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90.2023.11 • TCA TI 90.2023.11 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Following Presumed Notification of Planning Amendments

Numero d'incarto 90.2023.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a State Council resolution approving regional planning amendments, claiming the appeal deadline had not yet begun as they only discovered the decision upon returning from abroad, arguing it was sent by simple mail rather than registered post. The court dismissed the appeal as time-barred, reasoning that official records showed the decision was sent via registered mail on December 28, 2022, triggering the notification fiction where acceptance is presumed seven days later (December 30th), thus starting the 30-day appeal period which expired on February 6, 2023, making the February 8th filing late, and also finding a secondary request for reinstatement of time limits to be procedurally late as it was filed more than ten days after the alleged end of the excusable impediment.

Regesto Legislator

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Art. 30 cpv. 2 lett. b LST, Art. 30 cpv. 1 LST, Art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm, Art. 15 LPAmm, Art. 15 cpv. 2 LPAmm, Art. 47 cpv. 1 LPAmm; Appeal Dismissed for Untimely Filing Following Presumed Notification of Planning Amendments: The court dismissed the appeal as time-barred, reasoning that official records showed the decision was sent via registered mail on December 28, 2022, triggering the notification fiction where acceptance is presumed seven days later (December 30th), thus starting the 30-day appeal period which expired on February 6, 2023, making the February 8th filing late, and also finding a secondary request for reinstatement of time limits to be procedurally late as it was filed more than ten days after the alleged end of the excusable impediment.

Parole chiave

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atto tardivo notificazione della decisione insinuazione del credito approvazione dei piani revisione del piano regolatore procedura pendente Tempestività del ricorso e istanza di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 47 cpv. 1 LPAmm

This article was cited in the reasoning to impose the court fee on the appellant, which is reflected in the final order regarding costs.

art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

This article was cited in order 4 to specify the legal basis and deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 90.2023.11 · Lugano 14 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matea Pessina

assistito dalla vicecancelliera: · Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2023 di

RI 1 contro

la risoluzione del 21 dicembre 2022 (n. 6593), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del Comune di Muzzano;

ritenuto, in fatto

che il 28 gennaio 2020 il Consiglio comunale di Muzzano ha adottato alcune varianti del piano regolatore;

che contro tali varianti RI 1, comproprietario in ragione di ½ del mapp. 299 di Muzzano, è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, contestandone i contenuti sotto svariati profili;

che con risoluzione del 21 dicembre 2022 (n. 6593) il Governo ha approvato dette varianti, respingendo al contempo, nella misura della sua ricevibilità, il gravame di RI 1;

che con ricorso dell'8 febbraio 2023, impostato in medesima data, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando, tra le altre cose, che il suo ricorso sia dichiarato tempestivo e ricevibile, o subordinatamente che gli *sia assegnato un nuovo termine per ricorrere*;

che a proposito della tempestività del gravame, l'insorgente sostiene di non sapere quando la risoluzione governativa impugnata gli sia stata intimata; essendo stato assente all'estero dal 18 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, egli avrebbe preso conoscenza della medesima soltanto l'11 gennaio 2023, quando l'avrebbe ritirata presso la persona incaricata di vuotare la sua cassetta delle lettere durante la sua assenza; aggiunge, inoltre, che il Governo gliel'avrebbe intimata per posta semplice (posta A) e non per raccomandata come indicato a pag. 93 della decisione;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che giusta l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che la competenza di questo Tribunale è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100);

che pure la legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 30 cpv. 2 lett. b LST);

che la verifica della tempestività del gravame richiede, per contro, un esame più approfondito;

che contro le decisioni con cui il Consiglio di Stato decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure ne nega l'approvazione, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 30 cpv. 1 LST);

che, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario;

che, se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta *Zustellfiktion*), ciò che sostanzialmente si verifica quando è pendente un procedimento (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 14);

che la regola secondo cui il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della Posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; cfr. condizioni generali della Posta *Ordine di trattenere la corrispondenza presso l'ufficio postale*, edizione giugno 2015, art. 7), ora codificato all'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm;

che il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b);

che la notificazione si dà per avvenuta il settimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un giorno festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b; RDAT II-2001 n. 12; STF 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004 consid. 2 segg.);

che, in concreto, gli accertamenti postali esperiti d'ufficio attestano che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la risoluzione governativa del 21 dicembre 2022, munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, gli è stata intimata per

raccomandata il 28 dicembre 2022 ed è giunta al suo recapito il giorno seguente; non essendo stato possibile recapitarla all'interessato,

la Posta ha emesso un invito di ritiro e il 30 dicembre 2022 ha depositato la missiva presso l'ufficio postale a disposizione per il ritiro per poi retrocederla al mittente il 10 gennaio 2023 (v. copia busta di intimazione per raccomandata della decisione impugnata, informazione servizio "track and trace" della Posta sull'invio, distinta raccomandate del servizio di segreteria del Consiglio di Stato);

che i 30 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il

6 gennaio 2023, corrispondente a quello successivo al settimo di giacenza presso l'ufficio postale, e sono scaduti il 6 febbraio 2023, considerando che il 4 febbraio 2023 era un sabato;

che il ricorso, presentato l'8 febbraio 2023, è pertanto irrimediabilmente tardivo;

che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato gli abbia nuovamente inviato la suddetta decisione per posta semplice e che egli ne abbia asseritamente preso conoscenza soltanto l'11 febbraio 2023; né la Costituzione federale né il diritto cantonale impongono infatti all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (STF 2A.558/2000 del 29 gennaio 2001 consid. 3 pubbl. in: RDAT II-2001 n. 12);

che del resto, la tesi del ricorrente secondo cui la risoluzione governativa n. 6593 gli sarebbe stata spedita soltanto per posta semplice e non per raccomandata non trova riscontro negli atti: infatti, la busta d'intimazione affrancata in posta A di cui egli allega una fotografia al ricorso per avvalorare la sua tesi è senza dubbio quella utilizzata dal Consiglio di Stato per intimargli una seconda volta la decisione ritornata dalla Posta in seguito alla prima notifica infruttuosa per raccomandata. Lo dimostra l'indicazione "II° int. 6593" apposta a margine dell'indirizzo del destinatario;

che, d'altro canto, il ricorrente neppure sostiene che fra la corrispondenza rimessagli non fosse presente l'avviso di ritiro della raccomandata o che esso non sia stato depositato nella sua cassetta delle lettere a causa di un comportamento scorretto degli impiegati postali, circostanza, questa, che spetterebbe a lui provare (cfr. STA 52.2020.554 del 26 novembre 2020 con riferimenti);

che dal momento che l'insorgente domanda che gli sia assegnato un nuovo termine per ricorrere dinanzi a questo Tribunale, egli formula un'istanza di restituzione in intero ai sensi dell'art. 15 LPAmm;

che l'art. 15 LPAmm sancisce che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda, soggiunge la norma (cpv. 2), dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che in concreto il ricorrente adduce di essere stato assente all'estero dal 18 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023 e di aver preso conoscenza del contenuto della decisione governativa soltanto il giorno successivo, ossia l'11 gennaio 2023;

che in siffatte circostanze il preteso impedimento ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LPAmm era in ogni caso cessato (già) in tale data;

che l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini introdotta (solo) l'8 febbraio 2023, ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dalla citata norma, si palesa pertanto anch'essa irrimediabilmente tardiva;

che alla luce di tutto quanto precede, sia il ricorso sia l'annessa istanza di restituzione contro il lasso del termine vanno dichiarate irricevibili;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. L'istanza di restituzione del termine è irricevibile.

3. La tassa di giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico del ricorrente.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · La vicecancelliera