Property Owner Appeal Inadmissible Regarding Future Expropriation for Planning Zone
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner challenged a municipality's resolution to establish a three-year planning zone covering their land, which was intended to facilitate the potential public regularization of a private road serving the area and related infrastructure upgrades; however, the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant did not contest the planning zone itself, but rather sought to prevent the future expropriation of the private road, which was a matter distinct from the immediate administrative decision under review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 cpv. 2 lett. a Lst, Art. 28 LPamm, Art. 31 LPamm, art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; Property Owner Appeal Inadmissible Regarding Future Expropriation for Planning Zone: che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm); inoltre il ricorrente dovrà versare le ripetibili al comune, patrocinato (art. 31 LPamm).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this article in the dispositive to rule on the assessment of court costs based on the outcome of the case (in support of order no. 2).
The court cited this article in the dispositive to order the reimbursement of legal fees to the defendant municipality (in support of order no. 2).
This procedural article was cited in the dispositive to inform the parties about the right to appeal to the Federal Supreme Court (in support of order no. 3).
Testo completo
Incarto n. 90.2012.33 · Lugano 11 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Marco Lucchini
segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2012 di
RI 1 contro
la risoluzione 30 ottobre 2012 (n. 335) con cui il municipio del comune di Vernate ha istituito la zona di pianificazione "Piancaccia";
ritenuto, in fatto
che RI 1 è proprietario del mapp. 895 di Vernate. Il fondo, ubicato in località Piancaccia ha una superficie complessiva di 669 mq ed è edificato;
che il piano regolatore, approvato con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5313) dal Consiglio di Stato, assegna il mappale in parola alla zona edificabile residenziale b (Rb); esso è servito da una strada privata, via Piancaccia, che si diparte dalla sottostante via Cantonale;
che con risoluzione 30 ottobre 2012 (n. 335) il municipio di Vernate ha adottato una zona di pianificazione della durata di tre anni; scopo del provvedimento è di permettere di pianificare al meglio l'urbanizzazione dell'intera area Piancaccia;
che, in particolare, il municipio intende approfondire la possibilità di trasformare la strada privata in un'infrastruttura pubblica attraverso la progettazione stradale, verificando nel contempo il potenziamento delle altre infrastrutture pubbliche (smaltimento delle acque luride e meteoriche, approvvigionamento idrico e illuminazioni);
che il provvedimento vieta ogni intervento che possa rendere più ardua la
pianificazione dell'utilizzazione del territorio; in particolare è ammessa solo la riattazione o la demolizione di edifici
esistenti e modifiche di destinazione, a condizione che non risultino manifestamente incompatibili con la futura pianificazione;
che, raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio, il municipio ha disposto la pubblicazione della zona di pianificazione dal 12 novembre al 11 dicembre 2012; questa interessa - tra gli altri - il mapp. 895;
che con ricorso 6 dicembre 2012 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la zona di pianificazione dichiarando che "*con la presente mi oppongo all'espropriazione della strada 'Piancaccia' in quanto desidero che rimanga* *una strada coattiva appartenente agli attuali proprietari*";
che il municipio resiste al ricorso, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale e della mobilità domanda che esso sia dichiarato irricevibile; dei motivi si dirà - ove necessario - in diritto;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso discendono dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);
che per l'art. 64 cpv. 2 lett. a Lst è legittimato a ricorrere ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione;
che, dunque, il ricorrente, proprietario di un fondo inserito nella zona di pianificazione è, in linea di principio, portatore di un simile interesse;
che, tuttavia, egli non avversa la zona di pianificazione, né trae conclusioni in merito alla stessa, limitandosi a indicare di opporsi all'espropriazione di via Piancaccia, domanda che esula dalla presente procedura;
che, di conseguenza, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm); inoltre il ricorrente dovrà versare le ripetibili al comune, patrocinato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune pari importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario