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90.2022.43 • TCA TI 90.2022.43 Generato dall'IA

Reinstatement Denial for Missed Procedural Payment Deadline

Numero d'incarto 90.2022.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought reinstatement of the deadline to pay a procedural advance payment that resulted in the dismissal of their initial appeal against a cantonal legislative decree approving a composting plant utilization plan. The court held that the request for reinstatement was inadmissible because the party only ordered the payment on December 2nd, demonstrating knowledge of the requirement, yet filed the reinstatement motion on December 23rd, well beyond the ten-day statutory limit following the cessation of the alleged impediment (hospitalization). Furthermore, the court reasoned that hospitalization generally does not constitute an excusable fault unless it renders the party completely incapable of action or giving instructions, which the party failed to prove, thus rejecting both the reinstatement and the accompanying revision request as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpv. 2 LPAmm, Art. 15 cpv. 3 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 15 LPAmm, Art. 57 LPAmm, Art. 57 lett. b LPAmm; Reinstatement Denial for Missed Procedural Payment Deadline: The court held that the request for reinstatement was inadmissible because the party only ordered the payment on December 2nd, demonstrating knowledge of the requirement, yet filed the reinstatement motion on December 23rd, well beyond the ten-day statutory limit following the cessation of the alleged impediment (hospitalization). Furthermore, the court reasoned that hospitalization generally does not constitute an excusable fault unless it renders the party completely incapable of action or giving instructions, which the party failed to prove, thus rejecting both the reinstatement and the accompanying revision request as unfounded.

Parole chiave

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termine processuale perentorio precetto esecutivo opposizione tardiva domanda tardiva di ricusazione limiti legali proroga tardiva del termine Istanza di restituzione in intero

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15 cpv. 2 LPAmm

This provision governs the conditions for requesting restitution of a missed deadline, and the request was deemed inadmissible under it.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

This provision was cited in the dispositive to impose court costs on the applicant.

art. 57 LPAmm

The application for revision was rejected because the applicant did not meet the requirements under this article.

art. 82 segg. LTF

Cited as the legal basis for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 90.2022.43 · Lugano 13 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera: · Laura Bruseghini

statuendo sull'istanza di restituzione in intero e di revisione del 23 dicembre 2022 di

RI 1 patrocinata da: PR 1 contro

il lasso del termine per il versamento dell'anticipo di fr. 1'800.- a copertura delle presunte spese processuali in relazione al ricorso del 26 ottobre 2022 presentato dall'istante avverso il decreto legislativo del 23 giugno 2022 del Gran Consiglio;

ritenuto, in fatto

che con ricorso del 26 ottobre 2022 RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, impugnando il decreto legislativo del 23 giugno 2022 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dell'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese (PUC-ICL);

che in applicazione dell'art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), con decisione del 31 ottobre 2022 il giudice delegato all'istruzione della causa ha fissato alla ricorrente un termine scadente il 18 novembre 2022 per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali;

che l'ordine, consegnato il 31 ottobre stesso alla posta e giunto per invio raccomandato al patrocinatore dell'insorgente il 2 novembre 2022, era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine assegnato;

che, verificato che la ricorrente non aveva pagato l'anticipo richiesto nel termine impartito, con

sentenza del 29 novembre 2022 il giudice delegato ha dichiarato irricevibile il ricorso;

che con istanza del

23 dicembre 2022, denominata "Domanda di restituzione dei termini e di revisione di decisione", RI 1 domanda al Tribunale di annullare la

sentenza del 29 novembre 2022 di modo che possa *partecipare alla relativa procedura ricorsuale*;

che l'istante, confermando di aver effettuato il versamento dell'anticipo solo il 5 dicembre 2022 e producendo il relativo avviso di addebito bancario, adduce che il ritardo nel pagamento sarebbe da ricondurre al fatto che si trovava in ospedale il giorno in cui il suo patrocinatore le ha inoltrato la richiesta del Tribunale e che suo marito, che aveva ritirato la missiva, non l'aveva aperta; essa avrebbe quindi appreso del suo contenuto soltanto al rientro al domicilio;

che l'istanza non è stata intimata per la risposta;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 2 LPAmm;

che l'istanza, la quale dev'essere decisa senza contraddittorio (art. 15 cpv. 3 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm);

che l'art. 15 LPAmm sancisce che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda, soggiunge la norma (cpv. 2), dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2);

che la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. STF 2F_17/2014 del

19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia Egli in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 4 ad art. 24);

che, per poter essere ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (René Wiederkehr/Christian Meyer/Anna Böhme, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und weiteren Erlassen - VwVG Kommentar, Zurigo 2022, n. 13 ad art. 24; Stefan

Vogel in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar,

II ed., Zurigo/San Gallo 2019, n. 9 ad art. 24; Egli, op. cit., n. 12 ad art. 24);

che in concreto l'istante adduce che il ritardo nel pagamento sarebbe da ricondurre al fatto che si trovava in ospedale il giorno in cui il suo patrocinatore le ha inoltrato la richiesta del Tribunale e che suo marito, che aveva ritirato la missiva, non l'aveva aperta; essa avrebbe quindi appreso del suo contenuto soltanto al rientro al domicilio;

che, tuttavia, dall'avviso di addebito del 5 dicembre 2022 prodotto con l'istanza, emerge che RI

1 ha dato ordine alla banca di procedere al versamento dell'anticipo il 2 dicembre 2022;

che a quella data l'istante aveva dunque senz'altro preso conoscenza del contenuto della missiva trasmessale dal suo patrocinatore;

che, di conseguenza, il preteso impedimento ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LPAmm era in ogni caso cessato (già) il 2 dicembre 2022;

che l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini introdotta (solo) il 23 dicembre 2022, ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dalla citata norma, si palesa pertanto irrimediabilmente tardiva e va dichiarata irricevibile;

che, a prescindere da ciò, l'istanza andrebbe in ogni caso respinta;

che la malattia può essere un motivo d'impedimento, ma a condizione che il quadro clinico sia tale da impedire all'istante di agire oppure di dare disposizioni per agire, come in casi di incoscienza o immobilizzazione continuate; la degenza costituisce un fatto grave legittimante la concessione di una restituzione in intero solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare il conferimento di un mandato (DTF 112 V 255/256 consid. 2; RDAT 1981 n. 29; Bruno Cocchi/Francesco Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 13 ad art. 137);

che, in concreto, a prescindere dai motivi che hanno condotto alla degenza della richiedente, essa non adduce, tanto meno prova, di essersi trovata nell'impossibilità di rispettare il termine di pagamento impartitole o di dare perlomeno al marito o al legale che la rappresenta le istruzioni necessarie affinché ciò potesse essere il caso, anche solo attraverso una richiesta di proroga;

che l'impedimento, genericamente invocato, non è dunque atto a giustificare una restituzione in intero del termine;

che nemmeno il rimedio della revisione, indicato in oggetto all'istanza del 23 dicembre 2022, può venire in soccorso alla causa della richiedente;

che, infatti, l'istante non fa valere nessun valido motivo di revisione ai sensi dell'art. 57 LPAmm;

che, in particolare, non entrerebbe in linea di conto l'art. 57 lett. b LPAmm, in quanto la richiedente non mette in discussione il mancato rispetto del termine per versare l'anticipo, bensì si limita a spiegare le ragioni che hanno condotto alla sua disattenzione;

che, in considerazione di tutto quanto precede, le richieste di RI 1 non meritano accoglimento;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. L'istanza di restituzione del termine è irricevibile.

2. In quanto ricevibile, l'istanza di revisione è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'istante.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2015; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera