Legislator Giurisprudenza & Legislazione
90.2007.36 • TCA TI 90.2007.36 Generato dall'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Hillside Planning Zone Establishment

Numero d'incarto 90.2007.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Property owners challenged the municipality's decision to establish a planning zone covering an undeveloped hillside parcel intended for a comprehensive revision of the local development plan, arguing the purpose was unclear and fearing future building restrictions, specifically the transfer of building rights to lower parcels. The Administrative Court dismissed the appeals, ruling that the grounds for complaint were inadmissible as they focused on the uncertain future material planning rather than the legality and necessity of the protective measure itself; the court found the establishment of the five-year planning zone was justified by the clear public interest in harmonizing land use, re-evaluating development directions in light of major infrastructural changes, and preserving decision-making freedom, while the imposed restriction, limited mainly to minor renovations, was deemed a proportionate means to achieve these legitimate planning goals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 64 cpv. 2 LALPT, Art. 51 LPAmm, Art. 27 cpv. 1 LPT, Art. 58 LALPT, Art. 60 cpv. 1 LALPT, Art. 60 cpv. 2 LALPT; Property Owners v. Municipality Regarding Hillside Planning Zone Establishment: The Administrative Court dismissed the appeals, ruling that the grounds for complaint were inadmissible as they focused on the uncertain future material planning rather than the legality and necessity of the protective measure itself; the court found the establishment of the five-year planning zone was justified by the clear public interest in harmonizing land use, re-evaluating development directions in light of major infrastructural changes, and preserving decision-making freedom, while the imposed restriction, limited mainly to minor renovations, was deemed a proportionate means to achieve these legitimate planning goals.

Parole chiave

Generato dall'IA
proprietà immobiliare diritto di proprietà misura pianificatoria diritti procedurali amministrazione immobiliare motivi di pubblico interesse Conferma dell'istituzione di una zona di pianificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 cpv. 2 LALPT
Cited in the reasoning (considerando 1) to confirm the jurisdiction and standing of the appellants.
Art. 51 LPAmm
Cited in the reasoning (considerando 1) for joining the appeals, which is a procedural step related to the case management.
Art. 27 cpv. 1 LPT
Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Art. 58 LALPT
Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv.
Art. 60 cpv. 1 LALPT
La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv.
Art. 60 cpv. 2 LALPT
La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv.
Art. 63 cpv. 2 LALPT
Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art.
Art. 63 cpv. 3 LALPT
Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 51 LPAmm

Cited in the reasoning (considerando 1) for joining the appeals, which is a procedural step related to the case management.

art. 64 cpv. 2 LALPT

Cited in the reasoning (considerando 1) to confirm the jurisdiction and standing of the appellants.

art. 28 PAmm

Cited in the concluding section to determine the amount of the court fee.

art. 31 LPAmm

Cited in the concluding section to grant costs/indemnity (ripetibili) to the municipality.

art. 82 segg. LTF

Cited in order 3 to specify the procedure for an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

art. 113 segg. LTF

Cited in order 3 to specify the procedure for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarti n. 90.2007.36 90.2007.37 · Lugano 14 gennaio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente)

segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi

a.

b. · RI 1,

19 aprile 2007 di 1. __________, __________, 2. __________, , 3. RI 5, , 4. __________, , tutti patr. dall'avv. __________,

contro

la decisione 13 febbraio 2007 (n. 63), con la quale il municipio di Manno ha istituito una zona di pianificazione relativa al comprensorio di utilizzazione in località Caminada;

viste le risposte:

-

8 maggio 2007 del municipio di Manno;

-

24 maggio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 13 febbraio 2007 il municipio di Manno ha adottato una zona di pianificazione relativa al comparto edificabile *Caminada*, comprendente una fascia di fondi non ancora edificati sul pendio immediatamente soprastante la zona industriale in località *Piana,* sita lungo la strada cantonale, fino all'adiacente zona *Cairelletto*. Secondo gli intendimenti del municipio, scopo del provvedimento è quello di permettere l'elaborazione di una variante del piano regolatore tendente ad una verifica e reimpostazione dell'assetto pianificatorio di questo settore, unitamente al sottostante comparto *Piana-Caminada-Cairelletto*, oggetto di una precedente zona di pianificazione istituita il 15 febbraio 2005. Gli studi di quella zona hanno infatti evidenziato la necessità di valutare globalmente l'opportunità di un diverso regime pianificatorio rispetto a quello vigente, non solo per il comparto in pianura, oggetto della precedente zona di pianificazione, bensì anche per la retrostante fascia collinare. Dalla scheda descrittiva si desume che all'interno del perimetro di questa zona è di principio ammessa solo la riattazione di edifici esistenti con eventuali ampliamenti e modifiche di destinazione di piccola entità (al massimo il 10% dei volumi esistenti sui rispettivi fondi), mentre non sono di regola ammessi ampliamenti con destinazione manifestamente incompatibile con la futura pianificazione. La misura pianificatoria è entrata in vigore con la sua pubblicazione, avvenuta sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 23 febbraio 2007, per una durata di cinque anni.

B. Con rispettivi ricorsi del 18 e 19 aprile 2007 i proprietari dei fondi colpiti dal provvedimento, ossia RI 1 (mappale 301), RI 2 e RI 3 (mappali 449, 902 e 903), RI 5 (mappale 712) e RI 4 (mappale 299) sono insorti dinanzi a questo tribunale, chiedendo l'annullamento della zona di pianificazione. Premesso che i tutti i fondi sono urbanizzati e edificabili (per il mappale 903 addirittura l'autorità comunale nel 2005 aveva già rilasciato una licenza edilizia), i ricorrenti ritengono gli scopi della zona di pianificazione poco chiari ed esprimono preoccupazioni riguardo alla futura edificabilità dei rispettivi fondi, ritenuto che secondo le intenzioni espresse dal municipio, vi dovrebbe essere una ricomposizione particellare dei fondi collinari e di quelli nella zona industriale, con sottrazione di indici edificatori ai fondi sulla collina a beneficio dei fondi in pianura.

C. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio di Manno postulano la reiezione dell'impugnativa.

D. Il 20 settembre 2007 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Il 16 novembre 2007 il patrocinatore di RI 1 ha inviato al Tribunale uno scritto con il quale ha riferito dell'incontro tenutosi il 19 ottobre 2007 durante il quale il municipio ha illustrato agli interessati la proposta di variante di piano regolatore. Tale scritto, irrito, viene quindi stralciato dagli atti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 64 cpv. 2 LALPT). Visto il medesimo fondamento di fatto delle due impugnative, la congiunzione delle cause in un unico giudizio s'impone ai sensi dell'art. 51 LPAmm.

2. 2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), ed in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv.

2 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).

2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79, consid. 2b), volto ad evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia

510 consid. 4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Ruch, KommentarRPG, ad art. 27 n. 21). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

4. I ricorrenti insorgono contro il provvedimento pianificatorio ma non si esprimono affatto né sul rispetto da parte dell'autorità comunale dei principi testé ricordati per l'adozione del provvedimento in questione, né sulla sua fondatezza e idoneità del vincolo pianificatorio, né sulla sua legittimità. Essi si limitano infatti a dichiarare "nebulosi" gli scopi della zona di pianificazione per poi divagare immediatamente in considerazioni generiche relative alla futura pianificazione sostanziale del comparto in questione (ricomposizione di tutto il comparto *Piana-Caminada-Cairelletto*, trasferimento di indici edificatori dalla collina ai fondi sul piano, limitazione o perdita totale delle possibilità edificatorie dei loro fondi, ecc.). Già per questo motivo le loro censure devono essere dichiarate inammissibili in quanto rivolte alla pianificazione materiale *in fieri*, che sarà oggetto di una futura modifica del piano regolatore, ma che non può ancora esser esaminata in questa sede e meglio come ricordato sopra al considerando 2.2. In ogni caso, anche a prescindere dall'inammissibilità delle censure ricorsuali, la zona di pianificazione risulta essere conforme ai dettami della legislazione in materia pianificatoria.

4.1. L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., art. 27 n. 27); questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

4.2. In concreto, in occasione dello studio della variante del piano regolatore concernente il comparto *Piana-Caminada-Cairelletto*, oggetto della zona di pianificazione adottata dal municipio nel 2005, l'autorità comunale ha evidenziato la necessità di adottare misure pianificatorie atte ad armonizzare la pianificazione di quel comparto con la pianificazione di tutta la zona collinare che lo sovrasta. Al fine di evitare situazioni di pregiudizio in relazione alla futura pianificazione e alla sua attuazione, l'esecutivo ha manifestato l'intenzione di:

- precisare gli indirizzi di sviluppo urbanistico per la fascia collinare, con particolare riferimento alla piana sottostante e al comparto residenziale e al nucleo sovrastanti;

- formare un asse verde di fruizione pubblica e d'arredo paesaggistico che qualifichi questa fascia collinare;

- ridiscutere il tracciato e il carattere della strada di servizio ai piedi della collina, che è già prevista nell'attuale piano regolatore ma che non ha ancora trovato alcuna attuazione.

Nella risposta al ricorso e in occasione dell'udienza e del sopralluogo del 20 settembre 2007 dinanzi a questo tribunale, il municipio ha inoltre nuovamente ribadito le motivazioni di ordine regionale e comprensoriale nonché le ragioni di tipo viario conseguenti al cambiamento dell'assetto viario del Piano del Vedeggio e la conseguente necessità di ben ponderare la pianificazione dell'intero settore. A seguito degli studi nel frattempo avviati per la zona della piana, il municipio ha così ritenuto di ampliare il territorio sottoposto al primo provvedimento pianificatorio praticamente su tutta la fascia collinare non ancora edificata, onde permettere uno studio organico e funzionale di tutto il territorio direttamente e indirettamente interessato dai cambiamenti in atto, di natura pianificatoria e viaria, anche di ordine superiore. Non da ultimo, il municipio ha rilevato la vetustà del piano regolatore attualmente in vigore, risalente all'anno 1982, che non risponde più ai modificati e accresciuti bisogni di quella zona strategica, che vedrà realizzate opere viarie che modificheranno radicalmente tutta la piana del __________ e l'agglomerato di __________. D'altra parte, queste considerazioni non sono messe in discussione dai ricorrenti come pure incontestata è la seria intenzione dell'autorità comunale di voler pianificare questo comparto. Tant'è che lo scorso 19 ottobre 2007 il municipio ha già illustrato alle parti interessate la proposta di variante del piano regolatore scaturita dagli studi commissionati negli scorsi tempi. Nella fattispecie il provvedimento della zona di pianificazione si rivela pertanto legittimo e fondato sotto il criterio dell'interesse pubblico.

4.3. Va ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della proporzionalità. In concreto, La misura adottata risulta senz'altro idonea. Resta dunque da valutare se la stessa è pure necessaria. A questo scopo vanno soppesati, *in primis*, gli effetti della controversa zona di pianificazione, per determinare se e fino a che punto si giustifichi di mantenere la pianificazione comunale allo studio al riparo da iniziative edilizie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento. In quest'ordine di idee la scheda descrittiva predisposta dall'autorità comunale precisa che nell'area interessata è in linea di principio permessa solo la riattazione di edifici esistenti con eventuali ampliamenti di piccola entità e modifiche di destinazione pure di piccola entità, concernenti al massimo il 10% dei volumi esistenti sui rispettivi fondi. Non sono per contro ammessi gli ampliamenti di edifici con destinazione manifestamente incompatibile con la futura pianificazione. Va evidenziato che la regolamentazione degli effetti della zona prevede, in buona sostanza, un divieto di nuove iniziative edificatorie, se non di minima entità. D'altra parte, va riconosciuto che il territorio oggetto della zona di pianificazione, oggi inserito nella zona residenziale estensiva (R2), comprende, salvo un mappale (n. 299) sul quale sono presenti alcuni vetusti caseggiati rurali, unicamente terreni tuttora inedificati sui quali non è mai stata intrapresa alcuna concreta attività edilizia. Per uno di essi, il fondo n. 903, nel 2005 il comune aveva rilasciato una licenza edilizia, che però non ha trovato alcuna attuazione. Il municipio non ha dato seguito alla richiesta di rinnovo della licenza, istituendo nel contempo la zona di pianificazione qui oggetto di disamina. Questi terreni risultano quindi di grande interesse per la pianificazione, poiché garantiscono la più ampia libertà decisionale nella ridefinizione dell'utilizzazione della zona. In quest'ottica, considerati gli importanti obiettivi che l'autorità si è prefissata, appare ragionevole la limitazione imposta temporaneamente ai singoli proprietari. Di conseguenza, la zona di pianificazione appare anche conforme al principio di proporzionalità.

5.In conclusione, la zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, che i ricorrenti giustamente non mettono in discussione, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità. I gravami dei ricorrenti, nella misura della loro ammissibilità, devono essere conseguentemente respinti.

6.La tassa di giudizio e le spese (art. 28 PAmm) sono poste a carico dei ricorrenti. Al comune, patrocinato da un legale, viene riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia, di complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento) è posta a carico per fr. 600.- (seicento) di RI 1 e per la rimanenza di RI 2, RI 3, RI 5 e RI 4, per questi ultimi con il vincolo di solidarietà. RI 1 verserà al comune di Manno fr. 400.- (quattrocento) a titolo di ripetibili, mentre gli altri ricorrenti verseranno, sempre a titolo di ripetibili, complessivamente fr. 1'200.- (milleduecento).

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario