Municipality v. State Council: Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality filed an appeal against the State Council's resolution approving its master plan, but the Administrative Cantonal Court declared the appeal inadmissible because it was filed late. The court determined that the decision was dispatched on August 28th, reached the municipality's post office on August 30th, and was collected the same day, meaning the 30-day appeal deadline, commencing August 31st, expired on September 29th, making the appeal dated October 5th untimely, despite the appellant relying on a subsequent publication date for the commencement of the appeal period, which is only applicable to those who receive notice of the approval solely through that publication and not through personal notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 36 PA, Art. 26 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm; Municipality v. State Council: Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The court determined that the decision was dispatched on August 28th, reached the municipality's post office on August 30th, and was collected the same day, meaning the 30-day appeal deadline, commencing August 31st, expired on September 29th, making the appeal dated October 5th untimely, despite the appellant relying on a subsequent publication date for the commencement of the appeal period, which is only applicable to those who receive notice of the approval solely through that publication and not through personal notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the right to appeal to the Administrative Cantonal Tribunal within 30 days against the plan approval decision, which is the substantive basis for assessing the appeal's timeliness.
Used to decide not to levy a judicial fee, as stated in the dispositive order 2.
Testo completo
Incarto n. 90.2006.55 · Lugano 3 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5/6 ottobre 2006 del
RI 1 __________, rappr. dal RA 1, contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;
che con ricorso 5/6 ottobre 2006 il RI 1, per il tramite del suo municipio, è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;
che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame;
che il ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;
che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.
1 LALPT);
che, in concreto, la decisione 22 agosto 2006 è stata spedita il 28 agosto successivo ed è giunta all'ufficio postale di __________ il giorno 30 agosto 2006, dove è stata ritirata il giorno stesso da parte del funzionario preposto del comune (cfr. accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);
non può pertanto essere accreditata l’affermazione del ricorrente, secondo cui la decisione impugnata è pervenuta al municipio il giorno 6 settembre 2006;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere giovedì 31 agosto 2006 ed è giunto a scadenza il venerdì 29 settembre successivo;
che il gravame, datato 5 ottobre 2006 e consegnato alla posta giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che, sia detto per completezza, il comune non può prevalersi - come, in effetti, non si prevale - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di __________ il 15 settembre 2006, durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del 15 settembre 2006, n. 74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e relativo rinvio alla cifra
6 della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;
che, in effetti, il termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il comune ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a quest’ultimo entro tale termine;
che il tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva una tassa di giudizio
3. Intimazione a: · , ;
terzi implicati · CO 1 rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario