Appeal Dismissed for Untimely Filing After Individual Notice of Development Plan Revision Approval
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court dismissed an appeal challenging the State Council's approval of a municipal development plan revision, as the appeal, dated May 24, 2007, and filed following personal notification on March 26, 2007, was demonstrably filed past the thirty-day statutory deadline which expired on May 10, 2007, and the appellant could not rely on a publication-based deadline applicable only to parties who received notice solely through publication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 13 lett. a PAmm, Art. 36 PA, Art. 26 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 82 segg. LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Individual Notice of Development Plan Revision Approval: 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning leading to the decision to hold the appellant responsible for the judicial costs.
Cited as the basis for the possibility of appeal to the Federal Supreme Court against this decision.
Cited as the basis for the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court if the main appeal is not admissible.
Testo completo
Incarto n. 90.2007.51 · Lugano 3 ottobre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 maggio 2007 di
RI 1 contro
la risoluzione __________ __________ 2007, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 7 giugno 2007 del municipio di PI 1;
- 26 giugno della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1, respingendo nel contempo il ricorso inoltrato da RI 1 contro lo stesso;
che con ricorso 24 maggio 2007 RI 1 è insorto contro la menzionata risoluzione dianzi a questo tribunale;
che, ai fini del giudizio non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame né il contenuto delle risposte;
che il 9 luglio 2007 il tribunale, constatata la manifesta tardività del ricorso e resone edotto l'insorgente, gli ha fissato un termine scadente il 31 luglio 2007 per comunicare al tribunale se intendeva ritirare l'impugnativa;
che il termine testé mentovato è trascorso infruttuoso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è senz'altro data (art. 38 cpv. 1 LALPT), mentre quanto alla tempestività del gravame il tribunale osserva quanto segue;
che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, in concreto, la decisione __________ __________ 2007 è stata spedita per invio raccomandato il giorno 23 marzo 2007 ed è stata notificata al ricorrente il 26 marzo successivo;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 27 marzo 2007, giungendo a scadenza (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 13 lett. a PAmm) giovedì 10 maggio 2007;
che il gravame, datato 24 maggio 2007 e consegnato il giorno successivo alla posta, risulta quindi tardivo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il ricorrente non può prevalersi - contrariamente a quanto indicato preliminarmente nell'impugnativa - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione indicato al punto 6 del dispositivo della decisione impugnata;
che, in effetti, tale termine è applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale la l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/ Herzog, Kommentar zum Gesetz über Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che per questo stesso motivo in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola;
che chi, come è il caso del ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può appellarsi a tale termine;
che coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 5 della decisione contestata ricorda espressamente al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di trenta giorni dalla notificazione per aggravarsi dianzi a questo tribunale;
che l'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata al tribunale entro quest'ultimo, perentorio, termine;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e l'insorgente deve sopportare la tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario