a fine of 700 Swiss Francs plus associated fees, and the defendant requesting a reduction, the court ultimately found the manager guilty of the notification violation and convicted them to a fine of 500 Swiss Francs, with a substitute custodial sentence of five days set for non-payment, in addition to ordering payment of judicial taxes and expenses totaling 500 Swiss Francs (with different amounts depending on whether the reasoning was written).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the guilt for the violation of the notification obligation, as cited in order 1.
This provision governs the setting of the alternative custodial sentence in case of non-payment of the fine, cited in order 2.1.1.
Testo completo
Incarto n. 91.2013.212 5/108 · Bellinzona 13 dicembre 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 5/108 del
19 aprile 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
violazione dell’obbligo di notifica
per avere, in qualità di gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________;
e propone la condanna alla multa di fr. 700.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 30.-;
rilevato che l’imputato chiede la riduzione della multa;
richiamati l’art. 44 Lear in relazione con gli art. 26 Lear, 1, 1a e 5 del Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. è autore colpevole di violazione dell’obbligo di notifica per avere, in qualità di gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale