Appellant Challenge to Municipal Regulatory Plan Revision Barred Due to Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the resolution approving a municipal regulatory plan revision, but the administrative tribunal declared the appeal inadmissible because it fundamentally lacked the required content mandated by procedural law, particularly the statement of reasons and conclusions, and the court determined that such critical elements could not be supplied after the filing deadline via a request for correction under the relevant procedural article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 46 cpv. 2 PAmm, Art. 9 PAmm, Art. 48 PAmm, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appellant Challenge to Municipal Regulatory Plan Revision Barred Due to Procedural Defects: 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
Cited to confirm the tribunal's competence and the timeliness of the appeal, although the final order only cites the consequence (inadmissibility).
Cited in the reasoning regarding the failure to remit the request for correction, but not explicitly used in the dispositive orders (only art. 48 PAmm is cited for the final ruling).
Cited to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the legal basis for filing a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 90.2007.136 · Lugano 6 novembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di
RI 1 contro
la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;
che il 24 agosto successivo il municipio di __________ ha pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 10 settembre-9 ottobre 2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione, indicando la facoltà di ricorrere dinanzi a questo tribunale entro il termine della pubblicazione medesima;
che il 5 ottobre 2007 RI 1 ha indirizzato al tribunale il seguente ricorso:
"...
Concerne: ricorso all'annullamento del nuovo Piano Regolatore di __________
Egregi Signori,
con la presente inoltro ricorso all'annullamento del nuovo Piano Regolatore di __________, in quanto diretta interessata come proprietaria della particella nr. 1392.
Con stima.
..."
che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame;
considerato, in
diritto
che la competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente;
che, giusta l'art. 9 PAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;
che tuttavia la ricorrente non può essere messa al beneficio dell'art. 9 PAmm;
che, in effetti, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione: ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 PAmm (sentenza TPT 20 febbraio 2003, n. 90.2002.45; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 33 n. 12; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 PAmm);
che per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a: · ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario