State v. Parking Violator
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with the illegal use of a private parking area on November 2, 2011, despite the area being duly marked with a sign authorized by the Justice of the Peace, a violation for which the prosecution sought a fine and costs, while the defendant requested acquittal. The court ultimately found the defendant guilty of the offense of illicit use of a fund for parking purposes, confirming the charge, and consequently sentenced the defendant to a fine of 50 currency units, which is substituteable with one day of custody in case of non-payment, along with judicial taxes and costs totaling 290 currency units.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP; State v. Parking Violator: The court ultimately found the defendant guilty of the offense of illicit use of a fund for parking purposes, confirming the charge, and consequently sentenced the defendant to a fine of 50 currency units, which is substituteable with one day of custody in case of non-payment, along with judicial taxes and costs totaling 290 currency units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for setting the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Testo completo
Incarto n. 91.2012.30 1304/806 · Bellinzona 26 settembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1304/806 del
13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
uso illecito di uno fondo a scopo di posteggio
per avere illecitamente fatto uso, il 2 novembre 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente Giudice di pace;
e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;
rilevato che il l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 375 bis CPC-TI; 258 CPC-CH; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere illecitamente fatto uso, il
2 novembre 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente Giudice di pace.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 50.- (cinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.- (cinquecentoquaranta) con motivazione scritta e di fr. 240.- (duecentoquaranta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 50.- multa
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese giudiziarie
fr. 290.- totale