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90.2010.25 • TCA TI 90.2010.25 Generato dall'IA

Property Owner Appeal Against Zoning Revision Timeliness

Numero d'incarto 90.2010.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner filed an appeal against a cantonal resolution that approved a zoning plan revision, specifically challenging the designation of their parcels as public surface for vehicular or pedestrian transit, a designation the municipality later conceded was erroneous. The Administrative Court declared the appeal inadmissible because it was filed well past the mandatory thirty-day deadline following the property owner's receipt of the challenged resolution on December 31, 2009, finding that the statutory deadline for filing the appeal had expired despite the appellant's subsequent filing of a related administrative appeal and claims regarding lack of notification for a prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 1 legge, Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, Art. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 13 lett. a legge, Art. 13 lett. a LPamm, Art. 36 legge; Property Owner Appeal Against Zoning Revision Timeliness: The Administrative Court declared the appeal inadmissible because it was filed well past the mandatory thirty-day deadline following the property owner's receipt of the challenged resolution on December 31, 2009, finding that the statutory deadline for filing the appeal had expired despite the appellant's subsequent filing of a related administrative appeal and claims regarding lack of notification for a prior decision.

Parole chiave

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revisione del piano regolatore termine legale tempestività dell'inoltro notificazione della decisione non attribuzione a una zona legittimazione a contestare licenza Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cpv. 1 legge
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1);
Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT
che la legittimazione attiva dell'insorgente, che pone al Tribunale la medesima domanda avanzata senza successo davanti al Governo, è pure data (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);
Art. 38 cpv. 1 LALPT
This article establishes the 30-day deadline for appealing the approval of the zoning plan, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.
Art. 13 lett. a legge
che il ricorso, datato 22 febbraio 2010 e consegnato alla posta il giorno successivo, è pertanto ampiamente tardivo, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 lett. a legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
Art. 13 lett. a LPamm
che il ricorso, datato 22 febbraio 2010 e consegnato alla posta il giorno successivo, è pertanto ampiamente tardivo, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 lett.
Art. 36 legge
Art. 26 cpv. 1 LPamm
Art. 28 LPamm
This article was cited in the reasoning as the basis for imposing the judicial fees on the unsuccessful appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 cpv. 1 LALPT

This article establishes the 30-day deadline for appealing the approval of the zoning plan, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.

art. 28 LPamm

This article was cited in the reasoning as the basis for imposing the judicial fees on the unsuccessful appellant.

art. 82 segg. LTF

This provision governs the possibility of appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 90.2010.25 · Lugano 17 giugno 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2010 di

RI 1 contro

la risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6788), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Ponte Capriasca;

viste le risposte:

- 22 aprile 2010 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

- 27 aprile 2010 del municipio di Ponte Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che RI 1 è proprietaria dei mapp. 39 e 772 di Ponte Capriasca, contermini e situati nei pressi della chiesa di San Rocco;

che il mapp. 39 ha una superficie complessiva di 85 mq, censita come stalla/fienile (46 mq), letamaio (22 mq) e corte e scale (17 mq), mentre sul mapp. 772, di complessivi 446 mq, trovano posto una stalla (44 mq), un orto (16

mq) e un prato (mq 386);

che i fondi sono inseriti, in tutto (mapp. 39) o in parte (mapp. 772), nel perimetro del piano del nucleo, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 29 novembre 2000 (n. 5410);

che il 17 marzo 2008 il consiglio comunale di Ponte Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore;

che RI 1 è insorta con ricorso 13 agosto 2008 davanti al Consiglio di Stato chiedendo, per quanto qui interessa, lo stralcio dei vincoli di *superficie pubblica per transito veicolare* rispettivamente *contrade, vicoli e strade pedonali* stabiliti in corrispondenza dei mapp. 39 e 772 descritti in precedenza;

che, con risoluzione 22 dicembre 2009, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore; esso ha nel contempo disatteso l'impugnativa di RI 1 su questo punto, dichiarandola irricevibile, senza che sia qui necessario riportarne i motivi;

che, contro la decisione appena descritta, con ricorso 22 febbraio 2010 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando nuovamente i citati vincoli;

che, sollecitata da questo Tribunale, la ricorrente ha trasmesso un estratto della decisione impugnata con copia della busta d'intimazione; nella lettera accompagnatoria ha inoltre specificato di aver inoltrato il ricorso a seguito dell'avviso di pubblicazione apparso sui quotidiani ticinesi e, altresì, quale complemento al ricorso presentato dal suo patrocinatore il 1° febbraio 2010; inoltre RI 1 sostiene che nel 2000 non le è stata notificata la decisione d'approvazione del piano di dettaglio del nucleo;

che all'accoglimento del gravame si oppongono tanto la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità quanto il municipio, il quale, nelle sue osservazioni 27 aprile 2010, da comunque atto che i mapp. 39 e 772 sono stati eroneamente indicati come superfici pubbliche per il transito veicolare o pedonale, per cui procederà alla debita rettifica;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1);

che la legittimazione attiva dell'insorgente, che pone al Tribunale la medesima domanda avanzata senza successo davanti al Governo, è pure data (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);

che, per contro, fa difetto il requisito della tempestività, per i motivi che seguono;

che contro la decisione di approvazione del piano regolatore il ricorso dev'essere insinuato entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.

1 LALPT);

che in concreto RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, con la quale il suo ricorso veniva su questo punto dichiarato irricevibile, per il tramite del suo avvocato, il 31 dicembre 2009 (cfr. il ricorso 1° febbraio 2010 inc. 90.2010.10, citato in narrativa e richiamato dalla ricorrente stessa);

che il ricorso, datato 22 febbraio 2010 e consegnato alla posta il giorno successivo, è pertanto ampiamente tardivo, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 lett. a legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che, invero, RI 1 produce a questo Tribunale una busta d'intimazione a lei direttamente destinata;

che, per quanto è dato capire, tale busta è da ricondursi al ricorso rubricato come n. 3 nella decisione impugnata (pag. 37, 39 e 54) nella quale l'insorgente risulta essere la rappresentante dei membri di una comunione ereditaria;

che, in ogni caso, dalla busta prodotta si ricava che la decisione è stata intimata per mezzo raccomandata il 30 dicembre 2009, per cui anche volendo ammettere un termine di giacenza della raccomandata di 7 giorni prima della sua notificazione e computando le ferie giudiziarie (art. 13 lett. a LPamm), il ricorso risulta comunque pervenuto ampiamente dopo il termine stabilito imperativamente dalla legge;

che, proprio perché il termine di ricorso è imperativo, nemmeno giova alla ricorrente richiamarsi all'impugnativa 1° febbraio di cui all'inc. 90.2010.10 richiamato sopra;

che RI 1, infatti, non ha impugnato la decisione del Governo sul punto qui in esame, mentre non è ammissibile porre nuove domande una volta scaduto il termine di ricorso;

che, infatti, le conclusioni costituiscono, insieme alle motivazioni , l'elemento centrale del ricorso, e, pertanto, devono imprescindibilmente essere fornite entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio (cfr. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts­pflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33);

che il Tribunale considera inoltre - per completezza - che la ricorrente non può nemmeno prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle decisioni e modifiche d'ufficio decretate dal Governo nella risoluzione impugnata, disposta dal municipio di Ponte Capriasca durante il periodo dal 25 gennaio al 25 febbraio 2010;

che innanzitutto non è dato di vedere in quale modo la ricorrente potrebbe sostenere che il piano sia stato modificato d'ufficio sul punto da lei sollevato;

che, in ogni caso, tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Consiglio di Stato (cfr. dispositivo n. 7.2 della risoluzione impugnata) indica in effetti la possibilità di aggravarsi davanti al Tribunale della pianificazione del territorio (*recte*: Tribunale cantonale amministrativo) entro il termine di pubblicazione;

che, tuttavia, tale termine di ricorso è applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968, PA, RS 172.021; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 1 ad art. 44), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola;

che chi, come la ricorrente, ha ricevuto personalmente - o tramite il proprio patrocinatore - la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art.

26 cpv. 1 LPamm), non può invece appellarsi a tale termine (RtiD I-2010 n. 20 consid. 2.4.; STA 90.2006.46 del 19 aprile 2007 consid. 1.3.);

che, coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 8.2 della decisione contestata ricorda pertanto espressamente al comune e ai già ricorrenti in prima istanza il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo Tribunale;

che, pertanto, l'impugnativa in esame doveva essere imprescindibilmente insinuata entro quest'ultimo termine;

che siccome ciò non è avvenuto, il ricorso è tardivo e dev'essere dichiarato irricevibile;

che, infine, nemmeno giova alla ricorrente sostenere di non aver ricevuto la decisione 29 gennaio 2000, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il piano di dettaglio del nucleo;

che, infatti, una difettosa notificazione della risoluzione di approvazione del 2000 potrebbe - al più - giustificare il ritardo nell'impugnare quella decisione e non la pronuncia governativa qui in esame;

che la tassa di giustizia e le spese della presente procedura devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 28 LPamm);

per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario