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90.2024.1 • TCA TI 90.2024.1 Generato dall'IA

Property Owner Appeal of Land Use Plan Adjustment Barred by Procedural Omission

Numero d'incarto 90.2024.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed the cantonal executive's resolution approving the municipal land use plan adjustments, specifically challenging the reclassification of a cantonal road section from a "collection road" to a "link road," alleging failure to receive proper notice and negative impacts on residential quality. The Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had not previously challenged the municipal council's decision before the cantonal executive, which is a prerequisite for private citizens appealing the final approval resolution unless the executive made modifications, which it did not in this case.

Regesto Legislator

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Art. 27 cpv. 2 LST, Art. 30 cpv. 1 LST, Art. 72 LPAmm, Art. 30 cpv. 2 LST, Art. 6 cpv. 1 LPAmm, Art. 68 cpv. 1 LPAmm; Property Owner Appeal of Land Use Plan Adjustment Barred by Procedural Omission: The Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had not previously challenged the municipal council's decision before the cantonal executive, which is a prerequisite for private citizens appealing the final approval resolution unless the executive made modifications, which it did not in this case.

Parole chiave

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terreno comunale proprietà privata revisione del piano regolatore riclassificazione di terreni destinazione ad uso abitativo non attribuzione a una zona Legittimazione a ricorrere al TRAM contro l'approvazione di un PR

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 30 cpv. 2 LST

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked active legitimacy under this provision.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

The court order imposed the costs of justice on the appellant based on this procedural rule.

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Testo completo

Incarto n. 90.2024.1 · Lugano 19 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo Matea Pessina

assistita dalla cancelliera: · Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2024 di

RI 1 contro

la risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5392) con cui il Consiglio di Stato ha approvato l'adeguamento alla legge sullo sviluppo territoriale (LST) dei piani regolatori del Comune di Castel San Pietro, comprensivo di alcune varianti puntuali e di una domanda di dissodamento volta a permettere la codifica di una piazza di giro in via __________;

ritenuto, in fatto

che __________ è proprietario del mapp. __________ di Castel San Pietro, situato nell'omonima sezione, mentre il padre, RI 1, è proprietario del mapp. __________, pure situato nell'omonima sezione in zona intensiva per l'abitazione (AbI 2);

che il mapp. __________, posto in zona di conservazione del nucleo (NV1-Castello-Fontana), è costeggiato a nord dalla strada cantonale, indicata nel piano del traffico quale *strada di raccolta*;

che durante la seduta del 14 dicembre 2020 il Consiglio comunale di Castel San Pietro ha adottato l'adeguamento alla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) dei piani regolatori delle sezioni di Castel San Pietro, Campora, Monte e Casima, comprensivo di alcune varianti puntuali e di una domanda di dissodamento;

che gli atti informanti l'adeguamento, e segnatamente il piano dell'urbanizzazione, prevedono l'integrale attribuzione della citata strada cantonale alla categoria *strada di collegamento*, conformemente a quanto indicato nella scheda R/M5, allegato VI, del piano direttore cantonale;

che nell'ambito della pubblicazione dell'adeguamento, avvenuta dal 15 marzo al 29 aprile 2021 (cfr. FU 38/2021, 13), né __________ né RI 1 si sono opposti alla suddetta modifica;

che con risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5392) il Consiglio di Stato ha approvato l'adeguamento;

che avverso tale risoluzione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, in qualità di *proprietario assieme a mio figlio __________* del mapp. __________, postulando che *nella gerarchia stradale di Castel San Pietro la tratta Strada cantonale S160*(ossia il tratto centrale della strada cantonale che attraversa l'abitato di Castel San Pietro, n.d.R.) *rimanga una strada di raccolta*; asserendo di non aver potuto reagire tempestivamente in sede di pubblicazione a causa del mancato invio dell'avviso personale ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LST, egli sottolinea le ripercussioni negative sul nucleo del traffico di transito, lamentando la mancata valutazione della possibilità di circonvallarlo; la variante si rivelerebbe pertanto contraria alla pianificazione di ordine superiore e al principio pianificatorio di promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;

che il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta;

considerato, in

diritto

che nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione dell'8 novembre 2023 del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 LST;

che, non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame, tempestivo (art.

30 cpv. 1 LST), può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);

che quanto alla legittimazione del ricorrente va considerato quanto segue;

che, a norma dell'art. 30 cpv. 2 LST, contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);

che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;

che nel caso concreto entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 cpv. 2 LST;

che RI 1 non è insorto davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale; egli non può dunque far capo alla lett. b del citato disposto;

che inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare - senza modifiche - le scelte operate dal Legislativo di Castel San Pietro in merito all'attribuzione della strada cantonale che attraversa la zona NV1 alla categoria *strada di collegamento* (cfr. risoluzione impugnata, pag. 24-25);

che, pertanto, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 cpv. 2 LST può qui trovare applicazione;

che di conseguenza RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione che conferma l'impostazione sancita dal Legislativo comunale;

che non può portare a diversa conclusione il dolersi del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta *ex* art. 27 cpv.

2 LST circa la modifica di categoria della strada;

che tale disposto non è infatti in alcun modo atto a fondare la legittimazione attiva davanti al Tribunale ma concerne semmai una questione di merito;

che tuttavia non ci si può esimere dal rilevare che RI 1, la cui proprietà (mapp. __________) è situata fuori dal nucleo e confina con una strada di servizio, non potrebbe in ogni caso prevalersi del citato disposto, riservato unicamente *ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti*;

che d'altro canto il ricorrente, che, contrariamente alle risultanze catastali, dichiara di essere proprietario *assieme a mio figlio __________* del mapp. __________, non pretende di insorgere (anche) a nome di quest'ultimo;

che il ricorso inoltrato presso questo Tribunale si rivela pertanto irricevibile;

che alla luce di quanto appena considerato non occorre esaminare se l'impugnativa formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale non possa - rispettivamente debba - essere interpretata e trattata, in realtà, in primo luogo quale ricorso al Consiglio di Stato contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale, che il Governo si è semplicemente limitato ad avallare, trasmettendo il ricorso a quest'ultimo per competenza (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm);

che, infatti, se da un lato il ricorrente dichiara espressamente a pag. 1 di insorgere contro l'*avviso di approvazione - revisione del Piano Regolatore (RG n. 5392)*, dall'altro, non potendo prevalersi, come visto, dell'art. 27 cpv. 2 LST, non troverebbero in ogni caso applicazione le regole relative alla notifica difettosa delle decisioni (cfr. art. 68 cpv. 1 LPAmm);

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo · La cancelliera