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90.2014.5 • TCA TI 90.2014.5 Generato dall'IA

Municipal Executive Body Appeal on Zoning Revision Admissibility and Standing

Numero d'incarto 90.2014.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipal executive body appealed a State Council resolution that approved a zoning revision, including the final clearing of forest land for a public facility and the imposition of a mandatory compensation fee per square meter of cleared forest, while waiving a separate capital gain contribution despite recognizing public interest. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, primarily finding it was filed past the thirty-day deadline following the official notification of the resolution to the municipality, emphasizing that personal notification trumps later public notification for timing an appeal, and further concluding that the municipal executive body lacked active standing to appeal in its own name, as only the municipality as a public law corporation possesses legal capacity to sue.

Regesto Legislator

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Art. 7 cpv. 3 LFo, Art. 9 LFo, Art. 3 legge, Art. 48 LPamm, Art. 30 cpv. 1 Lst, Art. 13 lett. a LPamm; Municipal Executive Body Appeal on Zoning Revision Admissibility and Standing: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, primarily finding it was filed past the thirty-day deadline following the official notification of the resolution to the municipality, emphasizing that personal notification trumps later public notification for timing an appeal, and further concluding that the municipal executive body lacked active standing to appeal in its own name, as only the municipality as a public law corporation possesses legal capacity to sue.

Parole chiave

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legittimazione del comune legittimazione a ricorrere esecutivo diritto fondiario pubblici ufficiali approvazione del regolamento

Disposizioni normative citate

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Art. 7 cpv. 3 LFo
30'240.-, in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LFo; il Consiglio di Stato inoltre, ritenuto l'interesse pubblico dell'opera e fondandosi sull'art.
Art. 9 LFo
3 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), ha invece rinunciato a prelevare il contributo di compensazione (plus-valore) previsto dall'art. 9 LFo (pag.
Art. 3 legge
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv.
Art. 48 LPamm
The appeal was rejected briefly as inadmissible, which is a power granted by this provision.
Art. 30 cpv. 1 Lst
This article was cited in the reasoning concerning the deadline for appeal, which was found to have expired.
Art. 13 lett. a LPamm
1 Lst), in concreto, come visto, avvenuta il 17 dicembre 2013; tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 13 lett. a LPamm), il termine per impugnare la decisione è pertanto scaduto inutilizzato il 31 gennaio 2014;
Art. 26 cpv. 1 LPamm
- salvo circostanze particolari, che qui non si verificano - riservato solamente a coloro che prendono conoscenza della risoluzione attraverso la pubblicazione medesima; chi, come il ricorrente, ha ricevuto personalmente la decisione, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv.
Art. 9 cpv. 1 legge
3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

Giurisprudenza citata

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1P.77/1999
STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 LPamm

The appeal was rejected briefly as inadmissible, which is a power granted by this provision.

art. 30 cpv. 1 Lst

This article was cited in the reasoning concerning the deadline for appeal, which was found to have expired.

art. 28 LPamm

The court decided not to levy a judicial fee due to the outcome of the case, as per this article.

art. 31 LPamm

The court decided not to award costs (restitutions) due to the outcome of the case, as per this article.

art. 82 segg. LTF

This provision governs the right to appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 90.2014.5 · Lugano 11 febbraio 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2014 del

RI 1 contro

la risoluzione 11 dicembre 2013 (n. 6539) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di RI 1;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione 11 dicembre 2013 (n. 6539) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di RI 1; in quel frangente, esso ha in particolare condiviso l'istituzione di una zona per attrezzature pubbliche destinata alla raccolta di scarti vegetali, con la relativa strada di servizio comunale, in località __________ nonché il necessario dissodamento definitivo di 1'512 mq di bosco, in applicazione dell'art. 12 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0);

che, contestualmente, il Governo ha disposto una tassa di compensazione di fr. 20.- per mq di superficie boschiva dissodata definitivamente, complessivamente dunque fr. 30'240.-, in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LFo; il Consiglio di Stato inoltre, ritenuto l'interesse pubblico dell'opera e fondandosi sull'art. 15 cpv. 3 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), ha invece rinunciato a prelevare il contributo di compensazione (plus-valore) previsto dall'art. 9 LFo (pag. 40 e seg. e punto 5 del dispositivo, pag. 71 della risoluzione);

che la risoluzione di approvazione è stata spedita al municipio di RI 1 il 16 dicembre 2013 tramite invio raccomandato, ritirato il giorno successivo (cfr. timbro "ricevuta" sulla busta di intimazione, risultanze dell'accertamento del tracciamento dell'invio raccomandato esperito dal Tribunale, nonché quanto dichiarato dal municipio stesso);

che, con avviso 16 gennaio 2014, il municipio di RI 1 ha disposto la pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 22 gennaio al 21 febbraio 2014 del punto 2 del dispositivo della risoluzione di approvazione, relativo alle decisioni e delle modifiche d'ufficio decretate dal Consiglio di Stato;

che, con impugnativa 7 febbraio 2014, consegnata alla posta il giorno stesso, il municipio di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la citata risoluzione d'approvazione, postulando l'annullamento del punto 5.4 del suo dispositivo; l'esecutivo comunale reputa infatti che il prelievo della tassa di compensazione sia il frutto di una svista, ritenuto come il Governo abbia riconosciuto l'interesse pubblico dell'opera;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del

10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art.

3 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che l'art. 48 LPamm dispone inoltre che l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorso inammissibili o manifestamente infondati;

che innanzitutto il ricorso è tardivo; infatti, il termine di trenta giorni per contestare la decisione decorre dalla sua notificazione (art. 30 cpv. 1 Lst), in concreto, come visto, avvenuta il 17 dicembre 2013; tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 13 lett. a LPamm), il termine per impugnare la decisione è pertanto scaduto inutilizzato il 31 gennaio 2014;

che, per consolidata giurisprudenza, chi beneficia della notificazione personale non può appellarsi al termine di pubblicazione della decisione per inoltrare ricorso, essendo lo stesso in linea di principio

- salvo circostanze particolari, che qui non si verificano - riservato solamente a coloro che prendono conoscenza della risoluzione attraverso la pubblicazione medesima; chi, come il ricorrente, ha ricevuto personalmente la decisione, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 LPamm), non può invece appellarsi a tale termine (RtiD I-2010 consid. 2.2; STA 90.2006.46 del 19 aprile 2007 consid. 1.3.);

che - tacendo del fatto che la pubblicazione operata dal municipio non concerne il punto qui in contestazione - coerentemente con questo principio, la decisione impugnata ricorda espressamente il termine di ricorso di 30 giorni dalla notificazione (cfr. dispositivo n. 7.2.);

che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile per carenza di legittimazione attiva, poiché per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

che legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52.2010.417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del

28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);

che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);

che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerato come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico, ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate

in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di

prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, nella fattispecie, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio, dev'essere quindi respinto *in limine*, siccome irricevibile anche per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, stante tutto quanto precede, il ricorso è irricevibile e non può essere esaminato nel merito;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si preleva la tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario