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90.2008.96 • TCA TI 90.2008.96 Generato dall'IA

Property Owner Zoning Challenge Standing Dismissal

Numero d'incarto 90.2008.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner challenged the State Council's approval of a revised municipal zoning plan which assigned the owner's parcels to agricultural or forest zones, requesting their classification as building land. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked standing, as under the applicable law, a private party can only appeal the State Council's approval of a zoning plan if they had previously appealed the municipal decision to the State Council, or if the State Council made an ex officio modification to the municipal plan; since the State Council merely affirmed the initial municipal decision regarding the subject parcels without modification, and the appellant had not previously contested the municipal decision, the prerequisite for filing the appeal before the administrative court was not met.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 4 LALPT, Art. 28 legge, Art. 38 LALPT, art. 28 LPamm, art. 31 LPamm; Property Owner Zoning Challenge Standing Dismissal: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked standing, as under the applicable law, a private party can only appeal the State Council's approval of a zoning plan if they had previously appealed the municipal decision to the State Council, or if the State Council made an ex officio modification to the municipal plan; since the State Council merely affirmed the initial municipal decision regarding the subject parcels without modification, and the appellant had not previously contested the municipal decision, the prerequisite for filing the appeal before the administrative court was not met.

Parole chiave

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diritto fondiario piano di utilizzazione terreno comunale legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative beni statali Legittimazione attiva negata per carenzad i ricorso di prima istanza

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cpv. 4 LALPT
che, infatti, a norma dell'art. 38 cpv. 4 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett.
Art. 28 legge
che la tassa e le spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Art. 38 LALPT
Cited in the operative part as the basis for reviewing the appeal's admissibility.
art. 28 LPamm
Cited in the operative part as the basis for imposing costs on the appellant.
art. 31 LPamm
Cited in the operative part, likely related to general procedural dispositions, although the main ground for inadmissibility is Art. 38 LALPT.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 LALPT

Cited in the operative part as the basis for reviewing the appeal's admissibility.

art. 28 LPamm

Cited in the operative part as the basis for imposing costs on the appellant.

art. 31 LPamm

Cited in the operative part, likely related to general procedural dispositions, although the main ground for inadmissibility is Art. 38 LALPT.

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Testo completo

Incarto n. 90.2008.96 · Lugano 22 giugno 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2008 di

RI 1 contro

la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Capriasca, sezione di Sala;

viste le risposte:

- 20 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

- 29 gennaio 2009 del municipio di Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che RI

1 è proprietaria dei mapp. 615, 618 e 5385 del comune di Capriasca, località Lelgio;

che il 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato il nuovo piano regolatore della Sezione di Sala, cui appartengono i sopra citati fondi;

che, in tale occasione, il mapp. 618 è stato assegnato alla zona agricola, mentre i mapp. 615 e 5385 sono stati attribuiti all'area forestale;

che, con risoluzione 14 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore, modificandolo d'ufficio in certi punti, chiedendo l'adozione di qualche variante e sospendendo la sua decisione su alcuni oggetti;

che il Governo ha, tra l'altro, approvato la scelta pianificatoria comunale in corrispondenza dei mappali in discussione;

che contro la decisione governativa, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'attribuzione dei suoi fondi alla zona edificabile;

che, con le rispettive risposte, la Divisione chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio domanda che esso sia respinto;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono dati dall' art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1);

che dev'essere, per contro, negata a RI 1 la legittimazione a interporre ricorso;

che, infatti, a norma dell'art. 38 cpv. 4 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c);

che il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del consiglio comunale, segnatamente quindi un diniego d'approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;

che, nel caso concreto, RI 1 non è insorta contro la decisione del comune che adottava la nuova impostazione pianificatoria dei suoi fondi, accettando quindi la decisione comunale;

che, come visto e in riferimento ai mappali in oggetto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato quest'ultima senza modificarla;

che, ferma questa premessa, per potere impugnare la decisione del Governo, RI 1 avrebbe dovuto preventivante insorgere davanti al Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale;

che non avendolo fatto, essa si è irrimediabilmente preclusa la possibilità di adire il Tribunale per contestare la pianificazione che interessa i suoi mappali: infatti, essa non può richiamarsi a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 38 cpv. 4 LALPT per fondare la propria legittimazione a ricorrere e, difettando quest'ultima, il ricorso è irricevibile;

che la tassa e le spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 28 e 31 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa e le spese di giustizia di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario