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90.2008.92 • TCA TI 90.2008.92 Generato dall'IA

Property Owners' Zoning Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing

Numero d'incarto 90.2008.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners challenged the state council's approval of zoning plan amendments for a municipality section, seeking compensation for expropriated land, building area adjustments, road modifications, and rezoning of woodland, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants lacked the requisite legal standing under the relevant planning law, as they had not previously appealed the municipal council's decision and the state council's resolution merely approved the municipal plan without altering the specific points concerning the appellants' properties, even though the municipality's public notice contained erroneous information regarding appeal deadlines and standing, and furthermore, any expropriation claims were deemed outside the scope of the zoning appeal procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Errori contenuti nella pubblicazione di una risoluzione (durata della pubblicazione e indicazione della legittimazione ricorsuale); ricorso considerato comunque tempestivo ma irricevibile per carenza di legittimazione attiva

Parole chiave

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cambiamento di destinazione di zona edificabile estensione dell'espropriazione legittimazione a ricorrere diritto fondiario terreno comunale approvazione dei piani

Disposizioni normative citate

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Art. 3 legge
considerato, in dirittoche prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 legge di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.);
Art. 38 cpv. 1 legge
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e, per esso, di questo giudice delegato, è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; art.
Art. 49 cpv. 2 legge
1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);
Art. 38 cpv. 1 LALPT
che, difatti, la pubblicazione ha avuto luogo unicamente per ventinove giorni, dal 3 novembre 2008 al 1° dicembre 2008, e, pertanto, l'indicazione che i ricorsi andavano insinuati entro il suo termine appare in palese contrasto con il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 38 cpv. 1 LALPT;
Art. 10 cpv. 1 LPamm
che, inoltre, il primo giorno della pubblicazione non dev'essere computato nel termine (art. 10 cpv. 1 LPamm);
Art. 38 cpv. 4 LALPT
che contro la decisione di approvazione del piano regolatore sono - invece e unicamente - legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune (lett.
Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT
che, innanzitutto è loro preclusa l'applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, giacché non hanno interposto ricorso contro la pianificazione sancita dal consiglio comunale;
Art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e, per esso, di questo giudice delegato, è data (art. 38 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 LALPT

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible based on lack of standing to appeal the Cantonal Council's approval.

art. 49 LOG

Cited in relation to the court's jurisdiction, although the decision ultimately rests on LALPT for inadmissibility.

art. 28 LPamm

Cited in the dispositive regarding the reduction of the court fee due to the municipality's erroneous indication of appeal rights.

art. 31 LPamm

Cited in the dispositive to deny the award of legal costs (ripetibili) to the municipality.

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Testo completo

Incarto n. 90.2008.92 · Lugano 20 agosto 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Raffaello Balerna

assistito dal segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2008 di

RI 1 RI 2 contro

la risoluzione 26 agosto 2008 (n. 4290), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di Lugano, sezione di Carabbia;

viste le risposte:

- 2 febbraio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

- 23 marzo 2009 del municipio di Lugano;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il Consiglio di Stato, con risoluzione 26 agosto 2008, ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di Lugano, sezione di Carabbia;

che, con ricorso datato 1° dicembre 2008, spedito il giorno successivo, RI 1 e RI 2, proprietari dei mapp. 368, 579, 580 e, coattivamente, del mapp. 581 in località Roncaccio-Nevello del quartiere di Carabbia del comune di Lugano, insorgono contro la menzionata risoluzione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che i ricorrenti domandano un'indennità in caso di esproprio di una strada da loro costruita, una compensazione reale della zona edificabile persa sul mapp. 580, una modifica del tracciato di una strada e l'assegnazione alla zona edificabile della parte boschiva del mapp. 368;

che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per difetto di ricorso di prima istanza, aspetto rilevato anche dal municipio di Lugano che domanda che, nella misura in cui fosse ammissibile, il ricorso sia comunque respinto;

considerato, in dirittoche prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 legge di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e, per esso, di questo giudice delegato, è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che quanto alla tempestività del gravame, si considera quanto segue;

che contro la decisione di approvazione del piano regolatore il ricorso deve essere insinuato entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT); che la risoluzione impugnata è stata pubblicata a cura del municipio di Lugano dal 3 novembre al 1° dicembre 2008, previo annuncio il 10 ottobre 2008 sul foglio ufficiale (cfr. FU 82/2008 del 10 ottobre 2008 pag. 7446 seg.);

che la pubblicazione all'albo indicava la possibilità di aggravarsi davanti a questo Tribunale entro il termine di pubblicazione, nonché la legittimazione a ricorrere per ogni cittadino attivo nel comune oltre ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (cfr. ris. mun. 24 settembre 2009, §3);

che, stando a quanto indicato nella pubblicazione appena ricordata, il ricorso, spedito il 2 dicembre 2008, sarebbe tardivo;

che, tuttavia e per quanto a questo stadio interessi, l'indicazione del termine di ricorso riportato dalla citata pubblicazione è errato;

che, difatti, la pubblicazione ha avuto luogo unicamente per ventinove giorni, dal 3 novembre 2008 al 1° dicembre 2008, e, pertanto, l'indicazione che i ricorsi andavano insinuati entro il suo termine appare in palese contrasto con il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 38 cpv. 1 LALPT;

che, inoltre, il primo giorno della pubblicazione non dev'essere computato nel termine (art. 10 cpv. 1 LPamm);

che, per quanto precede, il termine in esame è scaduto il 3 dicembre 2009 e il ricorso è quindi tempestivo;

che, tuttavia, contrariamente a quanto riporta la citata pubblicazione, la possibilità di ricorrere al Tribunale contro la decisione del Governo non è data per ogni cittadino attivo nel comune;

che contro la decisione di approvazione del piano regolatore sono - invece e unicamente - legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c);

che, pertanto, il privato cittadino è legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale;

che RI 1 e RI 2 non possono richiamarsi a nessuna delle ipotesi precitate;

che, innanzitutto è loro preclusa l'applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, giacché non hanno interposto ricorso contro la pianificazione sancita dal consiglio comunale;

che non torna loro applicabile nemmeno l'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, siccome attraverso la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato, in riferimento ai mappali di proprietà dei ricorrenti, si è limitato ad approvare la pianificazione adottata dal legislativo comunale, senza apportare modifiche sui punti da loro sollevati, per cui essi non sono ora legittimati a contestarli in questa sede;

che l'errata indicazione della legittimazione a ricorrere da parte del comune non permette di estendere quella stabilita imperativamente dalla legge;

che tale errore può al più, in concreto, giustificare una riduzione della tassa di giustizia percepita dal Tribunale (art. 28 LPamm);

che nella misura in cui i ricorrenti pongono delle richieste di natura espropriativa, queste esulano dalla presente procedura pianificatoria e sono pertanto irricevibili;

che, da ultimo, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili, protestate dal comune, che è stato rappresentato da un organo nell'esercizio delle sue funzioni (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 49 LOG, 28 e 31 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario