Legislator Giurisprudenza & Legislazione
90.2008.30 • TCA TI 90.2008.30 Generato dall'IA

Cantonal Zoning Plan Amendment Appeal Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 90.2008.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The administrative court dismissed an appeal against a cantonal executive resolution that approved a municipal zoning plan amendment concerning the delimitation of a specific development zone and the creation of new parking spaces because the appeal, filed on July 8, 2008, was deemed untimely, as the 30-day appeal period, which began running on April 30, 2008, following personal notification on April 29, expired on May 29, 2008, rendering the later submission inadmissible despite the existence of an alternative appeal deadline tied to public notice, which was inapplicable to a party who received direct notification of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 cpv. 1 legge, Art. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 36 legge, Art. 26 cpv. 1 legge, Art. 28 LPamm, Art. 38 LALPT; Cantonal Zoning Plan Amendment Appeal Dismissed as Untimely: che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.

Parole chiave

Generato dall'IA
piano di utilizzazione notificazione della decisione variante del piano regolatore legittimazione a contestare licenza approvazione dei piani proroga del permesso edilizio Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 cpv. 1 legge
che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT; RL 7.1.1.1);
Art. 38 cpv. 1 LALPT
che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv.
Art. 36 legge
6, 2.a frase, della risoluzione impugnata): sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del
Art. 26 cpv. 1 legge
Chi, come il ricorrente, ha ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non può invece appellarsi a tale termine.
Art. 28 LPamm
Cited as the basis for imposing the court fee on the appellant.
Art. 38 LALPT
Cited as one of the legal bases for the decision to declare the appeal inadmissible.
art. 26 LPamm
Cited in the legal basis section, although the core ruling on inadmissibility relies on Art. 38 LALPT regarding timeliness.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 38 LALPT

Cited as one of the legal bases for the decision to declare the appeal inadmissible.

art. 28 LPamm

Cited as the basis for imposing the court fee on the appellant.

art. 26 LPamm

Cited in the legal basis section, although the core ruling on inadmissibility relies on Art. 38 LALPT regarding timeliness.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 90.2008.30 · Lugano 31 luglio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 luglio 2008 di

RI 1 contro

la risoluzione 23 aprile 2008 (n. 2092) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Vezia concernente la delimitazione del Piano Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP) e la formazione di nuovi posteggi in via __________ ed ha inoltre approvato il Piano Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP);

viste le risposte:

- 16 luglio 2008 del comune di Vezia;

- 21 luglio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, con risoluzione 23 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Vezia concernente la delimitazione del Piano Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP) e la formazione di nuovi posteggi in via __________ ed ha inoltre approvato il Piano Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP);

che, con ricorso 8 luglio 2008 RI 1, già ricorrente dinanzi al Governo, è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale;

che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT; RL 7.1.1.1);

che, quanto alla tempestività del gravame, il Tribunale considera quanto segue;

che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.

1 LALPT);

che, in concreto, la decisione 23 aprile 2008 è stata spedita il 28 aprile successivo ed è stata consegnata al ricorrente il 29 aprile 2008 (cfr. accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 30 aprile 2008 ed è giunto a scadenza il 29 maggio successivo;

che il gravame, datato 8 luglio 2008 e consegnato alla posta il giorno stesso, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il ricorrente non può prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d'ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di Vezia il 28 maggio 2008, durante il periodo 11 giugno/10 luglio 2008 (cfr. FU del 30 maggio 2008, n. 44/2008, pag. 4195). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione impugnata), indica in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo Tribunale entro il termine della stessa;

che il termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima (cfr. dispositivo n. 6, 2.a frase, della risoluzione impugnata): sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del

20 dicembre 1968, PA, RS 172.021; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il ricorrente, ha ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricorda pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo Tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a quest’ultimo entro tale termine;

che, a tenore della risoluzione impugnata, il ricorrente potrebbe, al più, appellarsi al termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione per contestare le modifiche d'ufficio e le non approvazioni delle proposte comunali decretate dal Governo nel giudizio impugnato medesimo (cfr. dispositivo n. 4 dello stesso); tuttavia le censure proposte nell'impugnativa si riferiscono alla scelta pianificatoria di fondo operata dal comune per il settore in esame e non tanto alle modifiche apportate alla stessa dal Governo;

che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm);

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 26, 28 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a: · .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario