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90.2013.16 • TCA TI 90.2013.16 Generato dall'IA

Municipality Cultural Heritage Zone Challenge Standing Dismissal

Numero d'incarto 90.2013.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A legal entity and an individual challenged the establishment of a planning zone by a municipality to protect cultural heritage sites pending a regulatory plan revision. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants lacked the requisite standing, ruling that challenging a planning zone requires demonstrating a specific, worthy interest beyond that of the general public, and neither the entity's broad statutory mission nor the individual's mere status as a resident was sufficient to establish the necessary personal, immediate, and current interest for an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 64 cpv. 1 legge, Art. 64 cpv. 2 lett. a Lst, Art. 2 LPN, Art. 28 cpv. 2 lett. a Lst, Art. 11 cpv. 2 legge, Art. 7 LOC; Municipality Cultural Heritage Zone Challenge Standing Dismissal: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants lacked the requisite standing, ruling that challenging a planning zone requires demonstrating a specific, worthy interest beyond that of the general public, and neither the entity's broad statutory mission nor the individual's mere status as a resident was sufficient to establish the necessary personal, immediate, and current interest for an appeal.

Parole chiave

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legittimazione del comune legittimazione a ricorrere zona protetta licenziamento amministrativo legittimazione a contestare licenza base legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)

Cited as the procedural basis allowing the Administrative Tribunal to reject the appeal as inadmissible using a brief justification.

art. 28 LPamm

Cited for imposing court costs on the losing appellants.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

Cited to indicate the procedural rule for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 90.2013.16 · Lugano 16 settembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente

segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di

RI 1 __________, , contro

la zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

ritenuto, in fatto

che il municipio di Locarno ha istituito una zona di pianificazione denominata "Beni culturali protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali protetti d'interesse cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una variante del piano regolatore;

che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

che con impugnativa 5 settembre 2013 la RI 1 e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la completazione dell'elenco degli oggetti o aree assoggettati; non è qui necessario riportare il dettaglio delle richieste;

che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;

considerato, in dirittoche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, così come la tempestività del ricorso sono date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la legittimazione attiva, si considera quanto segue;

che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con

breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la legittimazione a impugnare una zona di pianificazione adottata dal municipio è circoscritta a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);

che introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'*actio popularis*, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente;

che affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);

che la RI 1 - la quale dichiara di agire anche a nome e per conto dello __________, di cui è sezione cantonale - ritiene di essere portatrice di un interesse degno di protezione, in quanto con i propri statuti si propone di "*salvaguardare il Canton Ticino* *come ambiente vitale formatosi attraverso il tempo*";

che una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi interessi;

che nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività; essa non è toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto, esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento;

che la giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà

di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete

ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2);

che, tuttavia, nemmeno questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi requisiti non è stato

minimamente provato;

che, benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);

che - a titolo di completezza - nemmeno entra in considerazione la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);

che in relazione al diritto di protezione della natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle organizzazioni è infatti circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento dei compiti della Confederazione (STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.2.2. con rinvii);

che né la pianificazione del territorio, ambito in cui avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali immobili (art. 20 e 51 legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del

13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1), né la tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni culturali, rientrano nei compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190 consid 3c/aa e bb; RDAT I-1999 n. 23);

che, dunque, la RI 1 non è legittimata a insorgere contro la zona di pianificazione in esame;

che nemmeno __________, il quale dichiara di essere socio RI 1 e domiciliato a Locarno, è legittimato a impugnare il provvedimento a salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio;

che, infatti e come visto in precedenza, a differenza di quanto è previsto nell'ambito dei piani regolatori (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. a Lst), il semplice fatto di essere cittadino (attivo) di un comune non è sufficiente, essendo esclusa in quest'ambito l'*actio popularis*;

che non è dunque nemmeno necessario approfondire se egli, oltre a essere domiciliato nel comune, abbia i diritti politici in materia comunale (cfr. art. 11 cpv. 2 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2 e rinvio, tramite l'art. 7 LOC, all'art. 2 legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; LEDP);

che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito irricevibile, siccome in capo ai ricorrenti difetta la legittimazione attiva;

che i ricorrenti, soccombenti, sono chiamati al pagamento della tassa di giustizia, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario